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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-188/24

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 luglio 2025. — Compagnie générale des établissements Michelin contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Oggetto e scopo dell’accertamento – Obbligo di motivazione – Indizi sufficientemente seri – Protezione della vita privata – Sindacato giurisdizionale. — Causa T-188/24

Giurisprudenza europea62024TJ0188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione con cui la Commissione aveva ordinato a Michelin un accertamento antitrust nel settore degli pneumatici. Ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente e che esistessero indizi seri per sospettare un coordinamento dei prezzi nel periodo principale considerato, ma non per il periodo precedente richiamato nella decisione. Per questa ragione l’annullamento riguarda solo la parte della decisione riferita al periodo precedente, mentre il ricorso è stato respinto nel resto.

Annullamento parziale della decisione della Commissione che ordina un accertamento antitrust nei confronti di Michelin: motivazione e indizi sufficientemente seri erano sufficienti per il periodo principale, ma non per il periodo precedente.

La questione giuridica

Il Tribunale è stato chiamato a stabilire, da un lato, se la decisione di accertamento fosse sufficientemente motivata quanto a oggetto, scopo, ambito materiale e temporale e, dall’altro, se la Commissione disponesse di indizi sufficientemente seri per giustificare un’ingerenza nel domicilio e nelle comunicazioni della società, nonché se la misura fosse proporzionata. In particolare, occorreva verificare se gli indizi addotti bastassero per sospettare un coordinamento dei prezzi nel periodo principale e nel periodo precedente richiamati nella decisione.

Principio di diritto

La Commissione, in una decisione che ordina un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, non deve comunicare tutte le informazioni in suo possesso né qualificare in modo definitivo l’infrazione, ma deve indicare con sufficiente precisione oggetto e scopo dell’ispezione e disporre di indizi sufficientemente seri a fondare il sospetto di una violazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti per il sospetto di coordinamento dei prezzi nel periodo principale, mentre non lo erano per il periodo precedente, rispetto al quale la Commissione non aveva fornito indizi contemporanei o comunque sufficientemente seri; perciò la decisione è stata annullata solo in parte. La misura è stata inoltre ritenuta non sproporzionata quanto al periodo principale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Coordinamento dei prezzi nel settore degli pneumatici e decisione di accertamento nei confronti di Michelin

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Compagnie générale des établissements Michelin avverso una decisione della Commissione che ordinava un accertamento nei suoi locali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. La controversia verte sulla sufficienza della motivazione, sull’esistenza di indizi seri di infrazione e sulla proporzionalità della misura adottata nell’ambito di un’indagine d’ufficio in materia di intese.

Fatti e svolgimento del procedimento

La Commissione aveva ordinato un accertamento nei confronti di Michelin e delle società da essa controllate, nell’ambito del procedimento AT.40826 – Hoops. La decisione indicava il sospetto di una partecipazione a accordi o pratiche concordate contrari all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, relativi al coordinamento dei prezzi, in particolare dei prezzi all’ingrosso, degli pneumatici nuovi di sostituzione per autovetture e autocarri nel SEE.

L’accertamento si era svolto il 30 gennaio 2024, con sequestro di materiale informatico, audizioni e copie di dati, per poi essere sospeso e ripreso nei locali della Commissione a Bruxelles. Michelin aveva contestato sia il contenuto della decisione sia il modo in cui l’accertamento era stato eseguito.

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE, quale base del ricorso;
  • l’articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione;
  • l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, che impone di indicare oggetto e scopo dell’accertamento;
  • l’articolo 18 del medesimo regolamento, relativo alle richieste di informazioni;
  • l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE;
  • l’articolo 7 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché il richiamo all’articolo 8 CEDU.

La sentenza si colloca nel solco della giurisprudenza citata, in particolare Nexans e Nexans France/Commissione, České dráhy/Commissione, Deutsche Bahn/Commissione, Orange/Commissione e altre pronunce relative al controllo degli accertamenti antitrust.

Motivo sulla motivazione insufficiente

Michelin sosteneva che la decisione fosse troppo succinta, generica e vaga, soprattutto per l’uso di espressioni come "e/o", "in particolare", "ivi compresi" e "almeno". Il Tribunale respinge il motivo osservando che la Commissione non è tenuta a esporre tutte le informazioni di cui dispone, né a compiere una qualificazione giuridica rigorosa dell’infrazione in questa fase iniziale.

Secondo il Tribunale, la decisione descriveva in modo sufficientemente chiaro:

  • l’oggetto dell’accertamento, cioè un possibile coordinamento dei prezzi tra i principali produttori di pneumatici;
  • lo scopo, cioè verificare se vi fossero state pratiche collusive tramite comunicazioni pubbliche e scambi di informazioni commercialmente sensibili;
  • l’ambito temporale, con riferimento a un periodo principale e a un periodo precedente.

Le espressioni contestate non rendevano la motivazione incomprensibile: "e/o" rifletteva l’incertezza sulla qualificazione tra accordo e pratica concordata; "in particolare" e "ivi compresi" chiarivano che gli esempi non erano esaustivi; "almeno" indicava che l’infrazione sospettata poteva essere più ampia nel tempo di quanto esplicitamente menzionato.

