Cassazione Penale, Sentenza n. 45483/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa (avv. Marco Capra) propose ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dell'8 marzo 2022 del Tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva revocato nei confronti della Galli la misura degli arresti domiciliari esecutivi e dichiarato inammissibili le domande di concessione di misure alternative. Il ricorso lamentava violazione degli artt. 71 dell'ordinamento penitenziario e 678 c.p.p. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in ragione della rinuncia rituale all'impugnazione manifestata dalla condannata e dal suo difensore con atto pervenuto il 2/5/2022. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a euro 500 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 71 Ordinamento Penitenziario
Richiamato dalla difesa come parametro di diritto sostanziale relativo all'esecuzione della misura; la Corte non ha esaminato la questione di merito in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
art. 678 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa nella motivazione del ricorso; la Corte non ha pronunciato un'interpretazione sostanziale perché ha dichiarato l'inammissibilità per rinuncia rituale.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Cittata in relazione alle dedotte violazioni procedurali; non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Cittata dalla difesa come norma richiamata per il motivo di ricorso; non è stata oggetto di decisione di merito per la rinuncia all'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile in presenza di rinuncia rituale all'impugnazione.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo elementi che escludano la colpa.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, per evitare la sanzione pecuniaria, è necessario fornire elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso non sono emersi tali elementi.
Massime di principio
- La rinuncia rituale all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare le questioni di merito sollevate.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.), salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Prima di rinunciare a un ricorso è importante valutare che si perde definitivamente la possibilità di ottenere un pronunciamento sul merito delle questioni giuridiche sollevate.
- La rinuncia deve essere formale e tempestiva; la sua ritualità determina l'effetto estintivo dell'impugnazione.
- In caso di rischio di sanzione, il ricorrente può tentare di documentare circostanze che escludano la colpa (secondo il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000).
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