Sentenza del 28/08/2017 n. 725 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Parti - Legittimazione passiva - Contributi consortili - Cartella di pagamento - E' del concessionario sono in presenza di contestazione di vizi propri della stessa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava contributi consortili richiesti mediante cartella di pagamento. La contestazione non concerneva vizi propri della cartella o dell'attività esecutiva dell'Agente della Riscossione, ma la fondatezza della pretesa sostanziale del Consorzio, ossia l'esistenza e la debenza del credito contributivo.
La decisione
È stato riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. Quando il contribuente contesta il rapporto sostanziale e il diritto del Consorzio a percepire i contributi, il soggetto legittimato a contraddire è il Consorzio stesso, in quanto titolare del credito. L'Agente della Riscossione deve invece essere convenuto soltanto se vengono contestati vizi propri della cartella, della notifica o degli atti della riscossione a esso imputabili.
Norme richiamate
Principio processuale sulla legittimazione passiva nelle controversie tributarie e contributive
La legittimazione passiva spetta al soggetto cui è riferibile la contestazione: al titolare del credito quando si discute della pretesa sostanziale; all'Agente della Riscossione quando si contestano esclusivamente vizi propri della cartella o dell'attività esecutiva.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto da citare occorre distinguere tra contestazione del credito e contestazione dell'atto di riscossione.
- Se si nega l'esistenza, la debenza o la quantificazione del contributo, il contraddittore necessario è l'ente creditore, come il Consorzio di bonifica.
- Se si contestano notifica, forma, motivazione o altri vizi propri della cartella, può essere legittimato passivamente l'Agente della Riscossione.
- La citazione del soggetto sbagliato può comportare il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva, senza esaminare nel merito la pretesa contributiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 729 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 845 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 851 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 855 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 2434 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 28 ago 2017Sentenza del 28/08/2017 n. 2438 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →