Sentenza del 15/01/2018 n. 396 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contenzioso tributario - Produzione documenti e deposito memorie - Termine perentorio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa documentazione prodotta oltre il termine di venti giorni liberi e le memorie depositate oltre il termine di dieci giorni liberi non devono essere prese in considerazione dalla Commissione tributaria, anche d'ufficio. Il testo non indica gli estremi delle parti né un dispositivo concreto, ma afferma il principio dell'inammissibilità o comunque della non utilizzabilità degli atti tardivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rispetto dei termini processuali nel contenzioso tributario per la produzione di documenti e il deposito di memorie. L'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede il deposito dei documenti entro venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione e delle memorie entro dieci giorni liberi prima dell'udienza. Secondo il principio richiamato, tali termini sono perentori.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione per la produzione di documenti
Il termine per la produzione documentale ha natura perentoria; il giudice tributario non deve considerare, anche d'ufficio, i documenti depositati tardivamente.
Art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di memorie
Anche il termine per il deposito delle memorie è perentorio; le memorie depositate oltre il termine non devono essere prese in considerazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i termini previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 per documenti e memorie devono essere rispettati rigorosamente, poiché sono perentori.
- Il deposito tardivo può comportare la non valutazione dell'atto o della documentazione, anche se la controparte non solleva un'eccezione specifica.
- Per calcolare correttamente i termini occorre considerare i giorni liberi, escludendo sia il giorno dell'udienza sia quello del deposito.
- Le parti devono organizzare la difesa e raccogliere la documentazione con sufficiente anticipo, senza fare affidamento sulla possibilità che il giudice ammetta automaticamente produzioni tardive.
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