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Sentenza

Sentenza n. 4243/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3699/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza n. 3699/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che lo aveva condannato a corrispondere mediante la carta elettronica docente € 2.000 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza n. 3699/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, attestata come passata in giudicato e notificata. Il titolo aveva riconosciuto, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, il diritto alla somma complessiva di € 2.000 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione d’inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere, senza contrastare adeguatamente la documentazione e la pretesa azionata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa è documentata e fondata su un titolo munito di efficacia di giudicato. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratti eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori e gli oneri dovuti in base al titolo e alla legge. Ha precisato che i conteggi della creditrice, in particolare per capitale residuo e interessi, non vincolano definitivamente l’Amministrazione: questa deve verificare importi, misura e decorrenza secondo il titolo e le norme applicabili, incluse quelle civilistiche sugli interessi. Ha inoltre ordinato il pagamento degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei medesimi limiti. Il giudice ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche prima dell’azione di recupero coattivo. Per il caso di inutile decorso dei 90 giorni, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine; il commissario dovrà eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni e determinare definitivamente il dovuto, adottando gli atti contabili necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce una pretesa pecuniaria, quando l’amministrazione debitrice non vi abbia adempiuto.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L’ottemperanza mira a soddisfare il credito già riconosciuto dal titolo, non a costituirlo; la quantificazione definitiva del residuo e degli interessi va quindi verificata dall’amministrazione secondo il titolo, le norme applicabili e gli eventuali pagamenti parziali, senza che i conteggi del creditore siano di per sé vincolanti.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per i titoli esecutivi che impongono alle amministrazioni dello Stato o agli enti pubblici non economici il pagamento di somme, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione deve decorrere prima che possa essere avviata l’azione di recupero coattivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.

    La norma individua la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente come modalità di attribuzione delle somme riconosciute dal titolo giudiziale nella controversia.

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice, accertato l’inadempimento, può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Il giudice dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, applicando le disposizioni del c.p.a. richiamate in materia di spese processuali.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

    La condanna alle spese comprende l’onere del contributo unificato soltanto se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere il soddisfacimento del diritto di credito già riconosciuto da un titolo giudiziale passato in giudicato e rimasto ineseguito; non ha funzione costitutiva del credito.
  • La quantificazione richiesta dal creditore in sede di ottemperanza non vincola definitivamente l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l’ente deve verificarne la misura e la decorrenza sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inerzia e su attivazione del creditore.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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