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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34075/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza del 16 gennaio 2026 della Corte d'appello di Milano, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. Per il primo ricorrente, amministratore di diritto e di fatto di tre società fornitrici di rottami e materiali di recupero, la Corte territoriale aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione per i reati ai capi 1, 6 e 12 e rideterminato la pena per i residui reati in due anni, dieci mesi e dieci giorni di reclusione. Il ricorrente ha contestato, con il primo motivo, la motivazione e l'applicazione della legge quanto all'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; con il secondo, la responsabilità per le dichiarazioni infedeli contestate ai capi 47-50, sostenendo che non fossero superate le soglie di punibilità e che non fossero stati considerati costi deducibili. La Corte d'appello aveva valorizzato l'ammissione di aver fatturato cessioni parzialmente inesistenti e di aver ricevuto un compenso, nonché la consapevole indicazione nelle dichiarazioni di elementi attivi inferiori e l'omessa dichiarazione dei compensi ai fini IRPEF. Quanto ai costi, il ricorrente non ne aveva indicato l'ammontare né fornito elementi fattuali a sostegno. Per il secondo ricorrente, la pena era stata rideterminata in un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione per le dichiarazioni fraudolente contestate ai capi 42-46. Egli ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale aveva ritenuto provato il dolo specifico sulla base del reiterato utilizzo in dichiarazione di documentazione relativa a poste detratte di importo rilevante, senza verifiche, nonostante le sue dichiarazioni di aver accettato nel 2015 la proposta di lavorare con fatture false per smerciare materiale acquistato in nero. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio mai richiesto dalla difesa, neppure nelle conclusioni all'udienza del 16 gennaio 2026.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Le doglianze del primo ricorrente sull'elemento soggettivo riproponevano quelle già esaminate in appello e sollecitavano una diversa lettura dei fatti, non consentita in cassazione; inoltre, la motivazione territoriale aveva ricavato la consapevolezza dalla partecipazione al sistema di fatturazione fittizia e dalle condotte dichiarative. La censura sui costi deducibili era generica, non essendo stati indicati importi né allegati dati dai quali desumerne l'esistenza; i costi possono essere riconosciuti solo sulla base di allegazioni fattuali idonee a fondarne la certezza o un ragionevole dubbio. Le censure del secondo ricorrente sulla responsabilità non si confrontavano specificamente con la motivazione d'appello, che aveva desunto il dolo specifico dalla reiterata utilizzazione in dichiarazione di documentazione relativa a poste di rilevante importo, senza verifiche. La richiesta relativa alla sospensione condizionale non era deducibile, non essendo stata previamente formulata. Le statuizioni di condanna e di rideterminazione della pena pronunciate in appello restano quindi ferme, così come il proscioglimento per prescrizione del primo ricorrente per i capi 1, 6 e 12. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    il dolo richiesto per integrare il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti consiste nel perseguimento della finalità eversiva del terzo, 1elemento che si evince dalla serialità e sistematicità delle emissioni in modo funzionale all'altrui dichiarazione fiscale.

    Il dolo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è ravvisabile nella finalità di consentire l'evasione fiscale del terzo; tale finalità può essere desunta dalla serialità e sistematicità delle emissioni funzionali alla dichiarazione fiscale altrui.

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    il Roncalli, quale sottoscrittore delle dichiarazioni dei redditi delle società di cui era amministratore di diritto, ha consapevolmente e volontariamente indicato nelle dichiarazioni fiscali, elementi attivi inferiori a quelli passivi, con conseguente evasione dell'imposta.

    La responsabilità per dichiarazione infedele è riferibile alla consapevole e volontaria indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli passivi, quando ne consegua evasione d'imposta; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo sulla base della condotta dichiarativa descritta.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    desumendo la sussistenza del dolo specifico, con motivazione congrua e logica, dall'utilizzo in dichiarazione in modo reiterato documentazione concernente poste portate in detrazione di notevoli importi, senza effettuare alcuna verifica.

    Il dolo specifico è desumibile, secondo una motivazione congrua e logica, dalla reiterata utilizzazione in dichiarazione di documentazione relativa a rilevanti poste portate in detrazione, senza verifiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, se non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici o indeterminati, che si limitano a riproporre doglianze già esaminate e respinte dal giudice d'appello o che non correlano le proprie argomentazioni alle ragioni della decisione impugnata.
  • Nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la finalità di consentire l'evasione fiscale del terzo può essere desunta dalla serialità e sistematicità delle emissioni, quando risultino funzionali alla dichiarazione fiscale altrui.
  • La richiesta di riconoscimento di costi deducibili non può essere accolta sulla base di una mera istanza di ricalcolo: occorrono allegazioni fattuali idonee a dimostrare la certezza dell'esistenza dei costi o, almeno, a fondare un ragionevole dubbio sulla loro esistenza.
  • Il dolo specifico nella dichiarazione fraudolenta può essere desunto dalla reiterata utilizzazione in dichiarazione di documentazione relativa a poste portate in detrazione di importo rilevante, in assenza di verifiche.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere censurata in sede d'impugnazione quando il beneficio non sia stato richiesto nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleDichiarazione fraudolentaFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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