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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21714/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP del 22.12.2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p., censurando l'apparente contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul pericolo di reiterazione e sulla proporzionalità della misura, sostenendo che il Tribunale avrebbe valorizzato soltanto la gravità del fatto e non la concreta attualità del pericolo, oltre a ritenere che gli arresti domiciliari o strumenti di controllo personale sarebbero idonei.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale, nel riesame, avesse dato motivazione puntuale e congrua: esistevano gravi indizi (l'indagato colto mentre smontava un vano sotto il sedile contenente 2,25062 kg di eroina) e le modalità del fatto giustificavano la prognosi di pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) c.p.p. La Corte ha richiamato il principio, dopo la legge n. 47/2015, secondo cui non è possibile fondare il pericolo di fuga o di recidiva esclusivamente sulla gravità del titolo di reato, ma è legittimo valutare le modalità concrete della condotta e le circostanze per trarre elementi di valutazione sulla probabilità di commissione di ulteriori reati. Il Tribunale ha inoltre ritenuto sproporzionate e inadeguate misure meno afflittive (arresti domiciliari o controllo personale). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale sulla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti: la gravità del fatto (ingente quantitativo di eroina) costituisce il titolo di reato contestato e fondamento degli indizi di colpevolezza.

  • art. 274 c.p.p.

    Prevede le esigenze cautelari (pericolo di fuga, pericolo di reiterazione, ecc.). La Corte ha ritenuto legittimo desumere il pericolo di reiterazione dalle modalità concrete della condotta (occultamento di ingente quantitativo in vano segreto).

  • art. 275 c.p.p.

    Regola le misure cautelari personali alternative; la decisione ha escluso l'idoneità di misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare in carcere per le concrete esigenze di difesa sociale risultanti dai fatti.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Prevede procedure di controllo personale (es. obblighi, strumenti di controllo). Il Tribunale ha ritenuto tali strumenti insufficienti a garantire le finalità cautelari nel caso specifico.

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme processuali e contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata in quanto non ha confutato la motivazione puntuale del Tribunale.

  • legge n. 47 del 2015

    Modifica il criterio di valutazione delle esigenze cautelari: impedisce di dedurre il pericolo di fuga o recidiva unicamente dalla gravità del reato, ma consente la valutazione delle modalità concrete della condotta e delle circostanze come elementi per la prognosi cautelare.

  • art. 309 c.p.p.

    Procedura per il riesame dinanzi al Tribunale della libertà; il ricorso originario era diretto contro l'ordinanza resa in sede di riesame ex art. 309.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Nelle valutazioni cautelari non è più consentito basarsi esclusivamente sulla gravità astratta del reato per inferire pericolo di fuga o di reiterazione, ma è pienamente legittimo considerare le modalità concrete della condotta e le circostanze di fatto come elementi decisivi per la prognosi cautelare.
  • Il trasporto/occultamento di ingenti quantitativi di droga, specialmente in vani ricavati ad hoc, costituisce elemento concreto che può far ritenere l'inserimento dell'indagato in un circuito di spaccio organizzato e giustificare il pericolo di reiterazione.
  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata in modo puntuale: se il giudice ritiene che misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico o altri strumenti di controllo personale) siano inidonee a tutelare la collettività e la difesa sociale, può applicare la custodia in carcere purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione del merito (es. scelta della misura tra alternative possibili) è limitato: la Corte verifica la regolarità della motivazione e il rispetto dei criteri di legge, non sostituisce le valutazioni di fatto del giudice del riesame se motivate.
  • Chi impugna deve affrontare concretamente e nel dettaglio la motivazione resa dal giudice di merito; censure generiche che non confutano la motivazione puntuale sono destinate a essere dichiarate infondate.

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