Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03508/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato ma senza che i motivi, riservati al difensore, fossero stati trasmessi alla Corte. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato con atto recante sottoscrizione autenticata dal difensore, al quale era stata riservata l'articolazione dei motivi; tuttavia i motivi non sono pervenuti alla Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato che l'impugnazione era priva dei motivi e, per tale ragione, inammissibile. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 568 c.p.p.

    È implicitamente richiamato il tema della validità e ammissibilità dell'impugnazione, ma il testo non indica una specifica norma processuale oltre alla regola sull'inammissibilità del ricorso privo di motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La Corte richiama il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità salvo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere corredato dai motivi: se l'atto di impugnazione risulta privo dei motivi, l'impugnazione è inammissibile.
  • Quando il ricorso è proposto personalmente dall'imputato ma la formulazione dei motivi è riservata al difensore, la mancata trasmissione dei motivi alla Corte determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.