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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48870/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva autorizzato la consegna (esecuzione di mandato d'arresto europeo processuale emesso dalle autorità francesi) per i reati di associazione a delinquere e truffa. Il ricorso deduceva: 1) carenza del mandato d'arresto europeo per omessa indicazione del ruolo svolto dall'indagata e delle modalità che avrebbero permesso il suo riconoscimento come autrice del delitto (violazione art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 69/2005); 2) omissione di motivazione da parte della Corte territoriale in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di differimento della consegna, richiesto dalla difesa a causa della pendenza di un procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza per l'esecuzione/valutazione di misure alternative (violazione artt. 24 legge n. 69/2005, 125 co.3 e 546 co.1 lett. e) e co.3 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse proposta per la prima volta in cassazione e che, comunque, la sentenza impugnata avesse dato conto della descrizione dei reati e del ruolo della ricorrente (anche in relazione a intercettazioni che avrebbero collegato la Radulovic a un'organizzazione operante in Europa e al furto di un diamante a Barcellona). Sul secondo motivo la Corte ha confermato il carattere discrezionale della valutazione circa il differimento della consegna: la Corte territoriale aveva motivato la scelta ritenendo non imminente l'esecuzione della pena in regime di affidamento in prova (ancora in corso l'indagine socio-familiare), e la censura è stata qualificata come non consentita sindacabilità della motivazione. Conseguenze: oltre al rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. e)

    art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 69/2005

    Richiesta di contenuti del mandato d'arresto europeo; ma la Corte ha ritenuto che la descrizione dei reati e del ruolo nella sentenza e nelle risultanze (es. intercettazioni) fosse sufficiente a escludere la carenza dedotta.

  • legge n. 69 del 2005, art. 24, commi 1 e 2

    art. 24, commi 1 e 2, legge n. 69/2005

    Disciplina del differimento della consegna: la Corte ha richiamato il carattere discrezionale della valutazione sulla richiesta di rinvio della consegna per procedimenti o esecuzioni in Italia.

  • legge n. 69 del 2005, art. 20

    art. 20, legge n. 69/2005

    Criteri utili per valutare il differimento (gravità dei reati, data di consumazione) usati come parametri di riferimento dalla giurisprudenza; la decisione rimane comunque discrezionale.

  • codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione circa il mancato esercizio del potere discrezionale di differimento; la Corte ha ritenuto la valutazione della Corte territoriale non sindacabile in cassazione se motivata.

  • codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3

    art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3, cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate rispetto all'esercizio di poteri discrezionali e alla motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione resa fosse adeguata e che la censura rappresentasse un sindacato improprio della valutazione discrezionale.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni contro l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, le doglianze che non sono state sollevate in sede di appello o udienza non possono essere formulate per la prima volta in cassazione: la mancata tempestiva deduzione ne determina l'inammissibilità.
  • La presenza nel mandato d'arresto europeo di una descrizione del reato e del ruolo dell'interessato, integrata da risultanze probatorie richiamate nella decisione (es. intercettazioni), può essere considerata sufficiente a escludere la carenza formale del mandato.
  • La decisione di differire o autorizzare la consegna è in larga parte una valutazione di opportunità/discrezionale da parte della Corte territoriale; tale scelta non richiede una motivazione particolarmente ampia e non è agevolmente sindacabile in cassazione se è fondata su criteri generali (gravità, fase del procedimento, entità della pena, complessità e prevedibili modalità di esecuzione).
  • Il soggetto richiesto che intenda ottenere il differimento della consegna per ragioni legate a procedimenti o esecuzioni in Italia dovrebbe sollecitarlo espressamente e documentare uno specifico interesse o l'imminenza dell'esecuzione, poiché l'inerzia o la mera pendenza non garantiscono automaticamente il rinvio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione sono previste sanzioni economiche e il pagamento delle spese processuali; pertanto è importante valutare preventivamente la fondatezza procedurale dei motivi prima di proporre ricorso.

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