Sentenza del 26/02/2019 n. 1071 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecaria e catastali -registrazione a debito - requisiti - - danno prodotto da fatti costituenti reato - risarcimento - sentenze di condanna - concreto accertamento del reato - non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che, ai fini della registrazione a debito, non è necessario il concreto accertamento del reato in sede penale. È sufficiente che il giudice civile abbia accertato fatti astrattamente configurabili come reato e abbia pronunciato una condanna al risarcimento del danno derivante da tali fatti. Non sono quindi indispensabili né l'imputazione penale né la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in materia di registrazione a debito delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. La questione era se fosse necessario che il reato fosse stato concretamente accertato in sede penale, mediante imputazione o trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, oppure se fosse sufficiente che il fatto fosse astrattamente configurabile come reato anche nell'ambito di un giudizio civile.
Norme richiamate
Art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato
La disposizione richiede la condanna al risarcimento del danno derivante da un fatto astrattamente configurabile come reato, ma non impone che il reato sia stato definitivamente o concretamente accertato in sede penale.
Massime di principio
- Per ottenere la registrazione a debito non è necessario un previo procedimento penale o una sentenza penale di condanna.
- Una sentenza civile può essere sufficiente quando descrive e accerta fatti che, in astratto, integrano gli elementi di un reato e condanna al risarcimento del danno derivante da tali fatti.
- La qualificazione rilevante è quella sostanziale dei fatti accertati dal giudice, non la mera esistenza di un'imputazione penale o la trasmissione degli atti alla Procura.
- In casi analoghi occorre verificare che la sentenza contenga sia una condanna risarcitoria sia un collegamento concreto tra il danno e fatti astrattamente riconducibili a una fattispecie penale.
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