Regolamento (UE) 2026/1315
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1315 della Commissione, del 15 giugno 2026, che stabilisce il contenuto e le modalità pratiche delle relazioni sulla qualità e dei metadati a norma del regolamento (UE) 2025/941 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in modo dettagliato quali informazioni di qualità e quali metadati gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat nell’ambito delle statistiche del mercato del lavoro dell’UE relative alle imprese. Definisce alcuni concetti statistici chiave, stabilisce la struttura minima delle relazioni sulla qualità e indica i criteri di qualità, gli indicatori, la periodicità e i termini di trasmissione per ciascuna tematica. Prevede inoltre che le relazioni siano inviate secondo le norme tecniche di scambio dei metadati statistici definite dalla Commissione, tramite un punto di accesso unico elettronico.
Stabilisce il contenuto, i criteri di qualità, i metadati e le modalità pratiche di trasmissione delle relazioni sulla qualità ai fini del regolamento (UE) 2025/941 sulle statistiche del mercato del lavoro dell’UE relative alle imprese.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) delle relazioni sulla qualità e dei metadati relativi ai set di dati del regolamento (UE) 2025/941. Copre le tematiche "struttura delle retribuzioni", "divario retributivo di genere", "struttura del costo del lavoro", "indice del costo del lavoro" e "posti di lavoro vacanti"; per i metadati delle tematiche "posti di lavoro vacanti", "indice del costo del lavoro" e "divario retributivo di genere" si rinvia inoltre al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2295. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1315 della Commissione
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2025/941 sulle statistiche del mercato del lavoro dell’Unione europea relative alle imprese, precisando il contenuto delle relazioni sulla qualità e dei metadati da trasmettere a Eurostat. La Commissione richiama la necessità di standardizzare le informazioni sulla qualità, di armonizzare i concetti statistici e di disporre di un metodo comune per valutare la precisione statistica, soprattutto nelle indagini campionarie.
Ambito e finalità
Il provvedimento riguarda gli Stati membri in quanto soggetti tenuti a fornire alla Commissione (Eurostat) set di dati, metadati e relazioni sulla qualità relativi alle statistiche del lavoro nelle imprese. Le tematiche interessate sono quattro grandi domini statistici: retribuzioni, costo del lavoro, indice del costo del lavoro e posti di lavoro vacanti; per alcune di esse la disciplina dei metadati è già integrata dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2295.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 introduce definizioni operative utili alla valutazione della qualità dei dati campionari. Tra queste figurano le unità ammissibili e non ammissibili, il campione lordo e quello netto, la sostituzione dei rispondenti, nonché la nozione di non risposta, distinta in non risposta per unità e per elemento. Vengono inoltre definite le categorie di errore di campionamento e di copertura, centrali nella parte metodologica delle relazioni sulla qualità.
Contenuto delle relazioni sulla qualità e dei metadati
Ai sensi dell’articolo 2, le relazioni devono contenere informazioni e indicatori coerenti con i criteri di qualità e i concetti statistici elencati nell’allegato I. Le relazioni devono anche evidenziare in modo espresso i casi in cui i criteri di qualità non siano stati rispettati o i concetti statistici non siano stati applicati correttamente.
Per i set di dati delle tematiche "struttura delle retribuzioni" e "struttura del costo del lavoro", le versioni preliminari dei concetti da 1 a 7 e del concetto 16 devono essere trasmesse come metadati insieme ai dati. La trasmissione delle relazioni sulla qualità segue le periodicità e i termini fissati nell’allegato II.
Modalità tecniche di trasmissione
L’articolo 3 impone l’utilizzo delle norme per lo scambio di metadati statistici specificate da Eurostat. Le relazioni devono essere inviate tramite un punto di accesso unico per le relazioni sulla qualità, così da consentirne il reperimento elettronico da parte della Commissione.
