Cassazione Penale, Sentenza n. 12509/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno adottata nei confronti di Marcello Tumminia, con censure principalmente rivolte all'omessa o insufficiente motivazione sulla "attualità" della pericolosità sociale ex d.lgs. n.159/2011 (art. 1, lett. b) e artt. 4, 6, 7, 10, 24), e deduzione che la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso a elementi inconferenti (es. attività commerciale confiscata) e non avrebbe considerato gli effetti di provvedimenti successivi come l'affidamento in prova e la liberazione anticipata
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la contestazione mirasse a rimettere in discussione il giudizio constatativo ormai formatosi e che, quanto alla verifica dell'attualità della pericolosità (oggetto del rinvio), la Corte territoriale aveva adeguatamente integrato la motivazione richiamando elementi estratti dall'esecuzione del sequestro e dalla complessiva storia criminale del ricorrente; inoltre i provvedimenti successivi invocati dalla difesa (affidamento in prova, liberazione anticipata) sono posteriori rispetto al devoluto e non potevano essere presi in considerazione dal giudice del rinvio. Condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
regola la funzione del giudice del rinvio; la Corte territoriale ha operato entro i limiti del devoluto (valutazione dell'attualità della pericolosità) e non poteva assumere elementi sopravvenuti al provvedimento rescindente
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b)
definizione normativa della pericolosità sociale riferita a condotte di tipo lucro-genetico; è stata la base normativa per l'applicazione della sorveglianza speciale al ricorrente
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. b)
riferimento alle categorie di soggetti considerati pericolosi; la Corte ha valutato la posizione del ricorrente alla luce dei requisiti previsti
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 6
disciplinava limiti e condizioni per l'adozione di misure di prevenzione personali; utilizzato come quadro per la valutazione del presupposto della misura
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 7
riguarda l'applicazione delle misure personali; interpretato insieme agli altri articoli per confermare la misura sulla base della continuità del comportamento delittuoso
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10
limita la valutazione probatoria delle circostanze ai fini della pericolosità; la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso, entro tali limiti, delle risultanze emerse dall'esecuzione del sequestro per comprovare condotte compatibili con la pericolosità rilevata
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24
contiene disposizioni sulle misure e loro applicazione; è stato richiamato nel contesto della legittimità della misura di sorveglianza speciale
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili; applicato per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende
sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019
richiamata come principio di riferimento sulla natura della pericolosità da valutare; la Corte d'appello avrebbe dovuto rispettare i principi indicati ma, secondo la Cassazione, ha fornito motivazione sufficiente sul punto oggetto del rinvio
Massime di principio
- Il giudice del rinvio (art. 627 c.p.p.) è vincolato al devoluto: può integrare la motivazione solo rispetto ai profili indicati dalla sentenza rescindente e non può prendere in considerazione fatti sopravvenuti successivi a quel devoluto.
- Per la conferma di misure di prevenzione come la sorveglianza speciale è necessario dimostrare l'attualità della pericolosità sociale; tuttavia il requisito di attualità può essere desunto anche da elementi indiretti e dalle risultanze esecutive (es. sequestri) purché pertinenti e valutati nei limiti normativi (art. 10 d.lgs. 159/2011).
- La mera allegazione generica di vizi motivazionali non è sufficiente: il ricorso deve confrontarsi puntualmente e specificamente con le argomentazioni adottate dal giudice di merito, evidenziandone le concrete incoerenze o l'irrilevanza degli elementi utilizzati.
- Provvedimenti o fatti sopravvenuti (es. affidamento in prova, liberazione anticipata) che intervengono dopo l'ambito del devoluto non possono essere utilizzati dal giudice del rinvio per riformare la decisione, salvo che siano stati espressamente devoluti alla nuova valutazione.
- Quando la Corte rileva una storia criminale continuativa e emergenze recenti coerenti con il medesimo tenore di condotta, può ritenere sussistente la persistenza della pericolosità nonostante l'intervallo temporale dagli ultimi reati formalmente contestati.
- Per resistere efficacemente a una misura di prevenzione è utile produrre prove documentali specifiche che dimostrino il mutamento concreto della condotta (riabilitazione comprovata, attività lecite continuative, esiti positivi di misure alternative) e richiedere che tali elementi siano formalmente considerati nel devoluto.
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