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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34562/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

Il procedimento riguardava due indagati, insieme ad altri, per truffa e rivelazione di segreto d’ufficio, in relazione alla divulgazione anticipata delle domande del concorso per un posto di aspirante pilota nella Corporazione Piloti del Golfo di Napoli, che avrebbe favorito i vincitori delle prove scritte a danno degli altri partecipanti. Il pubblico ministero aveva disposto il 5 maggio 2026 il sequestro probatorio, eseguito il 12 maggio 2026, di quattro smartphone appartenenti a uno degli indagati, che non ne aveva fornito i codici di sblocco, e di un dispositivo appartenente all’altro, nel quale erano stati rinvenuti messaggi e dati di posta elettronica di interesse investigativo. Il Tribunale di Napoli, decidendo il riesame il 26 giugno 2026, aveva annullato il decreto. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione ed erronea applicazione di legge: secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva considerato che il decreto descriveva nel dettaglio i fatti e il contesto investigativo, tale da giustificare l’estensione della ricerca dei dati al 2023. Il ricorrente richiamava la data del bando, 16 settembre 2024, la nomina della commissione nel dicembre 2024 e un primo incontro documentato tra le parti diretto a concordare i candidati da segnalare; sosteneva inoltre che una delimitazione temporale troppo ristretta, in una fase iniziale delle indagini, avrebbe ostacolato l’acquisizione di elementi utili a ricostruire eventuali accordi. Contestava infine che il Tribunale si fosse limitato a richiamare i principi giurisprudenziali senza confrontarsi con la specificità della vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale: il decreto del pubblico ministero non giustificava adeguatamente l’estensione della selezione dei dati al 2023, periodo sensibilmente più ampio e anteriore sia ai fatti contestati (marzo-dicembre 2025) sia, persino, alle attività prodromiche al concorso richiamate nel ricorso (settembre-dicembre 2024). La complessità dell’indagine non consentiva al Tribunale di supplire alla motivazione mancante, né il riesame aveva imposto un limite all’indagine: aveva soltanto rilevato un vizio del decreto. La doglianza relativa all’omesso confronto con la specificità dei fatti era inoltre inammissibile perché prospettava un vizio di motivazione non deducibile nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali. Resta quindi ferma l’ordinanza che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio. La decisione non riferisce statuizioni sulle spese o sulla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per descrivere la forma scritta del contraddittorio adottata nel giudizio di cassazione, in assenza di richiesta rituale di trattazione orale.

Massime di principio

  • Nel sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici, il decreto deve motivare in modo rigoroso l’estensione dell’acquisizione e consentire di valutare la proporzionalità della misura sia al momento della sua emissione sia nella fase esecutiva.
  • Quando la ricerca dei dati è delimitata temporalmente oltre i confini dell’imputazione provvisoria, soprattutto se l’estensione è sensibilmente ampia, il pubblico ministero deve indicarne specificamente le ragioni nel decreto; la generica invocazione di esigenze investigative non supplisce alla motivazione.
  • Il giudice del riesame verifica l’adeguatezza della motivazione dell’atto impugnato e non può sostituirsi al pubblico ministero nell’individuazione o nella giustificazione dei limiti temporali della ricerca investigativa.
  • Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali non è consentito dedurre un vizio di motivazione come tale; sono scrutinabili le questioni di diritto nei limiti previsti per questa impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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