Cassazione Penale, Sentenza n. 11804/2022 del 30/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/01/2021 con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari a carico di Mirco Pizzi, per aver commesso gravi infrazioni delle prescrizioni inerenti alla misura. Il ricorso in cassazione deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione rispetto ai presupposti di revoca (art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354) e contestava la determinazione della data di decorrenza degli effetti della revoca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia esercitato correttamente la discrezionalita richiesta per valutare se le violazioni fossero incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento, fornendo motivazione adeguata sulla gravita delle infrazioni e sul momento in cui la misura si e' dimostrata inidonea (sorpresa in conversazione con soggetto con precedenti per stupefacenti). Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
La norma indica i presupposti per la revoca delle misure alternative; la Corte ha interpretato che la revoca non scatta automaticamente al primo riscontro di violazioni ma richiede una valutazione concreta della incompatibilita del comportamento con la prosecuzione della prova.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro di critica nel ricorso; la Corte ha applicato il criterio di inammissibilita per motivi che attengono a doglianze sulla motivazione del giudice del merito.
art. 616, cod. proc. pen.
Articolo usato per condannare il ricorrente alle spese processuali; la Corte ha ritenuto possibile sussistenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione e ha disposto anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Principio richiamato in relazione alla possibilita di ritenere la colpa nell'impugnazione, giustificando la condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non e' automatica al primo riscontro di violazioni: il giudice deve valutare caso per caso se le violazioni rendono incompatibile la prosecuzione della misura.
- La motivazione del giudice di merito deve considerare la durata del periodo di prova, l'osservanza delle prescrizioni nel periodo, il carico concreto delle prescrizioni e la gravita oggettiva e soggettiva delle violazioni.
- In sede di legittimità la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione; valutazioni di merito ben fondate e motivate sono insindacabili e portano all'inammissibilita del ricorso.
- La determinazione della decorrenza degli effetti della revoca e il calcolo della pena residua rientrano nella discrezionalita del giudice del sorveglianza e devono essere adeguatamente motivate per sfuggire al sindacato di legittimita.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati puo' comportare la condanna alle spese e, ove ricorra colpa, anche a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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