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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-407/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 9 July 2025. — AirPlus International GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – EU figurative mark +a – Earlier EU figurative mark A+ – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Examination of the facts of EUIPO’s own motion – Article 95(1) of Regulation 2017/1001 – Well-known facts – Refusal of the request for oral proceedings before the Board of Appeal – Article 96(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-407/24

Giurisprudenza europea62024TJ0407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di AirPlus contro la decisione EUIPO che aveva negato l’opposizione alla registrazione del marchio +a richiesta da Alpian SA. Pur riconoscendo la somiglianza fonetica e concettuale tra i segni e l’identità o somiglianza di gran parte dei servizi, il Tribunale ha ritenuto decisive le differenze visive, il carattere debole del marchio anteriore e l’elevato grado di attenzione del pubblico nel settore finanziario. È stata inoltre esclusa qualsiasi violazione degli obblighi di motivazione, del principio di esame dei fatti e del diritto a un’udienza orale.

Marchi UE: opposizione contro registrazione internazionale designante l’Unione, assenza di rischio di confusione tra i segni +a e A+ e legittimità della decisione EUIPO

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso di EUIPO abbia correttamente escluso il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 tra il marchio anteriore A+ e il segno richiesto +a; se abbia violato gli articoli 94, paragrafo 1, e 95, paragrafo 1, del medesimo regolamento omettendo di esaminare gli argomenti e fondandosi su fatti notori senza adeguata motivazione; e se la mancata fissazione di un’udienza orale abbia violato l’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, in un’opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione può essere escluso anche in presenza di servizi identici o simili e di una certa somiglianza fonetica o concettuale, quando le differenze visive tra segni molto brevi sono chiaramente percepibili, il segno anteriore ha debole distintività e il pubblico pertinente presta un livello di attenzione elevato, specie nel settore finanziario; inoltre, EUIPO può basarsi su fatti notori e non è tenuto a provarli nella decisione, purché la motivazione consenta il controllo giurisdizionale, e la commissione di ricorso dispone di un margine di discrezionalità nel rifiutare l’udienza orale se non necessaria.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 96, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 27, paragrafo 2, regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 179 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi

Marchi UE: opposizione contro registrazione internazionale designante l’Unione, assenza di rischio di confusione tra i segni +a e A+

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione fondato su un marchio UE anteriore. Il contenzioso verte sul confronto tra il segno richiesto +a e il marchio anteriore A+, entrambi figurativi e molto essenziali, nel settore dei servizi finanziari e connessi.

Fatti e procedimento amministrativo

Alpian SA aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione per un marchio figurativo relativo a servizi della classe 36, tra cui servizi assicurativi, finanziari, monetari, immobiliari e di gestione patrimoniale. AirPlus International GmbH aveva proposto opposizione sulla base del proprio marchio UE figurativo anteriore, registrato per beni e servizi nelle classi 9, 35, 36, 38 e 42, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, rilevando che le differenze visive prevalevano sulle somiglianze comuni derivanti dalla combinazione di una lettera e del simbolo +, dotati di scarsa distintività, e che il pubblico pertinente aveva un elevato livello di attenzione.

Motivi del ricorso

AirPlus ha dedotto tre censure principali:

  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per avere EUIPO escluso il rischio di confusione nonostante la somiglianza dei segni e l’identità o forte somiglianza dei servizi;
  • violazione degli articoli 94, paragrafo 1, e 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, nonché del diritto di essere sentito e del diritto a un equo processo, per mancato esame di argomenti e prove e per il ricorso a fatti notori non adeguatamente motivati;
  • violazione dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per il rifiuto di organizzare un’udienza orale.

Esame della censura relativa a motivazione, esame d’ufficio e fatti notori

Il Tribunale ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività sollevata dalla ricorrente contro la memoria dell’interveniente, rilevando che il termine per rispondere decorreva dalla notifica dell’atto e non era spirato. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ricordato che, nelle controversie su motivi relativi di rifiuto, EUIPO è vincolato ai fatti, alle prove e agli argomenti delle parti, ma deve comunque pronunciarsi su tutte le questioni necessarie per applicare correttamente il regolamento 2017/1001. Può inoltre prendere in considerazione fatti notori, ossia fatti generalmente conosciuti o agevolmente ricavabili da fonti accessibili. Il Tribunale ha ritenuto che:

  • la commissione di ricorso avesse effettivamente considerato gli argomenti e gli elementi prodotti circa la similarità tra servizi finanziari e immobiliari;
  • la constatazione secondo cui i servizi finanziari sono generalmente scelti visivamente costituisse un fatto notorio, specialmente nel settore bancario e assicurativo;
  • anche l’idea che la combinazione lettera + simbolo + sia percepita come riferimento a un rating o a una qualità superiore fosse un fatto notorio. Non vi era quindi né violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, né difetto di motivazione, poiché la decisione consentiva di comprendere le ragioni del rigetto e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.

Confronto dei servizi

Sul piano della comparazione dei servizi, il Tribunale ha confermato la valutazione della commissione di ricorso: i servizi finanziari della domanda e quelli del marchio anteriore erano identici o simili, mentre i servizi immobiliari erano diversi dai servizi finanziari. La natura, la finalità e le modalità di uso dei due tipi di servizi sono state considerate distinte, e i pochi esempi prodotti dalla ricorrente di offerte immobiliari in sportelli bancari non erano idonei a smentire tale conclusione.

Confronto dei segni

Il Tribunale ha ritenuto che i segni avessero al più un basso grado di somiglianza visiva, pur essendo foneticamente molto simili o identici e condividendo un contenuto concettuale comune. La diversa rappresentazione grafica era considerata chiaramente percepibile: nel segno anteriore la A maiuscola stilizzata e il simbolo + risultavano intrecciati, mentre nel segno richiesto +a i due elementi apparivano separati su sfondo nero. Poiché i segni erano molto brevi, le differenze erano ancora più facilmente percepibili. Il segno anteriore è stato inoltre qualificato come dotato di distintività intrinseca relativamente bassa: il simbolo + era meramente laudativo e la lettera A possedeva un carattere distintivo minimo; la distintività derivava solo dalla combinazione e dal sovrapporsi dei due elementi leggermente stilizzati.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nel compiere la valutazione globale, il Tribunale ha valorizzato quattro fattori: il livello di attenzione elevato del pubblico pertinente, soprattutto per i servizi finanziari; la prevalenza della percezione visiva nel settore finanziario; la breve lunghezza dei segni, che rende evidenti le differenze; e la distintività debole del marchio anteriore, che limita la portata della tutela. Richiamando il principio di interdipendenza, il Tribunale ha osservato che esso non opera meccanicamente e non impedisce di escludere il rischio di confusione anche in presenza di servizi identici quando la somiglianza tra i segni è debole e il segno anteriore è poco distintivo. Di conseguenza, ha confermato che non sussisteva rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Rifiuto dell’udienza orale

Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha ribadito che l’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 attribuisce alla commissione di ricorso un potere discrezionale nel valutare se l’udienza orale sia necessaria. La ricorrente non aveva indicato alcuna circostanza che le impedisse di difendere efficacemente la propria posizione per iscritto né aveva dimostrato la necessità dell’udienza. Anche questa censura è stata quindi respinta.

Dispositivo e spese

Poiché nessun motivo è risultato fondato, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio dinanzi al Tribunale; è stata invece esclusa la recuperabilità delle spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, mentre quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso seguono il regime previsto dal regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionemotivazione degli attiprocedimento dinanzi a euipo

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