Struttura e contenuto dell’allegato I
L’allegato I definisce in modo molto dettagliato la struttura minima dei contenuti delle relazioni sulla qualità e dei metadati. Le informazioni richieste coprono:
- i contatti per le informazioni e i dati relativi alla qualità;
- la presentazione statistica del set di dati, incluse descrizione, classificazioni, copertura settoriale, concetti e definizioni, unità statistiche, popolazione statistica, aree escluse, area di riferimento, copertura temporale e, ove applicabile, anno base;
- unità di misura e periodo di riferimento;
- mandato istituzionale;
- riservatezza e trattamento dei dati;
- regole di diffusione, frequenza di diffusione, accessibilità e chiarezza;
- gestione della qualità, inclusi sistemi di garanzia e valutazione complessiva;
- pertinenza, completezza, soddisfazione ed esigenze degli utenti;
- accuratezza e affidabilità, con analisi dell’accuratezza generale, degli errori di campionamento e non campionari, degli errori di copertura, di misura, di non risposta, di trattamento e di assunzione del modello;
- tempestività e puntualità, con indicazione delle date di diffusione e di trasmissione a Eurostat e dei motivi di eventuali ritardi;
- coerenza e comparabilità, sia temporale sia trasversale con altri domini e con fonti esterne;
- costi e oneri della rilevazione;
- revisione dei dati;
- trattamento statistico;
- eventuale commento descrittivo supplementare.
Indicatori di precisione e qualità statistica
Per la componente di accuratezza, l’allegato richiede indicatori specifici a seconda della tematica. In particolare:
- per "struttura delle retribuzioni", il coefficiente di variazione delle retribuzioni orarie medie;
- per "divario retributivo di genere", l’errore standard del divario retributivo;
- per "struttura del costo del lavoro", il coefficiente di variazione del costo del lavoro orario medio;
- per "indice del costo del lavoro", l’errore standard della componente relativa a stipendi e salari dell’indice;
- per "posti di lavoro vacanti", il coefficiente di variazione dei posti vacanti e dei posti occupati misurati nel trimestre di riferimento.
Il testo richiede inoltre la descrizione della metodologia di calcolo della precisione nelle indagini campionarie, nonché la segnalazione di eventuali scostamenti qualitativi rispetto agli obiettivi perseguiti.
Coerenza, comparabilità e confronti incrociati
Le relazioni devono illustrare la comparabilità temporale delle serie e le eventuali interruzioni. Devono inoltre valutare la plausibilità degli indicatori principali rispetto a dati tratti da altri domini o fonti: ad esempio, i dipendenti rispetto ai posti di lavoro occupati, le retribuzioni rispetto all’indice del costo del lavoro o ai conti nazionali, e il tasso di posti vacanti rispetto al tasso di disoccupazione.
Raccolta, compilazione e revisione dei dati
L’allegato disciplina anche il trattamento statistico: fonti dei dati grezzi, disegno di campionamento per le indagini, frequenza della rilevazione, modalità di raccolta, convalida, compilazione, ponderazione, imputazione, adeguamento per non risposta e calibrazione. Per le serie destagionalizzate o corrette per gli effetti di calendario, in particolare per l’indice del costo del lavoro e i posti vacanti, devono essere forniti ulteriori dettagli metodologici e indicatori di qualità della stagionalizzazione.
Periodicità e termini di invio
L’allegato II stabilisce il calendario di trasmissione delle relazioni sulla qualità:
- "struttura delle retribuzioni": ogni quattro anni, per anno civile, entro T+21 mesi, primo periodo di riferimento 2026;
- "divario retributivo di genere": ogni anno, per anno civile, entro T+18 mesi, primo periodo di riferimento 2027;
- "struttura del costo del lavoro": ogni quattro anni, per anno civile, entro T+23 mesi, primo periodo di riferimento 2028;
- "indice del costo del lavoro": ogni anno, per ogni trimestre dell’anno civile, entro T+9 mesi, primo periodo di riferimento 2027;
- "posti di lavoro vacanti": ogni anno, per ogni trimestre dell’anno civile, entro T+8 mesi, primo periodo di riferimento 2027.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, il dato operativo principale è che la disciplina non richiede recepimento nazionale, ma impone agli enti statistici nazionali l’adeguamento immediato delle procedure di qualità e trasmissione secondo gli standard Eurostat.
