Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 201/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza prot. 21442/P del 19.5.2011, notificata il 25.10.2011, con la quale il Comune di Fondi ha richiesto il pagamento della somma di € 2.500, a causa della inottemperanza alla ingiunzione a demolire n. 185/2010.

Giustizia amministrativa201700034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto del decesso del ricorrente e ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Non è stata esaminata la legittimità dell'ordinanza comunale né sono stati decisi i motivi di ricorso. Le spese non sono disciplinate nel dispositivo riportato.

TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di pagamento di € 2.500 per inottemperanza a un'ingiunzione di demolizione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale prot. 21442/P del 19 maggio 2011, notificata il 25 ottobre 2011, con la quale il Comune di Fondi gli aveva richiesto il pagamento di € 2.500 a causa dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 185/2010. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato il decesso del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.

    La dichiarazione del decesso della parte determina l'interruzione del processo, secondo la disciplina processuale richiamata dal giudice.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.

    Sono richiamate quali disposizioni generali in materia di interruzione del processo per eventi riguardanti la parte.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

    La norma è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • Il decesso della parte ricorrente, dichiarato dal difensore nel corso del giudizio, comporta l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in collegamento con gli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • Quando il processo è interrotto per il decesso del ricorrente, il giudice non definisce nel merito l'impugnazione dell'atto amministrativo e si limita a dare atto dell'interruzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.