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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1336

Regolamento (UE) 2026/1336 del Consiglio, del 15 giugno 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32026R1336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime sanzionatorio dell’Unione relativo alle azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Introduce due deroghe temporanee al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di una specifica entità designata, per consentire la chiusura di rapporti preesistenti e l’acquisto di componenti critici necessari alla diversificazione delle catene di approvvigionamento. Le deroghe sono subordinate ad autorizzazione delle autorità competenti nazionali e a scadenze precise.

Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 per introdurre deroghe temporanee al congelamento dei beni e al divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche nei confronti di una specifica entità sanzionata legata all’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive dell’Unione previste dal regolamento (UE) n. 269/2014, con riguardo all’entità designata alla rubrica "Entità", voce 692 dell’allegato I. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri, che possono autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati o la loro messa a disposizione, solo alle condizioni e per le finalità indicate. Le deroghe operano in relazione a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 23 aprile 2026 e agli acquisti industriali di componenti critici fabbricati da tale entità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione relativo alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La modifica recepisce l’evoluzione della decisione PESC 2026/1333 e mira, secondo i considerando, a garantire la diversificazione delle catene di approvvigionamento per gli operatori dell’Unione, introducendo deroghe temporanee e mirate al congelamento dei beni.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) n. 269/2014 attua le misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC. Il Consiglio, con decisione (PESC) 2026/1333 del 15 giugno 2026, ha modificato la decisione originaria introducendo nuove deroghe temporanee che consentono, in casi limitati, la liquidazione di operazioni, contratti o accordi con una entità designata e l’acquisto di componenti critici fabbricati da tale entità. I considerando precisano che i gestori dovrebbero adottare e attuare adeguati piani di diversificazione prima della scadenza della deroga, così da favorire la transizione verso fornitori alternativi.

Ambito soggettivo e oggettivo

La modifica riguarda l’entità iscritta alla rubrica "Entità", voce 692 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Le misure incidono sul congelamento dei beni e sul divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tale soggetto. La facoltà di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione è attribuita alle autorità competenti degli Stati membri, che devono operare caso per caso e alle condizioni da esse ritenute appropriate.

Deroga per la cessazione di rapporti preesistenti

Il nuovo paragrafo 5 terdecies dell’articolo 6 ter consente l’autorizzazione, in deroga all’articolo 2, quando i fondi o le risorse economiche sono strettamente necessari per la cessazione di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con l’entità voce 692 prima del 23 aprile 2026.

  • la cessazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2026;
  • lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche deve essere completato entro il 31 dicembre 2026.

Deroga per componenti critici e diversificazione degli approvvigionamenti

La stessa disposizione consente una seconda deroga per gli acquisti, da parte dell’industria, di componenti critici fabbricati dall’entità sanzionata e per i relativi pagamenti. La finalità espressamente indicata è consentire la transizione verso fonti di approvvigionamento alternative.

  • lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche deve essere completato entro il 16 marzo 2027;
  • la deroga è funzionale alla sostituzione progressiva della fornitura con alternative diverse dall’entità designata.

Ruolo delle autorità nazionali competenti

Le autorità competenti degli Stati membri conservano un margine di valutazione, potendo autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi e risorse economiche alle condizioni che ritengono appropriate. Tuttavia, l’autorizzazione è subordinata all’accertamento della stretta necessità delle somme o risorse per una delle finalità tassativamente previste dal nuovo paragrafo 5 terdecies dell’articolo 6 ter.

Entrata in vigore e applicazione uniforme

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il richiamo all’articolo 215 TFUE evidenzia la base giuridica per l’adozione di misure restrittive di natura economico-finanziaria da applicare in modo uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Nuova deroga autorizzabile dalle autorità competenti

All’articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 269/2014 è aggiunto il paragrafo 5 terdecies, che consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, in deroga all’articolo 2, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la loro messa a disposizione a favore dell’entità di cui alla voce 692 dell’allegato I, purché siano rispettate le condizioni ritenute appropriate dall’autorità e sia verificata la stretta necessità dei fondi o delle risorse per le finalità previste.

Chiusura di operazioni e contratti preesistenti

La deroga può essere concessa per la cessazione, entro il 31 dicembre 2026, di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con l’entità voce 692 prima del 23 aprile 2026, a condizione che lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche sia completato entro il 31 dicembre 2026.

Acquisto di componenti critici e transizione degli approvvigionamenti

La deroga può essere concessa anche per gli acquisti, da parte dell’industria, di componenti critici fabbricati da tale entità e per i corrispondenti pagamenti, al fine di consentire la transizione verso fonti di approvvigionamento alternative, purché lo svincolo o la messa a disposizione sia completata entro il 16 marzo 2027.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei benisanzioni internazionalicommercio e approvvigionamenti

Testo integrale

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