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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-347/24

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 9 July 2025. — Target Brands, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark representing three red and white concentric circles – Absolute ground for invalidity – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Right to be heard – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-347/24

Giurisprudenza europea62024TJ0347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Target Brands contro la decisione di EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio figurativo rappresentante tre cerchi concentrici rosso-bianco-rosso. Ha escluso sia il difetto di motivazione sia la violazione del diritto di essere sentito, sia, soprattutto, l’esistenza di un carattere distintivo intrinseco del segno. La pronuncia ribadisce che, per marchi estremamente semplici, conta la percezione del pubblico rilevante e non la prassi decisionale precedente di EUIPO.

Marchio UE figurativo con tre cerchi concentrici rosso-bianco-rosso: legittimità della declaratoria di nullità per assenza di distintività intrinseca e correttezza del procedimento dinanzi a EUIPO.

La questione giuridica

Se la decisione di EUIPO che dichiara nullo un marchio UE figurativo composto da tre cerchi concentrici rosso-bianco-rosso sia viziata da difetto di motivazione e violazione del diritto di essere sentito; e, nel merito, se il segno sia privo di carattere distintivo intrinseco ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento 2017/1001, con conseguente nullità ai sensi dell’articolo 59(1)(a).

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un marchio UE costituito da una semplice combinazione di forme geometriche di base e colori elementari, privo di elementi visivamente memorabili o sufficientemente singolari, può essere dichiarato nullo per assenza di carattere distintivo intrinseco. In sede di invalidità, EUIPO può fondarsi anche su fatti notori e non è tenuto a seguire la propria prassi precedente; inoltre, il diritto di essere sentito copre gli elementi fattuali e giuridici su cui la decisione si fonda, ma non impone di ascoltare le parti sulla posizione finale che l’organo intende adottare.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59(1)(a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 94(1)
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134(1)

Marchio UE figurativo con tre cerchi concentrici rosso-bianco-rosso: nullità per assenza di distintività

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Target Brands, Inc. avverso la decisione della Prima commissione di ricorso di EUIPO che aveva dichiarato nullo un marchio UE figurativo costituito da tre cerchi concentrici rosso-bianco-rosso. Il giudizio si inserisce in un procedimento di nullità fondato sull’articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato con l’articolo 7(1)(b), relativo ai segni privi di carattere distintivo.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La domanda di dichiarazione di invalidità era stata presentata da Polipol Polstermöbel GmbH & Co. KG. Il marchio contestato era stato registrato su domanda depositata il 3 aprile 2018 e rivendicava servizi delle classi 35 e 42 della classificazione di Nizza. La Divisione di annullamento aveva inizialmente respinto la domanda di invalidità con decisione del 20 maggio 2022; su appello dell’interveniente, la Commissione di ricorso ha annullato tale decisione e dichiarato il marchio nullo per mancanza di carattere distintivo intrinseco.

Censure sollevate dalla ricorrente

Target Brands ha dedotto due motivi principali:

  • violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere sentito, ai sensi dell’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001;
  • violazione dell’articolo 59(1)(a), in combinato con l’articolo 7(1)(b), per errata conclusione della Commissione di ricorso circa la mancanza di distintività del marchio.

Motivazione e diritto di essere sentito

Quanto alla motivazione, il Tribunale ricorda che l’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001 corrisponde sostanzialmente all’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE: la decisione deve esporre chiaramente il ragionamento seguito, senza dover rispondere a tutti gli argomenti nel dettaglio. Nel caso di specie, la Commissione di ricorso aveva spiegato perché il marchio era privo di carattere distintivo e aveva risposto alle osservazioni della ricorrente sulle anteriori registrazioni invocate, ritenendole non analoghe o non decisive.

Sul diritto di essere sentito, il Tribunale precisa che esso copre i motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda, ma non la posizione finale che l’organo intende assumere. La Commissione di ricorso aveva esaminato il segno così come registrato, e la ricorrente aveva avuto modo di formulare osservazioni sia davanti alla Divisione di annullamento sia davanti alla Commissione di ricorso. Non sussiste, quindi, violazione dell’articolo 94(1).

Valutazione della distintività del marchio

Nel merito, il Tribunale ribadisce i principi consolidati: un segno estremamente semplice, costituito da una figura geometrica di base, non è di regola idoneo a essere percepito come indicazione di origine commerciale, salvo che presenti elementi capaci di differenziarlo e di attirare l’attenzione del consumatore.

La Commissione di ricorso aveva descritto il marchio come un cerchio o punto rosso all’interno del contorno rosso di un cerchio, su sfondo bianco. Il Tribunale ritiene tale descrizione corretta e non distorsiva, osservando che essa corrisponde sostanzialmente alla rappresentazione di tre cerchi concentrici. Ha inoltre escluso che la Commissione di ricorso avesse ignorato la combinazione cromatica o il possibile richiamo a un target/bull’s eye.

Percezione del pubblico rilevante e fatti notori

Il Tribunale condivide anche il riferimento a fatti notori: è noto che elementi grafici analoghi sono impiegati come radio buttons, bullet points o elementi decorativi, soprattutto in contesti digitali. EUIPO può tener conto di tali fatti senza doverne dimostrare la veridicità nella decisione. La ricorrente non ha fornito prove idonee a contestare tale notorio uso funzionale.

La Corte osserva che, per l’applicazione dell’articolo 7(1)(b), è sufficiente che il motivo di nullità sussista per una parte non trascurabile del pubblico rilevante; non occorre verificare se altri consumatori possano attribuire al segno un significato diverso, come quello di un bersaglio.

Esclusione del carattere distintivo

Il Tribunale conclude che il segno è composto da una combinazione di forme geometriche elementari, rappresentate in modo bidimensionale, senza rilievo, ombreggiatura o altro elemento particolarmente memorabile. Anche la combinazione rosso-bianco-rosso è considerata banale e ampiamente utilizzata nella vita quotidiana. Per questi motivi il marchio non è idoneo a essere immediatamente percepito come indicazione dell’origine commerciale dei servizi, in particolare quelli connessi alla vendita online e alle piattaforme di commercio elettronico.

Irrilevanza della prassi precedente di EUIPO e dell’uso effettivo

Il Tribunale respinge anche le censure fondate sulla prassi precedente di EUIPO: la legittimità delle decisioni in materia di registrazione e nullità va valutata unicamente alla luce del regolamento 2017/1001, come interpretato dal giudice dell’Unione, non sulla base di precedenti decisioni amministrative. È inoltre irrilevante il richiamo all’uso effettivo del marchio sul mercato, poiché l’esame della distintività in nullità riguarda la rappresentazione del segno depositato e la percezione del pubblico rispetto ai servizi rivendicati.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Target Brands, Inc. alle spese, conformemente all’articolo 134(1) del regolamento di procedura, essendo la ricorrente risultata soccombente e avendo la discussione orale avuto luogo.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeanullità del marchiodistintivitàmotivazione degli atti amministratividiritto di difesa

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