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Parere

Parere n. 1486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Sabbia D’Oro S.r.l. contro il Comune di Gallipoli, per l’annullamento dei seguenti provvedimenti: - il provvedimento del Comune di Gallipoli, Sezione demanio e patrimonio, prot. n. 41152 del 6 agosto 2019; - il provvedimento del Comune di Gallipoli, Sezione demanio e patrimonio, prot. n. 18410 del 4 aprile 2019; - il provvedimento del Comune di Gallipoli, Settore II Sviluppo economico, prot. n. 16960 del 27 marzo 2019.

Giustizia amministrativa202401522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei dinieghi di annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza da una concessione demaniale marittima a uso balneare.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tre atti del Comune di Gallipoli con cui era stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela della decadenza dalla concessione demaniale marittima. La decadenza era stata disposta perché lo stabilimento balneare veniva quotidianamente trasformato, a partire dalle ore 16, in una discoteca a cielo aperto, con mutamento sostanziale e non autorizzato dello scopo della concessione e violazione degli obblighi concessori. La ricorrente ha sostenuto, da un lato, che il Comune avrebbe dovuto applicare l’ordinanza commissariale n. 15/2016, che avrebbe consentito al più la sospensione della concessione, anziché la disciplina del demanio marittimo; dall’altro, che l’istruttoria sull’istanza di autotutela sarebbe stata carente e la motivazione dei dinieghi insufficiente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e volto sostanzialmente a rimettere in discussione la legittimità del provvedimento di decadenza, già esaminato e confermato da più giudici e non più contestabile mediante l’istanza di autotutela. L’attività di intrattenimento musicale, per frequenza, durata, rilevanza e dimensioni, aveva assunto un ruolo centrale, impedendo per ampi periodi l’ordinario esercizio della balneazione e integrando un mutamento sostanziale della destinazione d’uso del bene demaniale. Tale condotta era sanzionabile con la decadenza ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettere c) e f), del Codice della navigazione e dell’art. 10, comma 1, della legge regionale Puglia n. 17/2015. Anche ipotizzando la violazione dell’ordinanza commissariale n. 15/2016, la medesima condotta poteva integrare più illeciti e l’ordinanza non avrebbe potuto restringere l’ambito applicativo della disciplina statale e regionale sul demanio marittimo. Inoltre, l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, che autorizzava l’occupazione esclusivamente per l’esercizio balneare e vietava di destinare il bene a uso diverso, era autonomamente sufficiente a giustificare la decadenza. Gli atti di diniego di autotutela sono stati ritenuti adeguatamente istruiti e motivati.

Osservazioni

Primo motivo - Applicazione dell’ordinanza commissariale n. 15/2016

Il motivo è infondato. La decadenza non era stata disposta per la violazione dell’ordinanza commissariale, bensì per il mutamento sostanziale e non autorizzato della destinazione d’uso del bene demaniale e per l’inadempimento degli obblighi concessori. La stessa condotta può inoltre violare contemporaneamente più disposizioni e l’ordinanza commissariale non può restringere l’ambito applicativo del Codice della navigazione o della legge regionale Puglia n. 17/2015.

Secondo motivo - Carenza di istruttoria e difetto di motivazione

Il motivo è infondato. Gli atti comunali di diniego dell’autotutela hanno adeguatamente spiegato che l’ordinanza commissariale non era applicabile, poiché non costituiva la base della decadenza, la quale era stata disposta per ragioni diverse e già definitivamente sottoposte al vaglio giurisdizionale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, Codice della navigazione, art. 47, comma 1, lettere c) e f)

    La decadenza dalla concessione è collegata, tra l’altro, al mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione e all’inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione.

    Il mutamento sostanziale della destinazione d’uso del bene demaniale e l’inadempimento degli obblighi concessori costituiscono autonome ragioni idonee a giustificare la decadenza dalla concessione.

  • legge regionale Puglia n. 17/2015, art. 10, comma 1

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa della decadenza dalla concessione demaniale in caso di mutamento sostanziale della destinazione d’uso.

  • Ordinanza commissariale del Comune di Gallipoli n. 15 del 29 aprile 2016

    L’ordinanza non era applicabile come parametro sanzionatorio della decadenza, poiché il provvedimento di decadenza non contestava la sua violazione; in ogni caso, essa non avrebbe potuto restringere l’ambito applicativo della disciplina statale e regionale sul demanio marittimo.

  • Concessione demaniale del 26 gennaio 2009

    “allo scopo di utilizzarla per esercizio balneare”; divieto di “destinare ad altro uso quanto forma oggetto di concessione”.

    Il titolo concessorio limitava l’uso del bene all’esercizio balneare e vietava il mutamento di destinazione; la violazione di tali obblighi era autonomamente sufficiente a fondare la decadenza.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Il ricorso straordinario è stato esaminato dalla Sezione consultiva, con parere conclusivo vincolato alla reiezione del gravame.

