Cassazione Civile, Ordinanza n. 23983/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società dichiarata fallita ha impugnato in cassazione la decisione della corte d'appello che aveva respinto il suo reclamo contro la sentenza di fallimento. Con il primo motivo ha denunciato violazione delle norme sullo stato di insolvenza e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse fondato l’insolvenza su un credito tributario di rilevante importo, peraltro contestato, e su un debito bancario residuo di circa 150.000 euro ritenuto invece fisiologico; ha inoltre affermato che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 mostrava un utile, che i debiti erano sotto controllo e che parte dei debiti tributari erano stati oggetto di rateazione o accordi con l’agente della riscossione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sul procedimento per la dichiarazione di fallimento, sostenendo che alla data della decisione i debiti tributari erano contestati o rateizzati e quindi non potevano considerarsi scaduti e non pagati ai fini della soglia di cui all’art. 15 l.fall.; ha aggiunto che i debiti verso fornitori erano regolarmente pagati salvo un accordo transattivo per il debito maggiore e che anche i debiti bancari non erano critici, sicché l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati non avrebbe superato la soglia di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, il difetto di autosufficienza perché il ricorso non rendeva comprensibili né l’esatta individuazione dei crediti tributari, né l’oggetto e il contenuto delle contestazioni, né cosa fosse effettivamente rateizzato. Ha ritenuto generiche anche le doglianze sui debiti bancari, non adeguatamente contraddette rispetto alla motivazione della corte d’appello. Inoltre ha valorizzato la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla circostanza che la società risultava da tempo inattiva e, quindi, incapace di generare ricavi per far fronte al passivo, sicché sussisteva una situazione di impotenza strutturale e non solo transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la questione dell’art. 15, comma 9, l.fall. non risultava nemmeno devoluta al giudice di merito e, comunque, il ricorso non spiegava in modo comprensibile come si sarebbe dovuti giungere a una quantificazione dei debiti scaduti e non pagati inferiore alla soglia legale. Nulla sulle spese; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, numero 2; primo comma, numero 5
Le censure formulate come violazione di legge e omesso esame dei fatti decisivi sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza e genericità, non consentendo il controllo di legittimità sui fatti posti a base della decisione
art. 5 legge fallimentare
Lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione va desunto dall’impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato, in una situazione di impotenza strutturale a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni
art. 15, comma 9, legge fallimentare
La censura relativa alla soglia dei debiti scaduti e non pagati è stata ritenuta inammissibile perché la questione non risultava devoluta e il ricorso non consentiva di verificare il calcolo addotto
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure che investono l’accertamento dello stato di insolvenza devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorso deve indicare in modo puntuale quali crediti siano contestati, quale sia il contenuto della contestazione e quali documenti o fatti rendano erronea la valutazione del giudice di merito.
- Se il credito posto a base dell’accertamento dell’insolvenza è già stato accertato con pronuncia di cognizione piena, il giudice della fase prefallimentare può limitarsi a richiamarla; se invece vi sono contestazioni significative, deve esaminarle incidenter tantum e motivare in modo adeguato.
- Per le società non in liquidazione, l’insolvenza non si identifica con la mera esistenza di debiti o con difficoltà transitorie, ma con l’impotenza strutturale dell’impresa a far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali, desumibile anche dall’assenza di un’attività capace di produrre ricavi.
- Le doglianze sulla soglia dei debiti scaduti e non pagati nel procedimento prefallimentare richiedono una chiara ricostruzione del calcolo e non possono fondarsi su affermazioni generiche o non documentate sulla rateizzazione o sulla contestazione dei singoli crediti.
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