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Sentenza

Sentenza del 17/11/2020 n. 3557 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Notificazioni - Respinto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione della validità della notifica diretta dell'atto impositivo eseguita tramite posta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, a fronte del mancato recapito dovuto a temporanea assenza del destinatario; si chiedeva se la notifica fosse perfezionata e se fosse necessaria la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza o una comunicazione di avvenuta notifica

La decisione

la Corte ha ritenuto applicabile il regolamento sul servizio postale ordinario: la notifica si considera eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza se l'agente postale lo ha spedito). Il regolamento non prevede la comunicazione di avvenuta notifica né la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza. Il ricorso è stato quindi respinto

Norme richiamate

  • Regolamento sul servizio postale ordinario

    applicato alla notifica diretta degli atti impositivi effettuata tramite posta; secondo questo regolamento la notifica si perfeziona con le regole del servizio postale (rilascio e deposito dell'avviso di giacenza) e non richiede l'invio di una comunicazione di avvenuta notifica né l'invio di una raccomandata contenente l'avviso

  • Cass. Ord.10131/2020

    giurisprudenza che conferma il principio secondo cui, nel procedimento semplificato a tutela delle ragioni del fisco, le regole del servizio postale ordinario disciplinano il perfezionamento della notifica e rendono valida la notifica decorsi dieci giorni dall'avviso di giacenza

Massime di principio

  • Per le notifiche dirette di atti impositivi effettuate tramite posta senza ufficiale giudiziario si applicano le regole del servizio postale ordinario: la notifica si considera perfezionata dopo 10 giorni dal rilascio e deposito dell'avviso di giacenza (o dalla spedizione di tale avviso se effettuata dall'agente postale).
  • Non è richiesta dal regolamento postale una comunicazione separata di "avvenuta notifica" né l'invio di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza: l'assenza di tali comunicazioni non rende la notifica invalida.
  • In contenziosi simili il contribuente che contesta la notifica deve provare un vizio diverso dall'ordinaria procedura di giacenza (es. inesistenza dell'avviso di giacenza, errore nella data indicata, manipolazione documentale o violazione delle norme postali), poiché la mera temporanea assenza non impedisce il perfezionamento della notifica.
  • Prassi operativa consigliata: monitorare tempestivamente la propria corrispondenza, ritirare i plichi dall'ufficio postale entro i termini di giacenza o delegare/rappresentare una persona per il ritiro; in caso di contestazione richiedere prova documentale dal servizio postale sulla data di rilascio/spedizione dell'avviso di giacenza.

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