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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35601/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione di consegna sostenendo che la Corte di appello non ha indicato quale frazione della pena complessiva (1 anno, 6 mesi e 70 giorni di reclusione) sia riferibile al reato per cui è stata disposta la consegna (indebito porto o uso di oggetti pericolosi, art. 372 c.p. rumeno). Tale omissione renderebbe incerta l'entità della pena da eseguire e impedirebbe la verifica del requisito della pena minima di cui all'art. 7, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69; inoltre si lamenta l'assenza di chiarimento se il cumulo sia materiale o giuridico (con eventuale aumento).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza della Corte di appello e ha rinviato per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che la Corte di appello non ha individuato la frazione di pena riferibile al reato per cui è stata disposta la consegna e che non è sufficiente demandare all'Autorità di emissione la rideterminazione della sanzione o giustificare l'omissione con il rifiuto dello Stato emittente. La Corte ha precisato che, prima di disporre la consegna limitata, occorre determinare il titolo esecutivo e la durata della pena da eseguire (anche mediante acquisizione della sentenza dello Stato emittente), e che il riferimento alla pronuncia C-305/22 non era pertinente nella parte invocata. Ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Roma e gli adempimenti di comunicazione di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 4

    In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi

    Per la consegna per esecuzione di sentenza è necessario verificare che la pena da eseguire abbia durata non inferiore a quattro mesi; se la consegna è richiesta solo per taluni reati occorre individuare la frazione della pena riferibile a quei reati per applicare il requisito della minima durata

  • Decisione Quadro 2008/909/GAI (sul trasferimento dei condannati)

    Stabilisce la procedura per il trasferimento dell'esecuzione delle pene e la necessità del consenso e del certificato dello Stato di emissione quando lo Stato di esecuzione intende farsi carico dell'esecuzione; la Corte italiana non può aggirare tali procedure se intende assumere l'esecuzione

  • Sentenza Corte di Giustizia C-305/22 (4 settembre 2025)

    La pronuncia chiarisce che lo Stato di esecuzione non può autonomamente sostituirsi allo Stato di emissione nell'esecuzione della pena senza osservare le procedure della Decisione Quadro 2008/909; tuttavia tale principio non autorizza lo Stato di esecuzione a evitare gli accertamenti richiesti dalla normativa nazionale quando la consegna è limitata a parte della pena

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, comma 2

    Regola il rifiuto della consegna e la presa in carico dell'esecuzione in Italia per motivi di radicamento; richiede il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dalla normativa e dalla Decisione Quadro per il trasferimento dell'esecuzione

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5

    Impegna la Cancelleria a svolgere determinati adempimenti comunicativi a seguito della decisione della Corte; utilizzata per gli obblighi formali dopo l'annullamento e il rinvio

Massime di principio

  • Quando il mandato d'arresto europeo riguarda più condanne, ma lo Stato di esecuzione ordina la consegna limitatamente a un reato, il giudice deve individuare la frazione di pena riferibile a quel reato per verificare il requisito della durata minima ex art. 7, comma 4, legge n. 69/2005
  • Non è sufficiente delegare allo Stato di emissione la rideterminazione della pena per evitare gli accertamenti richiesti dalla normativa nazionale; il giudice di merito deve acquisire gli elementi (es. sentenza) necessari a definire il titolo esecutivo e la durata
  • La decisione della Corte di Giustizia che richiede il consenso dello Stato di emissione per il trasferimento dell'esecuzione non libera lo Stato di esecuzione dall'obbligo di verificare i presupposti previsti dalla legge nazionale quando procede alla consegna o intende prendere in carico l'esecuzione
  • Se lo Stato di emissione rifiuta il trasferimento dell'esecuzione, la procedura può comunque portare alla consegna se i presupposti nazionali sono soddisfatti; viceversa, la presa in carico da parte dello Stato di esecuzione richiede il rispetto delle condizioni previste (consenso, certificati, norme sul radicamento)
  • In caso di dubbio sul cumulo (materiale vs giuridico) o sulla composizione della pena complessiva, il giudice deve ottenere chiarimenti documentali (sentenze, motivazioni) per determinare la pena eseguibile

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