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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28226/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Torino ha revocato la pena della detenzione domiciliare sostitutiva e ha convertito la parte residua in pena detentiva. Deduce: 1) abnormità del provvedimento, perché la revoca sarebbe stata disposta anche con riguardo a un titolo non compreso nell’ordine di esecuzione per cui era stata fissata l’udienza, con conseguente difetto di potere del magistrato; 2) violazione di legge, sostenendo che una precedente sentenza del Tribunale di Torino avrebbe perso autonoma efficacia per effetto di una successiva sentenza che ne aveva riconosciuto la continuazione, sicché non vi sarebbe stato nulla da espiare; 3) ulteriore violazione di legge, poiché per una delle sentenze il magistrato avrebbe dovuto limitarsi a confermare e modificare le prescrizioni della pena sostitutiva, senza revocarla prima della sua effettiva esecuzione; 4) violazione di legge in relazione alla revoca per asserite violazioni, poiché la prescrizione di non detenere stupefacenti non sarebbe stata contenuta nei titoli in esecuzione ma solo in un successivo provvedimento ritenuto illegittimo.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritiene inammissibili, per difetto di specificità, il primo e il terzo motivo, perché non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata e con il richiamo all’art. 51-bis ord. pen. e all’art. 76 l. n. 689/1981. Dichiara inammissibile anche il secondo motivo, giudicando manifestamente infondata la tesi dell’asserito assorbimento della precedente sentenza per effetto della continuazione: il riconoscimento della continuazione esterna comporta solo la rideterminazione della pena e la messa in esecuzione di pene concorrenti, non la perdita di efficacia del titolo originario. Il quarto motivo è ritenuto infondato, perché la revoca era sorretta da doppia motivazione: sia per violazione delle prescrizioni sia per la sopravvenuta condanna per delitto non colposo commesso durante l’esecuzione della pena sostitutiva, con condotte ulteriormente incompatibili con la prosecuzione del trattamento.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    la discussione orale non è prevista per le controversie diverse da quelle indicate dalla norma richiamata.

  • art. 51-bis ord. pen.

    richiamato dal giudice di merito come base della competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere anche sul nuovo titolo sopravvenuto durante l’esecuzione di una misura alternativa.

  • art. 76 l. 24 novembre 1981, n. 689

    quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto

    la norma radica la competenza del magistrato di sorveglianza a valutare anche il sopravvenuto titolo esecutivo e a decidere sulla prosecuzione o cessazione della misura alternativa.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    il riconoscimento della continuazione esterna comporta la rideterminazione della pena e la messa in esecuzione di pene concorrenti, non l’assorbimento del titolo precedente.

  • art. 66 legge n. 689 del 1981

    la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave

    la revoca della pena sostitutiva è legittima in caso di mancata esecuzione o di grave o reiterata violazione delle prescrizioni.

  • art. 68 legge n. 689 del 1981

    L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva

    distingue la sospensione dell’esecuzione delle pene sostitutive dalle ipotesi di revoca.

  • art. 72 legge n. 689 del 1981

    la condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovvero durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58

    la sopravvenuta condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione può determinare la revoca e la conversione della parte residua, se la condotta è incompatibile con la prosecuzione del trattamento.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    in caso di rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 58 legge n. 689 del 1981

    richiamato come criterio di valutazione della compatibilità della condotta con la prosecuzione della pena sostitutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata e propone una ricostruzione alternativa senza misurarsi con il percorso logico seguito dal giudice di merito.
  • La sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo durante l’esecuzione di una misura o pena sostitutiva attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di valutare il cumulo e di decidere sulla prosecuzione o cessazione del trattamento, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge n. 689 del 1981.
  • Il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di sentenze diverse non comporta l’assorbimento o la perdita di efficacia autonoma del titolo originario; determina invece la rideterminazione della pena e la contestuale esecuzione di pene concorrenti.
  • La revoca della pena sostitutiva può essere disposta sia per grave o reiterata violazione delle prescrizioni sia per la sopravvenuta condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l’esecuzione, quando la condotta sia incompatibile con la prosecuzione del beneficio.
  • Quando il provvedimento impugnato è sorretto da una doppia autonoma motivazione, il ricorso è infondato se censura soltanto una delle due rationes decidendi e lascia intatta l’altra.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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