Sentenza n. 1561/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 195/2025 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto 2.000 euro a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 195/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 6 marzo 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro per la carta docente relativa agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato il pagamento, che fosse nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e che il Ministero fosse condannato alle spese. Il ricorso è stato fondato sull'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, sull'inadempimento dell'Amministrazione e sul decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori e le spese aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il TAR ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata secondo il titolo, gli eventuali pagamenti parziali e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, prima dell'avvio dell'esecuzione coattiva.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri legali per la verifica della decorrenza e della misura degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni processualcivilistiche applicabili.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato impone a un'amministrazione il pagamento di una somma di denaro e l'amministrazione non adempie, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito già accertato dal titolo, ma è diretto a conseguirne l'effettivo soddisfacimento; l'importo dovuto deve quindi essere ricostruito sulla base del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi degli interessi e del capitale residuo prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione né il giudice dell'ottemperanza: la quantificazione deve essere verificata secondo il titolo esecutivo, la legge e la concreta decorrenza degli interessi.
- Prima di proporre l'azione di recupero coattivo nei confronti di un'amministrazione statale per un'obbligazione pecuniaria derivante da titolo esecutivo, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e all'istanza del creditore.
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