Ordinanza n. 201/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza prot. 21442/P del 19.5.2011, notificata il 25.10.2011, con la quale il Comune di Fondi ha richiesto il pagamento della somma di € 2.500, a causa della inottemperanza alla ingiunzione a demolire n. 185/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto del decesso del ricorrente e ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Non è stata esaminata la legittimità dell'ordinanza comunale né sono stati decisi i motivi di ricorso. Le spese non sono disciplinate nel dispositivo riportato.
Atto impugnato: ordinanza comunale di pagamento di € 2.500 per inottemperanza a un'ingiunzione di demolizione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale prot. 21442/P del 19 maggio 2011, notificata il 25 ottobre 2011, con la quale il Comune di Fondi gli aveva richiesto il pagamento di € 2.500 a causa dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 185/2010. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato il decesso del ricorrente.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.
La dichiarazione del decesso della parte determina l'interruzione del processo, secondo la disciplina processuale richiamata dal giudice.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.
Sono richiamate quali disposizioni generali in materia di interruzione del processo per eventi riguardanti la parte.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
La norma è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Il decesso della parte ricorrente, dichiarato dal difensore nel corso del giudizio, comporta l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in collegamento con gli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- Quando il processo è interrotto per il decesso del ricorrente, il giudice non definisce nel merito l'impugnazione dell'atto amministrativo e si limita a dare atto dell'interruzione del giudizio.
Come è indicizzato
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