Diritto al rispetto del domicilio e delle comunicazioni

Il Tribunale ricorda che anche le persone giuridiche possono invocare il diritto al rispetto del domicilio e delle comunicazioni, quale espressione dell’articolo 7 della Carta e di un principio generale del diritto dell’Unione. Una decisione di accertamento è legittima solo se la Commissione dispone di indizi sufficientemente seri e se l’oggetto dell’ispezione non eccede la portata dell’infrazione ragionevolmente sospettabile.

Il Tribunale afferma inoltre che, per valutare la legittimità dell’accertamento, deve verificare se gli indizi addotti dalla Commissione siano sufficientemente seri, senza pretendere in questa fase la prova piena dell’infrazione. L’analisi deve tener conto degli elementi nel loro insieme e della plausibilità dell’interpretazione adottata dalla Commissione.

Somiglianza con le linee direttrici del 2023 e irrilevanza autonoma

Michelin aveva richiamato la somiglianza tra la decisione impugnata e un esempio contenuto nelle linee direttrici del 2023 sugli accordi di cooperazione orizzontale, sostenendo che la Commissione stesse sostanzialmente costruendo un caso teorico. Il Tribunale esclude che tale somiglianza, anche ove esistente, renda di per sé arbitraria o sproporzionata la decisione.

La Commissione può orientare la propria interpretazione del diritto della concorrenza tramite linee direttrici e, nel caso concreto, la decisione risultava da un processo di individuazione di una situazione concreta secondo criteri oggettivi, non da un mero intento di dare corpo a un esempio astratto.

Indizi sufficientemente seri per il periodo principale

Per il periodo principale, il Tribunale ritiene che la Commissione disponesse di indizi sufficientemente seri. La Commissione aveva svolto un’analisi ampia di numerose "earnings calls" e di presentazioni pubbliche, individuando dichiarazioni nei settori degli pneumatici che, per frequenza e contenuto, risultavano anomale rispetto ad altri settori.

Gli indizi valorizzati comprendevano dichiarazioni pubbliche di produttori di pneumatici che sembravano:

  • annunciare intenzioni e strategie tariffarie future;
  • richiamare la necessità di "mandare un segnale" ai concorrenti;
  • evocare l’adozione di comportamenti di prezzo a livello di settore;
  • riferirsi a reazioni coordinate agli andamenti dei costi delle materie prime e dell’energia;
  • menzionare aumenti di prezzo degli pneumatici in stretta prossimità temporale tra concorrenti.

Il Tribunale considera plausibile l’interpretazione della Commissione secondo cui tali dichiarazioni pubbliche potevano funzionare come punti focali per un coordinamento collusivo, anche se non costituivano ancora prova piena di un’infrazione.

Insufficienza degli indizi per il periodo precedente

Diverso è il giudizio sul periodo precedente. Il Tribunale osserva che la Commissione non aveva comunicato al giudice indizi contemporanei a quel periodo e che gli elementi prodotti si riferivano piuttosto a dichiarazioni successive o comunque non idonee, per natura e contenuto, a fondare un sospetto serio di coordinamento in quel lasso temporale.

Le dichiarazioni richiamate per il periodo precedente facevano riferimento a cicli passati o a parallelismi con situazioni economiche già vissute, ma non mostravano uno scambio di intenzioni future o strategie tariffarie nel periodo stesso. La Commissione non aveva inoltre fornito elementi che consentissero di ipotizzare un diverso schema collusivo per quel periodo.

Per questo il Tribunale conclude che, limitatamente alla parte della decisione che si riferisce al periodo precedente menzionato nella seconda frase del punto 4, mancavano indizi sufficientemente seri. Su tale parte, la decisione è stata annullata per arbitrarietà e per violazione del diritto al rispetto del domicilio e delle comunicazioni.

Proporzionalità della misura

Michelin sosteneva anche che la misura fosse sproporzionata, sia perché la Commissione avrebbe potuto utilizzare una richiesta di informazioni ex articolo 18 del regolamento n. 1/2003, sia perché l’accertamento avrebbe arrecato danni eccessivi al funzionamento dell’impresa e alla sua reputazione.

Il Tribunale respinge tali censure. Ritiene che, in presenza di indizi seri e di un rischio plausibile di compromissione o distruzione delle prove, la Commissione potesse scegliere l’accertamento senza preavviso. La richiesta di informazioni non garantiva, nel contesto concreto, la stessa efficacia investigativa. Quanto alla presunta lesione del buon funzionamento e della reputazione, il Tribunale osserva che gli inconvenienti denunciati erano inerenti a un accertamento legittimo e che il comunicato stampa richiamato dalla ricorrente non era oggetto del ricorso.

Decisione e spese

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione solo nella parte in cui riguarda il periodo di cui alla seconda frase del punto 4 della decisione impugnata. Per il resto, il ricorso è respinto. Considerato l’accoglimento solo parziale, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • una decisione di accertamento deve indicare con chiarezza oggetto e scopo, ma non tutte le informazioni raccolte dalla Commissione;
  • il giudice dell’Unione controlla l’esistenza di indizi sufficientemente seri, non la prova piena dell’infrazione;
  • la plausibilità degli indizi va valutata globalmente;
  • la Commissione non può estendere l’accertamento a periodi o aspetti per i quali non dispone di indizi seri contemporanei o equivalenti;
  • il diritto al rispetto del domicilio e delle comunicazioni limita l’ampiezza dell’ispezione rispetto a quanto ragionevolmente sospettabile.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaaccertamenti della commissionediritti della difesatutela della vita privataproporzionalità

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