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Sentenza

Sentenza del 08/04/2025 n. 9192 - Corte di Cassazione

Avvisi di accertamento esecutivi - Intimazioni di pagamento - Sanzioni amministrative tributarie - Interessi - Art. 21 D.Lgs. n. 74/2000

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava le intimazioni di pagamento per gli anni 2007 e 2008 notificate dall'Agenzia a seguito di avvisi di accertamento esecutivi, deducendo: nullità e carenza di motivazione della sentenza di merito (omessa pronuncia su correzione di errori materiali), illegittima esigibilità delle sanzioni amministrative in presenza di procedimenti penali (con richiamo all'art. 21 D.Lgs. 74/2000), mancanza degli elementi per il computo degli interessi nelle intimazioni e violazione dei presupposti dell'art. 29 D.L. 78/2010 in tema di affidamento alla riscossione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse dato sufficiente motivazione sulle questioni procedurali e sulle sanzioni; ha applicato la riforma dell'art. 21 D.Lgs. 74/2000 (come modificato dal D.Lgs. 87/2024) osservando che, se alla data di entrata in vigore non esisteva alcuna sanzione definitiva né penale né amministrativa, l'autorità che per prima irroga la sanzione non è vincolata da un obbligo di coordinamento con una diversa sanzione precedente. Ha inoltre precisato che la sospensione dell'esecutività prevista in relazione al procedimento penale incide sull'effettiva riscossione (affidamento alla riscossione) e non vieta in sé la notifica di intimazioni di pagamento; ha confermato che le intimazioni possono legittimamente richiamare gli atti impositivi originari per la determinazione degli interessi e che la questione dell'aggio è manifestamente infondata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 21 D.Lgs. 74/2000 (nella nuova formulazione dopo D.Lgs. 87/2024)

    le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato non sono eseguibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. ... I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi

    La Corte interpreta la norma nel senso che, se non esiste alcuna sanzione definitiva alla data di entrata in vigore della riforma, l'autorità che per prima irroga la sanzione non è vincolata ad armonizzarla con una diversa sanzione eventualmente irrogata in seguito; la sospensione prevista riguarda l'eseguibilità in termini di riscossione (affidamento all'agente della riscossione), non l'adozione o la notifica degli atti amministrativi (intimazioni).

  • art. 21-bis e art. 21-ter D.Lgs. 74/2000

    Art. 21-ter richiede che, quando per lo stesso fatto sono state irrogate sanzioni di diversa natura, il giudice o l'autorità tengano conto di sanzioni già assunte in via definitiva per coordinare e ridurre la misura complessiva; ma tale coordinamento opera solo se esistono sanzioni definitive da considerare.

  • art. 29 D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010)

    La Corte chiarisce che l'obbligo per l'amministrazione di emettere intimazioni in presenza di rideterminazione del debito non esclude la facoltà dell'Amministrazione di notificare intimazioni anche quando il giudizio tributario non abbia modificato gli importi: nulla vieta la notifica di un atto comunque volto a sollecitare il pagamento prima dell'affidamento alla riscossione.

  • art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990

    In tema di motivazione del calcolo degli interessi, la Corte richiama il principio secondo cui la cartella (o intimazione) che segue un atto impositivo che ha già quantificato tributi e interessi può legittimamente motivare il computo degli interessi con il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli accessori; se invece l'atto è il primo a pretendere interessi deve indicare la base normativa e la decorrenza.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente invocava la pendenza del processo penale per spostare l'onere probatorio sull'Amministrazione; la Corte osserva che, alla data dell'udienza, il contribuente non aveva prodotto provvedimenti penali definitivi che impedissero l'eseguibilità, pertanto non era applicabile la sospensione richiesta.

Massime di principio

  • Se non esiste alcuna sanzione definitiva (penale o amministrativa) alla data di entrata in vigore della norma che coordina sanzioni, l'autorità che per prima irroga la sanzione non è obbligata a coordinare il proprio trattamento con una diversa sanzione poi irrogata.
  • La sospensione dell'esecutività delle sanzioni in presenza di notizia di reato incide principalmente sull'effettiva riscossione (affidamento all'agente della riscossione) e non impedisce la notifica di intimazioni di pagamento da parte dell'amministrazione.
  • L'amministrazione può volontariamente notificare un'intimazione anche se il giudizio tributario non ha rideterminato gli importi: la notificazione non è vietata dalla normativa richiamata.
  • Per la motivazione del computo degli interessi in un atto derivato (intimazione o cartella successiva a un atto impositivo), è sufficiente il richiamo ai criteri e alla quantificazione già contenuti nell'atto impositivo originario; se l'atto è il primo a chiedere interessi, deve indicare la base normativa e la decorrenza.
  • Su questioni di coordinamento tra sanzioni penali e amministrative, il contribuente deve documentare l'esistenza di provvedimenti penali definitivi che incidano sull'eseguibilità: la mera pendenza del processo penale non basta a paralizzare le attività amministrative di notifica.
  • Le questioni sull'aggio di riscossione e simili devono essere valutate nelle specifiche condizioni normative ma, di per sé, non impediscono la legittimità dell'intimazione preventiva se gli altri requisiti sono rispettati.

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