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Ordinanza

Ordinanza n. 10995/2026 - Roma, Sezione 3B

istanza di revoca del commissario ad acta nominato con sentenza n. 10738 del 3 giugno 2025, resa in accoglimento del ricorso n. RG 10413 del 2024 per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 445 del 5 marzo 2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202410413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: diniego implicito di sostituzione o revoca del commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, il TAR aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di corrispondere al ricorrente le somme indicate nel titolo giudiziale entro sessanta giorni e aveva nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’amministrazione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Il ricorrente ha successivamente chiesto la sostituzione del commissario, previo accertamento della mancata esecuzione della sentenza. L’istanza non risultava notificata al Ministero resistente. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, prima di valutare un’eventuale revoca o sostituzione, una relazione aggiornata sulle attività svolte dal commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di revoca del commissario ad acta, disponendo contestualmente un incombente istruttorio. In particolare, ha ordinato l’acquisizione di una relazione aggiornata sulle attività poste in essere dal commissario nominato per l’esecuzione del giudicato, da depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La decisione è stata giustificata dall’esigenza di verificare concretamente lo stato dell’esecuzione prima di procedere all’eventuale revoca o sostituzione dell’organo commissariale, in ossequio ai canoni di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la revoca o sostituzione del commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato richiede una previa verifica concreta e aggiornata delle attività svolte dall’organo commissariale e dello stato di esecuzione del titolo.
  • Prima di adottare una misura sostitutiva nei confronti del commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza può disporre l’acquisizione di una relazione istruttoria aggiornata, così da fondare la decisione su dati effettivi e attuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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