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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04131/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di un'azienda sanitaria provinciale volta a ottenere un compenso supplementare per attività aggiuntive svolte nel gestire pratiche relative a concessioni di prestiti al personale, affidate a società finanziarie convenzionate con l'ente. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, valorizzando una delibera interna che prevedeva oneri a carico delle società finanziarie, la remunerazione del personale interno impiegato nelle pratiche e un regolamento di riparto degli introiti destinati a compensare i dipendenti, al netto di IRAP e quota dell'ente. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato omesso/insufficiente esame e violazione di legge, sostenendo che le prestazioni eventualmente straordinarie erano già remunerate secondo le regole del lavoro straordinario autorizzato e che il lavoratore non aveva provato la riconducibilità delle attività richieste al compenso azionato, richiamando anche una diversa delibera di liquidazione per attività svolte fuori orario di servizio; 2) ha censurato l'affermazione della corte territoriale circa la mancata contestazione dei conteggi, assumendo che i conteggi erano stati contestati; 3) ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, sostenendo che la riforma dei primi due motivi avrebbe dovuto travolgere anche la statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte d'appello non aveva deciso sul lavoro straordinario in senso tecnico, ma aveva riconosciuto un compenso per una specifica prestazione aggiuntiva autonoma; inoltre la censura mirava a una rivalutazione in fatto delle prove e la delibera richiamata non era trascritta, con conseguente difetto di specificità del ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: la corte territoriale aveva riferito l'assenza di contestazione alle percentuali del regolamento e ai dati analitici degli importi bonificati, mentre il ricorso non indicava quali contestazioni fossero state effettivamente svolte né quali errori contenessero i conteggi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un autonomo vizio della sentenza, ma solo una possibile conseguenza dell'eventuale accoglimento degli altri motivi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controparte, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati come omesso/insufficiente esame o violazione di legge sono inammissibili quando mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto o non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre riportare in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti, così da consentire alla Corte di valutare la censura senza autonome ricerche negli atti di causa.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è inammissibile se non individua un vizio proprio della sentenza, ma prospetta solo una possibile conseguenza dell'eventuale accoglimento di altri motivi.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della statuizione principale può riflettersi sulle spese come conseguenza di legge, ma tale eventuale effetto non costituisce autonoma ragione di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento è stato deciso in camera di consiglio non partecipata a seguito di proposta del relatore.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio, soprattutto quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su una qualificazione in fatto della prestazione o del diritto azionato.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando la censura si fonda su atti o documenti, essi devono essere puntualmente trascritti o quantomeno indicati in modo specifico, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La critica deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha deciso su una prestazione autonoma e non sul lavoro straordinario in senso tecnico, è inconferente richiamare le regole proprie dello straordinario.
  • La deduzione dell'erronea regolazione delle spese è inammissibile quando non individua un vizio autonomo della statuizione, ma si limita a postulare una conseguenza dipendente dall'eventuale accoglimento di altri motivi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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