Massime di principio

  • Un’istanza di annullamento in autotutela non può essere utilizzata per rimettere in discussione un provvedimento la cui legittimità sia già stata definitivamente accertata attraverso tutti i rimedi previsti dall’ordinamento.
  • La medesima condotta del concessionario può integrare contemporaneamente più violazioni di differenti disposizioni normative e degli obblighi derivanti dal titolo concessorio; l’applicazione di una disciplina sanzionatoria non esclude quella delle altre discipline pertinenti.
  • Un atto amministrativo generale o un’ordinanza comunale non può restringere l’ambito di applicazione della disciplina statale e regionale posta a tutela del demanio marittimo, né sottrarre a decadenza una condotta che integri un mutamento sostanziale non autorizzato della destinazione d’uso.
  • Quando il titolo concessorio autorizza l’uso del bene demaniale per una determinata finalità e vieta di destinarlo a usi diversi, l’inadempimento di tali obblighi può essere autonomamente sufficiente a giustificare la decadenza dalla concessione.
  • Il diniego di autotutela è adeguatamente motivato quando individua la diversa causa giuridica della decadenza e chiarisce che il regime sanzionatorio invocato dal privato non è applicabile perché la relativa violazione non era stata contestata nel provvedimento originario.

Decadenza da concessione demaniale marittima e diniego di autotutela

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società titolare di una concessione di demanio marittimo a uso balneare contro tre provvedimenti del Comune di Gallipoli che avevano respinto l’istanza di annullamento in autotutela della decadenza dalla concessione.

Premesse fattuali

La società era stata dichiarata decaduta dalla concessione con provvedimento del 23 novembre 2017. La decadenza era stata motivata dal mutamento sostanziale e non autorizzato dello scopo della concessione e dall’inadempimento degli obblighi concessori e dell’ordinanza balneare regionale. Dagli accertamenti della Capitaneria di porto risultava che lo stabilimento veniva quotidianamente sgomberato dalle attrezzature balneari, a partire dalle ore 16, e trasformato in una discoteca a cielo aperto.

Il provvedimento di decadenza era stato contestato senza successo davanti al TAR Puglia, al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione. Era stata inoltre respinta la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato e, in sede civile, la querela di falso proposta contro i verbali della Capitaneria di porto.

Istanza di autotutela e motivi del ricorso

Durante la pendenza dei giudizi, la società aveva chiesto al Comune di annullare in autotutela la decadenza, sostenendo che avrebbe dovuto trovare applicazione l’ordinanza commissariale n. 15/2016. Secondo la ricorrente, tale disciplina avrebbe consentito al più la sospensione della concessione, non la decadenza.

Il Comune aveva respinto l’istanza, rilevando che la decadenza non era stata disposta per la violazione dell’ordinanza commissariale, ma per il mutamento sostanziale della destinazione d’uso del bene e per l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione.

La società ha dedotto:

  • la violazione dell’ordinanza commissariale n. 15/2016 e della relativa disciplina sanzionatoria;
  • il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti di diniego dell’autotutela.

Valutazione preliminare sul contraddittorio

La Sezione ha dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio. La relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era stata trasmessa alla società ricorrente, che non aveva presentato osservazioni o repliche.

Mutamento sostanziale della destinazione d’uso

Il Consiglio di Stato ha richiamato quanto già accertato nella sentenza della Sezione V n. 5333/2018: l’attività musicale non costituiva un’attività accessoria o secondaria dello stabilimento, ma, per frequenza, durata, rilevanza e dimensioni degli eventi, aveva assunto un ruolo centrale, impedendo per ampi periodi l’ordinario esercizio della balneazione.

Tale condotta integrava un mutamento sostanziale della destinazione d’uso del bene demaniale. La decadenza trovava fondamento nell’art. 47, comma 1, lettere c) e f), del Codice della navigazione e nell’art. 10, comma 1, della legge regionale Puglia n. 17/2015.

Rapporto tra l’ordinanza commissariale e la disciplina demaniale

La Sezione ha escluso che l’eventuale violazione dell’ordinanza commissariale potesse imporre l’annullamento in autotutela della decadenza. Una stessa condotta può infatti integrare più illeciti, in violazione di disposizioni diverse.

Inoltre, un’ordinanza commissariale non può restringere l’ambito di applicazione del Codice della navigazione o della legge regionale Puglia n. 17/2015, sottraendo alla decadenza una condotta che costituisce mutamento sostanziale e non autorizzato della destinazione d’uso del bene demaniale.

Inadempimento degli obblighi concessori

La decadenza risultava comunque autonomamente giustificata dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal titolo concessorio del 26 gennaio 2009. La concessione autorizzava l’occupazione di 1.089,30 metri quadrati di demanio marittimo esclusivamente “allo scopo di utilizzarla per esercizio balneare”, principalmente per la posa di ombrelloni e sdraio, e vietava espressamente di “destinare ad altro uso quanto forma oggetto di concessione”.

La violazione del divieto di mutamento della destinazione d’uso era quindi, da sola, sufficiente a giustificare la decadenza.

Motivazione dei dinieghi di autotutela

Il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguata la motivazione degli atti impugnati. Il Comune aveva chiarito che l’ordinanza commissariale non era stata violata secondo la contestazione posta a fondamento della decadenza e che, pertanto, non poteva trovare applicazione il relativo regime sanzionatorio.

La decadenza era stata disposta per ragioni diverse, già sottoposte al definitivo vaglio giurisdizionale. L’istanza di autotutela non poteva quindi trasformarsi in uno strumento per riaprire il giudizio sulla legittimità del provvedimento originario.

Conclusione

La Sezione Prima ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazione

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