Cassazione Penale, Ordinanza n. 04069/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del GUP di Verona che aveva applicato la pena. Dal testo emerge che il ricorrente lamentava: a) un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; b) la non congruità della pena irrogata. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure dedotte non rientravano in tali ipotesi, perché non concernevano difformità tra richiesta e decisione, né vizi relativi alla volontà dell'imputato o alla qualificazione giuridica del fatto, né una pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
Nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto le specifiche violazioni di legge previste dalla norma; non sono ammissibili censure di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o sulla congruità della pena, salvo i casi di pena illegale o delle altre ipotesi tipizzate.
art. 129 c.p.p.
insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129
La verifica dell'assenza di cause di proscioglimento non è, in questa sede, censurabile come vizio di motivazione se non nei limiti di impugnabilità previsti per il patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano
L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata senza formalità, in base al rito camerale de plano previsto dalla disposizione.
art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 23 giugno 2017 n. 103
La legge ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento.
sentenza Sez. U, n. 33040 del 2015 (Jazouli)
Richiamata per il principio secondo cui la pena è illegale solo nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo sufficiente una mera doglianza sulla congruità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge nei limiti tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non anche per censure di motivazione.
- La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente, di per sé, l'accesso al sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, se non nei casi espressamente ammessi dalla legge.
- La contestazione della congruità della pena non integra motivo ammissibile di ricorso contro il patteggiamento, salvo che si denunci una pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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