Sentenza del 28/08/2017 n. 845 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario - Giudicato - Giudicato esterno - Estensione - Principio di autonomia dei periodi d'imposta - Resistenza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'accertamento sostenendo che la superficie dei mezzi pubblicitari, costituiti da cabine fotografiche installate presso un centro commerciale, fosse pari o inferiore a 5 mq e quindi esente dall'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507/1993. Sosteneva inoltre che le cabine dovessero essere considerate insegne di esercizio collocate presso sedi secondarie e lamentava l'assenza di adeguata prova, da parte del Comune, della superficie imponibile di 6,50 mq. Il Comune eccepiva invece l'efficacia del giudicato esterno formatosi su precedenti controversie relative alle medesime cabine e alla medesima imposta per altre annualità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello della società e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile il giudicato esterno previsto dall'art. 2909 c.c. e interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13916/2006. Secondo il Collegio, il principio di autonomia dei periodi d'imposta non impedisce che una decisione definitiva produca effetti anche su annualità diverse quando riguardi elementi durevoli e comuni, come la qualificazione dei mezzi pubblicitari e il presupposto impositivo relativo alle medesime cabine. Gli ulteriori motivi, riguardanti superficie ed esenzione, sono stati assorbiti. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 1.000,00 complessivi.
Norme richiamate
Art. 2909 del Codice civile
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
La sentenza definitiva vincola le parti anche nei giudizi successivi quando venga nuovamente in discussione lo stesso rapporto o una questione già definitivamente accertata.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13916/2006
Il giudicato può avere efficacia esterna e produrre effetti anche in controversie relative a periodi d'imposta diversi, quando la decisione riguardi qualificazioni giuridiche o elementi preliminari durevoli e comuni a più annualità.
Art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507/1993
La società invocava l'esenzione dall'imposta per le insegne di esercizio di superficie non superiore a 5 mq, installate presso la sede dell'attività o sue pertinenze; tuttavia, la Commissione non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendola assorbita dall'efficacia del giudicato esterno.
Massime di principio
- Il principio di autonomia dei periodi d'imposta non è assoluto: una decisione definitiva può estendersi ad altre annualità quando il presupposto impositivo, il bene, il rapporto giuridico e gli elementi di fatto siano sostanzialmente identici.
- Il giudicato esterno può impedire di riesaminare una questione già definitivamente risolta tra le stesse parti, anche se il nuovo giudizio riguarda un diverso anno d'imposta.
- L'efficacia espansiva del giudicato richiede che la questione decisa abbia carattere stabile o durevole e non dipenda da fatti variabili esclusivamente riferiti alla singola annualità.
- In presenza di numerose controversie seriali, le sentenze non impugnate possono diventare definitive e vincolare le parti nei giudizi successivi aventi il medesimo presupposto impositivo.
- Per evitare il consolidamento di un giudicato sfavorevole, è essenziale impugnare tempestivamente le decisioni e distinguere concretamente, ove possibile, i fatti o gli elementi giuridici della nuova annualità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 725 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 729 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 851 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 855 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 2434 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 2438 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →