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Ordinanza

Ordinanza n. 158/2026 - Catania, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sez. st. Catania, sez. I, n. 1948/2020.

Giustizia amministrativa202100029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del commissario ad acta nell’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 1948/2020

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1948/2020, la parte ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta, lamentandone l’inerzia rispetto agli adempimenti previsti dall’ordinanza del TAR n. 2539/2025. Nelle more, il commissario ad acta ha chiesto una proroga del termine per completare le attività tecnico-estimative necessarie all’applicazione dei criteri fissati nella sentenza. Successivamente, la parte ricorrente ha comunicato che il commissario aveva adottato la deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2025, ritenuta satisfattiva e integrante il completo adempimento della sentenza, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha concesso al commissario ad acta la proroga decorrente dalla scadenza del precedente termine fino all’adozione della deliberazione commissariale del 22 dicembre 2025. Considerata la natura dell’incarico e l’intervenuta conclusione del procedimento, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’istanza della parte ricorrente, poiché l’adempimento sopravvenuto ha eliminato l’interesse alla sostituzione del commissario. Nulla per le spese della fase.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’attività richiesta al commissario ad acta viene completata nelle more del procedimento, l’intervenuto adempimento può determinare la cessazione della materia del contendere sull’istanza diretta a denunciarne l’inerzia o a chiederne la sostituzione.
  • In ragione della natura tecnico-estimativa dell’incarico, il giudice dell’ottemperanza può concedere una proroga del termine al commissario ad acta, facendola decorrere dalla scadenza del termine precedente fino alla conclusione delle attività commissariali.
  • L’adozione dell’atto commissariale ritenuto satisfattivo dalla parte istante comporta il venir meno dell’interesse attuale alla contestazione dell’inerzia del commissario e alla sua sostituzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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