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Sentenza

Sentenza del 28/08/2017 n. 729 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposta di Registro - Atti giudiziari - Sentenza di condanna al risarcimento del danno - Imponibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'imposizione indiretta applicabile a una somma liquidata con sentenza civile a titolo di risarcimento del danno per la ritardata esecuzione di lavori. La questione era se tale somma dovesse essere assoggettata a IVA oppure a imposta di registro. La Corte ha richiamato l'art. 15, comma 1, del DPR 633/1972, secondo cui le somme corrisposte a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità sono escluse dall'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha affermato che il risarcimento del danno per ritardata esecuzione dei lavori, disposto con sentenza civile, non è soggetto a IVA, ma è imponibile ai fini dell'imposta di registro. L'imposta deve essere applicata nella misura prevista dall'art. 8, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale, ma il principio riportato conferma l'assoggettamento all'imposta di registro.

Norme richiamate

  • Art. 15, comma 1, DPR 633/1972

    Le somme corrisposte a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità sono escluse dall'IVA.

    Le somme aventi natura risarcitoria o sanzionatoria, collegate a ritardi o irregolarità nell'esecuzione di un'obbligazione, non costituiscono corrispettivo di una prestazione e sono quindi escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

  • Art. 8, lettera b), tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro

    Le sentenze di condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni sono soggette all'imposta di registro secondo la misura prevista dalla disposizione, anche quando la somma deriva da un risarcimento del danno escluso dall'IVA.

Massime di principio

  • Quando una somma è riconosciuta per risarcire un danno o per sanzionare un ritardo o un'inadempimento, e non rappresenta il corrispettivo di una prestazione, normalmente non è soggetta a IVA.
  • L'esclusione dall'IVA non comporta necessariamente l'assenza di imposizione indiretta: una sentenza civile di condanna al pagamento può essere soggetta a imposta di registro.
  • Per individuare il trattamento fiscale occorre qualificare la natura economica della somma: corrispettivo per una prestazione, penalità contrattuale o risarcimento del danno.
  • Le somme liquidate giudizialmente a titolo di risarcimento per ritardata esecuzione di lavori rientrano, in linea generale, nell'imposta di registro prevista per le sentenze di condanna, non nell'IVA.

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