Regolamento (UE) 2026/1314
Regolamento (UE) 2026/1314 della Commissione, del 15 giugno 2026, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, clormequat, metribuzin, metribuzin-desamino-diketo (metribuzin-DADK), terbutilazina e triclopir in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui di sei sostanze attive nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base di pareri EFSA, dati di monitoraggio e del mancato rinnovo dell’approvazione del metribuzin. In alcuni casi i limiti sono confermati, in altri abbassati o fissati in via provvisoria, con eliminazione di note a piè di pagina non più necessarie e con introduzione di nuovi LMR nell’allegato V per metribuzin e metribuzin-DADK. È previsto un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima della data di applicazione e l’entrata in applicazione generale dal 6 gennaio 2027.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di 1,4-dimetilnaftalene, clormequat, metribuzin, metribuzin-DADK, terbutilazina e triclopir nei e sui determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera agroalimentare e dei mangimi, agli importatori, agli Stati membri e alle autorità di controllo per i prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. L’efficacia territoriale è quella dell’Unione europea, con rilevanza SEE; il regolamento non si applica ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 6 gennaio 2027, per i quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono rilevanti alcune esclusioni/precisazioni settoriali e di prodotto, in particolare per i prodotti trasformati e per i prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi, nonché per le combinazioni sostanza/prodotto indicate negli allegati.
Regolamento (UE) 2026/1314 della Commissione sui livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, clormequat, metribuzin, metribuzin-DADK, terbutilazina e triclopir
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando le tabelle degli allegati II, III e V per diverse sostanze fitosanitarie. La Commissione motiva le modifiche richiamando i pareri dell’EFSA, i dati di monitoraggio recentemente disponibili, la necessità di colmare o valutare lacune informative e il mancato rinnovo dell’approvazione del metribuzin.
Ambito e finalità della revisione
L’atto mira a mantenere o rafforzare il livello di protezione dei consumatori adeguando gli LMR alla base scientifica più aggiornata. In più punti la Commissione fa riferimento alla disponibilità di dati di monitoraggio, alla presenza naturale o persistente di residui in determinate matrici e alle valutazioni EFSA effettuate ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. È inoltre richiamata la consultazione dei laboratori di riferimento dell’Unione e dei partner commerciali attraverso l’OMC.
1,4-dimetilnaftalene
Per l’1,4-dimetilnaftalene la Commissione prende atto che i precedenti LMR provvisori di 0,05 mg/kg per i prodotti di origine vegetale, escluso il tubero di patata, risultano superati dai dati di monitoraggio più recenti. Viene quindi fissato un nuovo LMR provvisorio di 0,03 mg/kg per i prodotti di origine vegetale diversi dalle patate, corrispondente al 99° percentile dei risultati del campione. Il regolamento precisa che tali LMR provvisori dovranno essere riesaminati sette anni dopo la pubblicazione.
Nell’allegato, la nota relativa alla sostanza evidenzia anche che l’1,4-dimetilnaftalene può essere presente naturalmente in alcuni composti vegetali e che la Commissione terrà conto di eventuali ulteriori informazioni se presentate entro il 16 giugno 2033.
Terbutilazina
Per la terbutilazina il regolamento conferma alcuni LMR già fissati in precedenza e aggiorna la disciplina per specifiche matrici. In particolare:
- per mais dolce, semi di girasole e tessuti bovini ed equini vengono mantenuti gli LMR vigenti;
- vengono soppresse le note a piè di pagina che richiedevano ulteriori informazioni per convalidare gli LMR;
- per lupini/semi di lupini e semi di cotone gli LMR sono ridotti ai limiti di determinazione analitica specifici per prodotto.
La disciplina si fonda sulla valutazione EFSA relativa al riesame degli LMR, che ha distinto i casi in cui le lacune informative risultavano colmate da quelli in cui non lo erano.
Triclopir
La revisione del triclopir è più articolata e riguarda sia prodotti vegetali sia prodotti di origine animale. La Commissione mantiene gli LMR vigenti per mele, pere e pesche, sopprimendo le note a piè di pagina relative a informazioni integrative. Per alcune matrici agrumicole e per le albicocche vengono invece fissati LMR specifici o confermati i livelli raccomandati dall’EFSA.
In particolare:
- per pompelmi, arance dolci, limoni, mandarini e albicocche sono previsti nuovi livelli, con per i pompelmi un adeguamento agli LD in assenza di buone pratiche agricole alternative;
- per il riso l’LMR provvisorio vigente è mantenuto fino alla conclusione della valutazione dei dati di conferma;
- per il riso resta anche la nota a piè di pagina;
- per alcuni prodotti di origine animale la Commissione adegua gli LMR ai livelli raccomandati dall’EFSA, alla luce della possibile esposizione derivante da impieghi su colture utilizzabili come mangimi e della revisione di CXL revocati.
Clormequat
Per il clormequat il regolamento sostituisce i precedenti valori provvisori relativi a funghi orecchioni e funghi coltivati con nuovi LMR provvisori rispettivamente pari a 2 mg/kg e 0,6 mg/kg. La Commissione specifica che tali valori derivano da dati di monitoraggio più recenti, dai quali emerge la persistente presenza di residui a livelli superiori al limite di determinazione, anche per effetto della contaminazione incrociata tramite paglia trattata.
