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Sentenza

Sentenza n. 1090/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della comunicazione di avvenuta aggiudicazione in favore di -OMISSIS-; -dell’atto deliberativo n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Procedura aperta per il Servizio di pulizia e sanificazione delle aree dell’-OMISSIS- – CIG: -OMISSIS- - Presa d’atto ed approvazione verbali di gara, aggiudicazione ex art. 17 D.Lgs. n. 36/2023. Riconoscimento e Proroga del servizio per le Società -OMISSIS-e-OMISSIS-; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra cui, in particolare, i verbali nn. -OMISSIS- e tutti gli altri che contengono un giudizio di congruità dell’offerta della -OMISSIS-; II. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da-OMISSIS-S.R.L. il 18 dicembre 2025: per l’annullamento - dell’atto deliberativo n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Procedura aperta per il Servizio di pulizia e sanificazione delle aree dell’-OMISSIS- – CIG: -OMISSIS- - Presa d’atto ed approvazione verbali di gara, aggiudicazione ex art. 17 D.Lgs. n. 36/2023.», limitatamente alla parte relativa all’ammissione di -OMISSIS- S.p.a.; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra cui, in particolare, di tutti i verbali di gara, limitatamente alla parte in cui la commissione ha ammesso al prosieguo della procedura -OMISSIS-, collocandolo al quarto posto della graduatoria; Nonché per la declaratoria di illegittimità, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. del parziale diniego d’accesso alla dichiarazione integrativa espresso con nota del -OMISSIS- e per la condanna all’ostensione dei documenti richiesti;

Giustizia amministrativa202506024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del servizio di pulizia e sanificazione ospedaliera, con i verbali di gara e il giudizio positivo di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale ha contestato l’aggiudicazione e il giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, deducendo violazione degli artt. 110 e 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, manifesta irragionevolezza e illogicità, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e difetto di motivazione. In particolare, ha censurato il computo dei costi di macchinari e attrezzature, rilevando una presunta incoerenza tra ammortamento settennale e schema contabile su otto anni; la sottostima delle spese generali e dei costi delle migliorie; il costo della manodopera, sia per lo scostamento dalle tabelle ministeriali sia per il calcolo delle ore effettive, il ricorso al lavoro supplementare e le ore di formazione; la mancata considerazione della clausola sociale e del personale da riassorbire; nonché ulteriori errori nell’articolazione del monte ore e dei livelli professionali. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, sostenendo che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa per omessa dichiarazione di una sentenza penale a carico dell’amministratore di fatto, asseritamente integrante grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, d.lgs. 36/2023. Ha inoltre impugnato il parziale diniego di accesso alla dichiarazione integrativa al DGUE, chiedendone l’ostensione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto che la verifica dell’anomalia debba svolgersi mediante una valutazione globale e sintetica dell’attendibilità e affidabilità dell’offerta, senza atomizzare le singole voci di costo, e che il sindacato giurisdizionale sia limitato alla verifica di errori di fatto, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto non sono stati ravvisati tali vizi. Quanto ai macchinari, l’offerta risultava sostenibile considerando l’organizzazione aziendale, i rapporti commerciali consolidati, le economie di scala e i benefici fiscali; il piano di ammortamento, pur rappresentato su otto anni, operava effettivamente su sette anni con quota residuale nell’ottavo. Le spese generali e l’utile erano stati adeguatamente considerati e l’errore materiale nella parte descrittiva non incideva, poiché la tabella riepilogativa coincideva con il totale dell’offerta. Gli scostamenti dai parametri ministeriali sul costo del lavoro erano giustificati da dati aziendali, minori assenze, specifiche condizioni contributive e organizzative, nel rispetto dei minimi salariali. La clausola sociale non imponeva un rigido mantenimento dell’organico, delle ore o dei livelli professionali, dovendo essere bilanciata con la libertà d’impresa e con l’autonomia organizzativa dell’aggiudicatario. Era inoltre legittimo il ricorso al lavoro supplementare e risultava plausibile la distribuzione pluriennale della formazione, anche mediante attività on the job. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale ha eliminato l’interesse dell’aggiudicataria all’esame delle censure escludenti e della domanda di accesso. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori in favore della stazione appaltante e in euro 3.000 oltre accessori in favore dell’aggiudicataria.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell’anomalia mira ad accertare l’attendibilità e sostenibilità complessiva dell’offerta; non impone una valutazione atomistica delle singole voci, purché l’istruttoria sia completa e il giudizio non sia manifestamente irragionevole.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Il rispetto dei costi della manodopera deve essere verificato nel giudizio complessivo di congruità dell’offerta, ammettendosi scostamenti dai parametri ministeriali se adeguatamente giustificati e non incidenti sui minimi salariali.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    La quantificazione dei costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante costituisce parametro di riferimento nell’ambito della verifica di congruità, senza impedire giustificati scostamenti compatibili con l’affidabilità dell’offerta.

  • art. 98, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata invocata nel ricorso incidentale per sostenere che l’omessa dichiarazione di una condanna penale riferibile all’amministratore di fatto integrasse un grave illecito professionale; la questione non è stata esaminata per improcedibilità del ricorso incidentale.

  • art. 120, comma 11, c.p.a.

    Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.

    Nel rito appalti la pubblicazione anticipata del solo dispositivo non è rimessa alla richiesta della parte, ma alla valutazione del giudice e presuppone una motivazione particolarmente complessa.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda di declaratoria di illegittimità del diniego di accesso, proposta nel ricorso incidentale, è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse insieme al ricorso incidentale.

  • artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso incidentale escludente diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è respinto e viene meno l’utilità dell’esame delle censure incidentali.

Massime di principio

  • La verifica dell’anomalia dell’offerta deve avere carattere globale e sintetico e deve riguardare l’attendibilità complessiva dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante esaminando in modo atomistico singole voci di costo, salvo che le incongruenze incidano su elementi tali da rendere complessivamente inattendibile l’offerta o che emergano errori di fatto, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
  • Gli scostamenti dai valori delle tabelle ministeriali sul costo della manodopera non determinano di per sé l’anomalia dell’offerta: sono ammissibili quando siano giustificati da dati aziendali e condizioni organizzative specifiche e non comportino la violazione dei minimi salariali inderogabili né compromettano l’affidabilità complessiva dell’offerta.
  • La clausola sociale non impone all’aggiudicatario il rigido mantenimento del numero dei lavoratori, delle ore lavorate, dei livelli professionali o delle condizioni organizzative dell’appaltatore uscente; la sua applicazione deve essere bilanciata con la libertà d’impresa e con l’autonomia organizzativa necessaria a eseguire efficientemente il servizio.
  • Nel giudizio sulle offerte è ammissibile il ricorso al lavoro supplementare quale modalità di organizzazione anche di prestazioni ordinarie, purché la relativa previsione sia compatibile con l’esecuzione dell’appalto e sia valutata nell’ambito complessivo della congruità dell’offerta.
  • Nel contenzioso sugli appalti, il ricorso principale deve essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso incidentale escludente: l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale non rende improcedibile quello principale, mentre il rigetto del ricorso principale può far venir meno l’interesse all’esame del ricorso incidentale.
  • Nel rito appalti la pubblicazione anticipata del dispositivo non può essere richiesta e ottenuta automaticamente dalla parte; essa è rimessa alla valutazione del giudice e costituisce una modalità residuale, utilizzabile quando la motivazione sia particolarmente complessa.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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