Regolamento (UE) 2026/1356
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1356 del Consiglio, del 15 giugno 2026, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei soggetti designati dal regime sanzionatorio dell’UE relativo alle attività destabilizzanti della Russia. In base alle valutazioni del Consiglio, 10 persone fisiche e 1 entità vengono aggiunte all’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 per il loro coinvolgimento in propaganda, disinformazione e sostegno alla guerra di aggressione contro l’Ucraina. Il provvedimento è immediatamente applicabile dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi negli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 aggiungendo 10 persone fisiche e 1 entità all’elenco delle sanzioni relative alle attività destabilizzanti della Russia.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia, con efficacia in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642, mediante inserimento di nuove persone fisiche e di una persona giuridica/entità nell’elenco soggetto a misure restrittive; non introduce, nel testo fornito, nuovi divieti sostanziali o deroghe autonome.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1356 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio contro le attività destabilizzanti della Russia
Il regolamento interviene sul regime restrittivo istituito dal regolamento (UE) 2024/2642, adottato in risposta alle attività destabilizzanti della Federazione russa. Il Consiglio richiama, nei considerando, la gravità delle campagne ibride e delle attività malevole attribuite alla Russia e conclude che debbano essere aggiunti nuovi soggetti all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive.
Contesto e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro della reazione dell’Unione alle campagne ibride, alla disinformazione e alle altre attività ostili della Russia contro l’Unione, gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, in particolare l’Ucraina. Il Consiglio collega espressamente il nuovo inserimento in lista alla necessità di contrastare azioni che compromettono o minacciano la sovranità, l’indipendenza, la stabilità e la sicurezza.
Ambito di applicazione
Il regolamento non crea un autonomo corpus di obblighi generali, ma modifica un allegato nominativo del regolamento (UE) 2024/2642. L’effetto pratico è l’assoggettamento dei nuovi soggetti inseriti all’apparato di misure restrittive previsto dal regime originario. L’applicazione è immediata dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è uniforme in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I: nuove persone fisiche inserite
Nella rubrica "A. Persone fisiche" vengono aggiunte le voci 70-79. Le persone elencate sono ritenute coinvolte, con ruoli diversi, nella diffusione o nel sostegno di propaganda pro-Cremlino, disinformazione e manipolazione delle informazioni, anche tramite media tradizionali, social media, canali Telegram, attività editoriali, eventi pubblici o sostegno finanziario a strutture di propaganda. In più casi, i motivi evidenziano il collegamento con la giustificazione della guerra di aggressione contro l’Ucraina, il sostegno all’occupazione di territori ucraini e la delegittimazione dell’Ucraina come Stato sovrano.
Tra i profili richiamati figurano, in particolare:
- la gestione di agenzie o iniziative finanziate da fondazioni presidenziali russe;
- la produzione e diffusione di contenuti mediatici, documentari, programmi televisivi o post sui social media a sostegno della narrativa del Cremlino;
- la promozione di narrazioni che negano la sovranità ucraina, giustificano l’annessione di territori o disumanizzano gli ucraini;
- il sostegno diretto o indiretto a campagne di informazione funzionali alla guerra.
Nuova entità inserita nell’elenco
Nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi" viene aggiunta la voce 20 relativa alla Presidential Foundation for Cultural Initiatives / PFKI. L’entità è descritta come fondazione istituita con decreto del presidente Vladimir Putin, che eroga sovvenzioni per vari progetti, inclusi progetti a sostegno della guerra di aggressione contro l’Ucraina, e che ha finanziato l’agenzia PR "Limitless". La fondazione è quindi considerata coinvolta nel sostegno o nell’agevolazione di manipolazione delle informazioni e ingerenze attribuibili al governo russo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La formula finale ribadisce la sua diretta applicabilità e la sua obbligatorietà in tutti gli elementi per ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di 10 nuove persone fisiche e di 1 nuova entità nelle relative rubriche dell’elenco sanzionatorio.
Soggetti aggiunti alla rubrica "A. Persone fisiche"
Sono inserite le voci nn. 70-79, relative a Maria Vladimirovna Dudko, Alexandra Jost, Roman Yurevich Antonovski, Pavel Alekseyevich Astakhov, Olga Adolfovna Kiriy, Igor Valentinovich Maltsev, Maria Yurievna Volkonskaya, Anatoly Aleksandrovich Kuzichev, Georgiy Aleksandrovich Shevkunov e Kirill Fedorov. I motivi addotti riguardano, in sintesi, attività di propaganda, disinformazione, manipolazione delle informazioni e ingerenze, nonché sostegno e agevolazione della guerra di aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina.
Entità aggiunta alla rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi"
È inserita la voce n. 20 relativa alla Presidential Foundation for Cultural Initiatives / PFKI, fondata con decreto del presidente russo Vladimir Putin e indicata come finanziatrice di progetti a sostegno della guerra contro l’Ucraina e dell’agenzia PR "Limitless"; il motivo del listing è il coinvolgimento nel sostegno o nell’agevolazione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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