Parere n. 945/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario ex articolo 8 D.P.R. n. 1199/1971 proposto, con deposito diretto ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Manzo Giovanni contro la Regione Campania, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nei confronti del signor Pugliese Valerio per l’annullamento del provvedimento del 18 giugno 2023 di esclusione dalla graduatoria del 22 giugno 2023, di cui al bando – avviso pubblico di avviamento ex articolo 16 L. n. 56/1987 presso l’Università Federico II di Napoli, prot. n. CPI/2023/15687 per 20 unità di personale di Categoria B, Posizione Economica B1 da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 6, posti riservati a favore degli iscritti di cui al D.Lgs. n. 66/2010, articolo 1014, lettera a) e articolo 678, comma 9.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria relativa all’avviamento al lavoro ex art. 16 l. n. 56/1987 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nella parte in cui il ricorrente era stato escluso dai sei posti riservati.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura di avviamento al lavoro per venti unità di personale di categoria B, posizione economica B1, a tempo indeterminato e pieno, di cui sei posti riservati ai soggetti indicati dalla normativa sul collocamento obbligatorio del personale militare. Non essendo stato inserito tra i vincitori dei posti riservati, aveva impugnato la graduatoria con ricorso straordinario. Nel corso del procedimento, la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 34 del 30 ottobre 2023, aveva rettificato in autotutela la graduatoria, inserendo il ricorrente tra i vincitori; il ricorrente era stato inoltre assunto presso l’Università con decorrenza dal 15 ottobre. Si è quindi posto il problema della permanenza dell’interesse alla decisione e della sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la rettifica in autotutela della graduatoria e la conseguente assunzione del ricorrente avessero integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato. Poiché il ricorrente aveva conseguito il bene della vita perseguito, non residuava una concreta utilità nella decisione sul merito dell’impugnazione. Il ricorso è stato pertanto ritenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, con richiamo al precedente parere della Sezione I n. 669/2026.
Osservazioni
Sopravvenuta rettifica della graduatoria
La Regione Campania ha rettificato in autotutela la graduatoria impugnata, inserendo il ricorrente tra i vincitori.
Soddisfazione dell’interesse sostanziale
L’assunzione del ricorrente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha comportato il conseguimento del bene della vita perseguito, facendo venir meno l’interesse alla prosecuzione del ricorso.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Costituisce la base normativa del ricorso straordinario proposto dal privato.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
È richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.
art. 16 l. n. 56/1987
Disciplina la procedura di avviamento al lavoro cui si riferisce la selezione.
art. 1014, lettera a), d.lgs. n. 66/2010
È indicato, insieme all’art. 678, comma 9, d.lgs. n. 66/2010, quale fonte della riserva di posti prevista dal bando.
art. 678, comma 9, d.lgs. n. 66/2010
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della riserva di posti prevista nella procedura.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta modifica in autotutela dell’atto impugnato determina l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere quando, unitamente agli eventuali atti consequenziali, soddisfa integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente.
- L’assunzione del ricorrente in esecuzione della rettifica della graduatoria costituisce conseguimento del bene della vita perseguito e fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul merito dell’impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere richiede una verifica sostanziale della piena satisfattività delle sopravvenienze rispetto alla domanda proposta, non essendo sufficiente la mera modifica formale dell’atto impugnato.
Impugnazione della graduatoria per avviamento al lavoro
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un aspirante dipendente contro la Regione Campania e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la graduatoria di una procedura di avviamento al lavoro ex art. 16 l. n. 56/1987 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. La selezione prevedeva venti posti di categoria B, posizione economica B1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, inclusi sei posti riservati ai soggetti individuati dal d.lgs. n. 66/2010.
Vicenda procedimentale
Il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione, ma non era stato inserito tra i vincitori dei posti riservati. Aveva quindi impugnato la graduatoria con ricorso straordinario ex art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto.
La relazione istruttoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con i relativi allegati, è stata trasmessa al ricorrente, assicurando il contraddittorio procedimentale.
Sopravvenienze in autotutela
Dopo la proposizione del ricorso, la Giunta regionale della Regione Campania ha adottato il decreto dirigenziale n. 34 del 30 ottobre 2023, con il quale ha rettificato in autotutela la graduatoria, inserendo il ricorrente tra i vincitori. Il ricorrente è stato successivamente assunto nei ruoli dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con decorrenza dal 15 ottobre.
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la rettifica della graduatoria e l’assunzione avessero integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale dedotto con il ricorso. Il ricorrente aveva infatti conseguito il bene della vita cui aspirava, ossia l’inserimento tra i vincitori e l’assunzione a tempo indeterminato.
La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse ha fatto venir meno l’utilità concreta di una decisione sul merito dell’impugnazione. La Sezione ha pertanto ravvisato i presupposti per la cessazione della materia del contendere e per la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso, richiamando anche il proprio parere n. 669/2026.
Esito
Il parere è nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. L’esito è favorevole al ricorrente sul piano sostanziale, poiché egli ha ottenuto integralmente il risultato perseguito attraverso l’impugnazione.
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