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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-534/24

Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 9 luglio 2025. — MK contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravni sud u Osijeku. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 7 – Esigibilità dell’accisa – Immissione in consumo – Prodotti energetici – Sopravvenienza dell’esigibilità dell’accisa – Cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false. — Causa T-534/24

Giurisprudenza europea62024TJ0534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, in sede pregiudiziale, ha interpretato l’articolo 7 della direttiva 2008/118/CE in materia di accise sui prodotti energetici. Ha chiarito che le ipotesi di "immissione in consumo" previste dalla direttiva sono tassative e non possono essere estese a cessioni meramente fittizie documentate da fatture false. Di conseguenza, una disciplina nazionale che faccia sorgere l’accisa in una situazione del genere è incompatibile con il diritto dell’Unione, anche se adottata per contrastare frodi fiscali.

L’articolo 7 della direttiva 2008/118/CE osta a una normativa nazionale che fa sorgere l’esigibilità dell’accisa su prodotti energetici in base a cessioni fittizie documentate da fatture false, in assenza di una reale immissione in consumo.

La questione giuridica

Se la direttiva 2008/118/CE, in particolare l’articolo 7, debba essere interpretata nel senso che impedisce di assoggettare ad accisa prodotti energetici quando non vi è stata alcuna effettiva immissione in consumo, ma solo una cessione fittizia risultante da fatture false, utilizzate anche per ottenere indebitamente la detrazione dell’IVA.

Principio di diritto

L’articolo 7 della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che l’accisa diviene esigibile solo nelle ipotesi di "immissione in consumo" tassativamente previste dalla direttiva; pertanto, esso osta a una normativa nazionale, anche se giustificata dalla lotta alle frodi, che faccia nascere l’esigibilità dell’accisa sulla base di una mera cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e indicati in fatture false, quando tali prodotti non siano mai stati effettivamente immessi in consumo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2008/118/CE
  • Direttiva (UE) 2020/262
  • Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Esigibilità dell’accisa su cessioni fittizie di prodotti energetici

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upravni sud u Osijeku (Tribunale amministrativo di Osijek, Croazia) in una controversia tra MK e il Ministero delle Finanze croato. Il giudice nazionale chiedeva se la direttiva 2008/118/CE consenta di pretendere accise su prodotti energetici mai realmente immessi in consumo, ma solo oggetto di operazioni fittizie documentate da fatture false.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, all’interessato erano state contestate fatture false relative all’acquisto di prodotti petroliferi. In sede IVA, l’amministrazione aveva negato la detrazione dell’imposta a monte perché le cessioni erano inesistenti. Successivamente, l’amministrazione doganale aveva ritenuto che vi fosse un abuso del diritto nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa e aveva determinato un debito d’accisa sui prodotti energetici, pur in assenza di un effettivo movimento o cessione dei beni.

Normativa rilevante

Il Tribunale ha esaminato la direttiva 2008/118/CE, in particolare:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, secondo cui l’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, che elenca le ipotesi di "immissione in consumo";
  • l’articolo 8, richiamato nella questione ma non ritenuto necessario ai fini della risposta. È stato inoltre ricordato che la direttiva 2008/118 è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262, ma resta applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice del rinvio domandava, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2008/118 osti a una normativa/prassi nazionale che consenta di far nascere l’esigibilità dell’accisa quando i prodotti soggetti ad accisa non sono stati effettivamente immessi in consumo, ma risultano solo in fatture false che attestano una cessione fittizia.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha innanzitutto precisato che, dalla decisione di rinvio, non emergeva alcuna vera questione sulla determinazione del debitore dell’accisa ex articolo 8; perciò la risposta poteva essere fornita soltanto sull’articolo 7.

Ha poi rilevato che la nozione di "immissione in consumo" è definita in modo armonizzato dal diritto dell’Unione ed è da interpretare uniformemente in tutti gli Stati membri. Le ipotesi previste dall’articolo 7, paragrafo 2, sono tassative: svincolo dal regime sospensivo, detenzione fuori dal regime sospensivo, fabbricazione irregolare e importazione, comprese le rispettive forme irregolari.

La situazione descritta dal giudice nazionale — cessioni fittizie di prodotti energetici mai messi in circolazione, basate su fatture false e inquadrate dal diritto nazionale come abuso del diritto — non corrisponde ad alcuna delle ipotesi di immissione in consumo previste dalla direttiva. Secondo il Tribunale, non è quindi possibile qualificare tale fattispecie come presupposto autonomo di esigibilità dell’accisa.

Il Tribunale ha riconosciuto che gli Stati membri hanno un legittimo interesse a tutelare i propri interessi finanziari e a combattere evasione, elusione e abuso. Tuttavia, tale obiettivo non consente di derogare all’assetto armonizzato della direttiva 2008/118, perché ciò comprometterebbe l’obiettivo di uniformità perseguito dal legislatore dell’Unione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha quindi dichiarato che l’articolo 7 della direttiva 2008/118/CE osta a una normativa nazionale, come interpretata dalle autorità nazionali, che prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.

Implicazioni operative

Per operatori e professionisti, la pronuncia conferma che l’accisa sui prodotti energetici richiede un effettivo presupposto di "immissione in consumo" nei termini armonizzati dalla direttiva. La mera esistenza di documentazione fraudolenta o di schemi abusivi non basta, da sola, a creare un autonomo debito d’accisa fuori dalle ipotesi tipizzate dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieacciseprodotti energeticifiscalità indirettafrodi fiscaliimmissione in consumo

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