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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02320/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui una regione ha applicato a un comune una sanzione amministrativa per il superamento, in più occasioni e in un arco temporale pluriennale, dei limiti di emissione degli scarichi provenienti da impianti di depurazione comunali. Il comune ha proposto opposizione e, dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello, ha ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della normativa regionale e della L. 689/1981 per avere la corte territoriale ritenuto ordinatorio, e non perentorio, il termine di sessanta giorni per emettere l’ordinanza-ingiunzione; (2) violazione dell’art. 3 L. 689/1981 per avere la corte d’appello ravvisato la colpa sulla base del mero superamento dei limiti, senza considerare l’inefficienza del sistema fognario e gli sforzi dell’ente per reperire finanziamenti; (3) violazione dell’art. 342 c.p.c. per aver dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo alla quantificazione della sanzione nel massimo edittale, ritenendolo generico e attinente a valutazioni politiche; (4) ulteriore motivo, che la Corte dichiara assorbito. La regione intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta in diritto la decisione sul termine per l’ordinanza-ingiunzione e sulla presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative, ma ha accolto il terzo motivo, cassando la sentenza d’appello in relazione a tale censura. La Corte ha affermato che l’appello del comune sul punto della quantificazione della sanzione era sufficientemente specifico e che la motivazione di merito resa dalla corte territoriale dopo la declaratoria di inammissibilità era svolta ad abundantiam, quindi priva di rilievo decisorio. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per il riesame del motivo accolto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 L.R. Campania n. 13/1983

    termine di giorni sessanta dalla data di ricezione del rapporto

    il termine di sessanta giorni non riguarda il termine per adottare l’ordinanza-ingiunzione, ma quello entro cui devono essere sentiti gli interessati che abbiano chiesto l’audizione; non deroga alla disciplina generale delle sanzioni amministrative.

  • art. 28 L. 689/1981

    si applica il termine quinquennale per la riscossione delle somme dovute per le violazioni anche al procedimento sanzionatorio, in mancanza di un diverso termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione nella legge speciale.

  • art. 3 L. 689/1981

    nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, che può essere vinta solo con prova contraria a carico del trasgressore.

  • art. 342 c.p.c.

    ai fini della specificità dell’appello è sufficiente una critica adeguata e comprensibile, anche sintetica, rispetto alle statuizioni impugnate; non sono necessarie nuove allegazioni di fatto o di diritto se il gravame consente al giudice di percepire con certezza le censure.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sui primi tre motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per la censura processuale sulla declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte corregge la motivazione della decisione impugnata, mantenendone fermo l’esito sul primo motivo.

  • art. 38 L. 689/1991

    richiamato dalla corte di merito come limite di ragionevolezza per la conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

  • L. 241/1990, art. 2

    richiamato dalla Corte di cassazione per escludere che il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo sia automaticamente applicabile al procedimento sanzionatorio della L. 689/1981.

  • art. 54 D. Lgs. n. 152/1999

    norma violata secondo l’accertamento amministrativo per il superamento dei limiti di emissione degli scarichi.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, quando la disciplina speciale non prevede un termine per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, non si può automaticamente colmare il vuoto applicando il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo; il sistema della L. 689/1981 resta autonomo e, in difetto di una diversa previsione, opera il termine quinquennale di prescrizione.
  • Il termine fissato da una legge regionale per il procedimento sanzionatorio può riguardare la fase partecipativa o di audizione dell’interessato e non necessariamente il termine per l’adozione del provvedimento finale; la sua interpretazione va condotta in coerenza con la disciplina generale delle sanzioni amministrative.
  • Nelle sanzioni amministrative l’art. 3 L. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico del trasgressore: il mero fatto della violazione consente di affermare l’elemento soggettivo, salvo prova rigorosa dell’assenza di colpa fornita dall’opponente.
  • Ai fini dell’art. 342 c.p.c., l’appello è specifico quando, in relazione alla decisione impugnata, individua con sufficiente chiarezza i capi censurati e le ragioni di fatto e di diritto della critica; non occorre una formulazione tecnicamente rigida né l’introduzione di elementi nuovi se la critica è intelligibile e puntuale.
  • Se il giudice dichiara inammissibile un motivo e, solo in via ulteriore, ne esamina anche il merito, la motivazione sul merito è svolta ad abundantiam e non può fondare autonomamente la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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