Disposizioni principali
Definizioni statistiche di base
L’articolo 1 introduce le definizioni di "unità ammissibili", "unità non ammissibili", "campione lordo", "campione netto", "sostituzione", "non risposta" (distinta in non risposta per unità e per elemento), "errore di campionamento" ed "errore di copertura". Tali definizioni servono a uniformare la compilazione delle relazioni sulla qualità, in particolare per le indagini campionarie.
Contenuto delle relazioni sulla qualità e dei metadati
L’articolo 2 impone che le relazioni sulla qualità contengano informazioni e indicatori conformi ai criteri di qualità e ai concetti statistici dell’allegato I, segnalando anche i casi di mancato rispetto dei criteri o di errata applicazione dei concetti. Gli Stati membri devono trasmettere le relazioni secondo le periodicità e i termini dell’allegato II. Per i set di dati su "struttura delle retribuzioni" e "struttura del costo del lavoro", le versioni preliminari dei concetti da 1 a 7 e del concetto 16 devono essere trasmesse come metadati insieme ai set di dati.
Modalità tecniche di trasmissione a Eurostat
L’articolo 3 stabilisce che le relazioni sulla qualità devono essere trasmesse usando le norme per lo scambio di metadati statistici specificate dalla Commissione (Eurostat) e inviate attraverso il punto di accesso unico per le relazioni sulla qualità, in modo da consentirne il reperimento elettronico da parte di Eurostat.
Criteri di qualità e struttura dei contenuti
L’allegato I elenca in modo analitico i contenuti da includere nelle relazioni sulla qualità e nei metadati: contatti; presentazione statistica; unità di misura; periodo di riferimento; mandato istituzionale; riservatezza; comunicazione dei dati; frequenza della diffusione; accessibilità e chiarezza; gestione della qualità; pertinenza; accuratezza e affidabilità; tempestività e puntualità; coerenza e comparabilità; costi e oneri; revisione dei dati; trattamento statistico; commento. Per ciascuna area sono specificati sotto-elementi, tra cui copertura settoriale e temporale, errori di campionamento e non campionari, errori di copertura, misure di non risposta, procedure di convalida e compilazione, fonti dei dati e, ove applicabile, elementi sulla destagionalizzazione o correzione per effetti di calendario.
Indicatori specifici di precisione statistica
L’allegato I richiede, a seconda della tematica, indicatori di precisione specifici: coefficienti di variazione o errori standard per retribuzioni, costo del lavoro, indice del costo del lavoro e posti di lavoro vacanti, con ulteriori disaggregazioni per NACE e, facoltativamente, per dimensione d’impresa. È inoltre richiesto un metodo comune per definire la precisione statistica nelle indagini campionarie, coerente con la valutazione degli obiettivi di precisione.
Coerenza con altre fonti e domini statistici
L’allegato I richiede verifiche di coerenza trasversale tra tematiche e con altri domini statistici, ad esempio confronti tra dipendenti e posti di lavoro occupati, tra retribuzioni e indici del costo del lavoro o dei conti nazionali, nonché tra posti vacanti e disoccupazione derivata dall’indagine sulle forze di lavoro. Sono inoltre previsti confronti con altre fonti esterne ritenute affidabili dagli Stati membri.
Periodicità e termini di trasmissione
L’allegato II fissa la periodicità, il periodo di riferimento e il termine di trasmissione delle relazioni sulla qualità: struttura delle retribuzioni ogni quattro anni, anno civile, entro T+21 mesi; divario retributivo di genere ogni anno, anno civile, entro T+18 mesi; struttura del costo del lavoro ogni quattro anni, anno civile, entro T+23 mesi; indice del costo del lavoro ogni anno, per ogni trimestre dell’anno civile, entro T+9 mesi; posti di lavoro vacanti ogni anno, per ogni trimestre dell’anno civile, entro T+8 mesi. Sono indicati anche i primi periodi di riferimento: 2026 per struttura delle retribuzioni, 2027 per divario retributivo di genere, indice del costo del lavoro e posti di lavoro vacanti, 2028 per struttura del costo del lavoro.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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