Cassazione Civile, Ordinanza n. 02320/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui una regione ha applicato a un comune una sanzione amministrativa per il superamento, in più occasioni e in un arco temporale pluriennale, dei limiti di emissione degli scarichi provenienti da impianti di depurazione comunali. Il comune ha proposto opposizione e, dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello, ha ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della normativa regionale e della L. 689/1981 per avere la corte territoriale ritenuto ordinatorio, e non perentorio, il termine di sessanta giorni per emettere l’ordinanza-ingiunzione; (2) violazione dell’art. 3 L. 689/1981 per avere la corte d’appello ravvisato la colpa sulla base del mero superamento dei limiti, senza considerare l’inefficienza del sistema fognario e gli sforzi dell’ente per reperire finanziamenti; (3) violazione dell’art. 342 c.p.c. per aver dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo alla quantificazione della sanzione nel massimo edittale, ritenendolo generico e attinente a valutazioni politiche; (4) ulteriore motivo, che la Corte dichiara assorbito. La regione intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta in diritto la decisione sul termine per l’ordinanza-ingiunzione e sulla presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative, ma ha accolto il terzo motivo, cassando la sentenza d’appello in relazione a tale censura. La Corte ha affermato che l’appello del comune sul punto della quantificazione della sanzione era sufficientemente specifico e che la motivazione di merito resa dalla corte territoriale dopo la declaratoria di inammissibilità era svolta ad abundantiam, quindi priva di rilievo decisorio. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per il riesame del motivo accolto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8 L.R. Campania n. 13/1983
termine di giorni sessanta dalla data di ricezione del rapporto
il termine di sessanta giorni non riguarda il termine per adottare l’ordinanza-ingiunzione, ma quello entro cui devono essere sentiti gli interessati che abbiano chiesto l’audizione; non deroga alla disciplina generale delle sanzioni amministrative.
art. 28 L. 689/1981
si applica il termine quinquennale per la riscossione delle somme dovute per le violazioni anche al procedimento sanzionatorio, in mancanza di un diverso termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione nella legge speciale.
art. 3 L. 689/1981
nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, che può essere vinta solo con prova contraria a carico del trasgressore.
art. 342 c.p.c.
ai fini della specificità dell’appello è sufficiente una critica adeguata e comprensibile, anche sintetica, rispetto alle statuizioni impugnate; non sono necessarie nuove allegazioni di fatto o di diritto se il gravame consente al giudice di percepire con certezza le censure.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sui primi tre motivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro invocato per la censura processuale sulla declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello.
art. 384 c.p.c.
la Corte corregge la motivazione della decisione impugnata, mantenendone fermo l’esito sul primo motivo.
art. 38 L. 689/1991
richiamato dalla corte di merito come limite di ragionevolezza per la conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio.
L. 241/1990, art. 2
richiamato dalla Corte di cassazione per escludere che il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo sia automaticamente applicabile al procedimento sanzionatorio della L. 689/1981.
art. 54 D. Lgs. n. 152/1999
norma violata secondo l’accertamento amministrativo per il superamento dei limiti di emissione degli scarichi.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, quando la disciplina speciale non prevede un termine per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, non si può automaticamente colmare il vuoto applicando il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo; il sistema della L. 689/1981 resta autonomo e, in difetto di una diversa previsione, opera il termine quinquennale di prescrizione.
- Il termine fissato da una legge regionale per il procedimento sanzionatorio può riguardare la fase partecipativa o di audizione dell’interessato e non necessariamente il termine per l’adozione del provvedimento finale; la sua interpretazione va condotta in coerenza con la disciplina generale delle sanzioni amministrative.
- Nelle sanzioni amministrative l’art. 3 L. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico del trasgressore: il mero fatto della violazione consente di affermare l’elemento soggettivo, salvo prova rigorosa dell’assenza di colpa fornita dall’opponente.
- Ai fini dell’art. 342 c.p.c., l’appello è specifico quando, in relazione alla decisione impugnata, individua con sufficiente chiarezza i capi censurati e le ragioni di fatto e di diritto della critica; non occorre una formulazione tecnicamente rigida né l’introduzione di elementi nuovi se la critica è intelligibile e puntuale.
- Se il giudice dichiara inammissibile un motivo e, solo in via ulteriore, ne esamina anche il merito, la motivazione sul merito è svolta ad abundantiam e non può fondare autonomamente la decisione.
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