Sono inoltre aggiornati diversi LMR per prodotti di origine animale, perché il clormequat può trasferirsi lungo la catena alimentare quando gli alimenti vegetali sono usati come mangimi. Per il latte e per il muscolo e il grasso di pollame vengono ridotti i valori vigenti ai livelli ritenuti sicuri dall’EFSA. Le note a piè di pagina indicano per alcuni prodotti la necessità di ulteriori dati, con termini di riferimento per il riesame, tra cui il 16 giugno 2033 per i funghi coltivati e il 25 luglio 2029 per le pere.
Metribuzin e metribuzin-DADK
La parte relativa al metribuzin è collegata al mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva, divenuto efficace il 24 novembre 2024. La Commissione modifica la definizione dei residui per tenere conto anche del metabolita metribuzin-DADK nei prodotti vegetali e sopprime la colonna del metribuzin dall’allegato III, parte A.
Contestualmente, nell’allegato V vengono inserite colonne separate per metribuzin e metribuzin-DADK. Per i prodotti indicati, gli LMR sono fissati in via generale ai limiti di determinazione analitica specifici per prodotto, in assenza di CXL o tolleranze all’importazione. L’atto richiama espressamente il coordinamento con gli articoli 14, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Modifiche tecniche agli allegati e definizioni di residuo
L’allegato del regolamento sostituisce e integra ampie porzioni delle tabelle degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005. Per ciascuna sostanza vengono precisate le definizioni di residuo, i livelli numerici e le note a piè di pagina applicabili, con indicazione dei limiti inferiori di determinazione analitica e di eventuali valori provvisori o specifici per prodotto.
Particolare rilievo assumono le definizioni di residuo per:
- 1,4-dimetilnaftalene, con somma della sostanza e del metabolita M23 in talune matrici;
- terbutilazina, con somma della sostanza e del desetil-terbutilazina per il codice 1020000;
- clormequat, come somma di clormequat e dei suoi sali, espressa come cloruro di clormequat;
- metribuzin e metribuzin-DADK, con LMR distinti nell’allegato V.
Regime transitorio, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 introduce una clausola transitoria di non retroattività sostanziale: il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 6 gennaio 2027. Ciò consente la commercializzazione e la circolazione dei prodotti già immessi sul mercato secondo le regole antecedenti.
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 6 gennaio 2027. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano 1,4-dimetilnaftalene, clormequat, terbutilazina, triclopir, metribuzin e il metabolita metribuzin-DADK.
1,4-dimetilnaftalene
Per i prodotti di origine vegetale diversi dalle patate, i precedenti LMR provvisori di 0,05 mg/kg sono sostituiti da un LMR provvisorio di 0,03 mg/kg, basato sui dati di monitoraggio che evidenziano la presenza naturale della sostanza in alcuni composti vegetali. Il regolamento prevede il riesame di tali LMR provvisori sette anni dopo la pubblicazione.
Terbutilazina
Sono mantenuti i vigenti LMR per mais dolce, semi di girasole e tessuti bovini ed equini, con soppressione delle note a piè di pagina relative alle informazioni supplementari. Per lupini/semi di lupini e semi di cotone gli LMR sono abbassati ai limiti di determinazione specifici per prodotto. Restano aggiornate anche le definizioni di residuo per le combinazioni interessate, in particolare per il codice 1020000 (latte) e per la terbutilazina.
Triclopir
Per mele, pere e pesche sono mantenuti gli LMR vigenti e vengono soppresse le relative note a piè di pagina. Per pompelmi, arance dolci, limoni, mandarini e albicocche sono fissati nuovi LMR, mentre per il riso è mantenuto l’attuale LMR provvisorio fino alla conclusione della valutazione dei dati di conferma; resta altresì la nota a piè di pagina per il riso. Per altri prodotti di origine animale e vegetale, incluse alcune matrici zootecniche, vengono adeguati gli LMR secondo i valori raccomandati dall’EFSA, anche alla luce di precedenti utilizzi e di CXL revocati.
Clormequat
Per funghi orecchioni e funghi coltivati i precedenti LMR provvisori vengono sostituiti rispettivamente da 2 mg/kg e 0,6 mg/kg, sulla base dei nuovi dati di monitoraggio; tali valori sono provvisori e devono essere riesaminati sette anni dopo la pubblicazione. Per le pere vengono mantenute le impostazioni transitorie con nota a piè di pagina, in attesa di ulteriori dati, e per alcuni prodotti di origine animale vengono aggiornati gli LMR in ragione del potenziale trasferimento dai mangimi e della valutazione di CXL revocati.
Metribuzin e metribuzin-DADK
A seguito del mancato rinnovo dell’approvazione del metribuzin, la colonna relativa al metribuzin è soppressa dall’allegato III, parte A, e nell’allegato V sono aggiunte colonne separate per metribuzin e metribuzin-DADK. Per i prodotti elencati nell’allegato V sono fissati LMR generalmente al limite di determinazione analitica specifico per prodotto, con definizione distinta dei residui per il metabolita.
Regime transitorio e applicazione differita
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 6 gennaio 2027. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione a decorrere dal 6 gennaio 2027.
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