Sentenza del 29/08/2017 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Alessandria - Emissione Atto di recupero Irpef, Iva, altro - Infondatezza - Condanna alle spese di giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta infondata. L’atto di recupero è stato quindi annullato o comunque disconosciuto nei suoi effetti nei confronti del contribuente, con conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’atto di recupero relativo a IRPEF, IVA, sanzioni e altri importi, sostenendo di essere stato truffato dal proprio commercialista. Il professionista, infatti, risultava essere oggetto di indagini e accertamenti da parte dell’Autorità giudiziaria ordinaria per verificarne la responsabilità nella condotta fraudolenta. La contestazione riguardava quindi l’imputazione al contribuente delle conseguenze fiscali derivanti da irregolarità commesse dal professionista incaricato.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di essere stato vittima di una frode o truffa commessa dal professionista incaricato degli adempimenti fiscali, la responsabilità fiscale non può essere automaticamente attribuita al contribuente senza una valutazione concreta della sua condotta e del suo grado di colpa.
- La presenza di indagini penali a carico del commercialista costituisce un elemento rilevante per valutare se le irregolarità fiscali siano effettivamente riconducibili al professionista anziché al contribuente.
- Il contribuente deve comunque fornire elementi probatori sulla truffa subita, sull’effettivo conferimento dell’incarico, sui pagamenti effettuati e sulla propria buona fede o assenza di colpa.
- La mera affermazione di essere stato raggirato non esclude automaticamente imposte, sanzioni o interessi: occorre dimostrare che il contribuente abbia adottato un comportamento diligente e che l’irregolarità sia stata determinata principalmente dalla condotta fraudolenta del professionista.
- Qualora l’atto di recupero risulti infondato, l’Amministrazione finanziaria può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
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