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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22060/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 26/02/2026 con la quale è stata modificata la parte dispositiva della sentenza n. 6870/2023 eliminando la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore dello Stato. Si censura che la modifica sia stata adottata senza preventiva fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti (violazione dell'art.127 cod.proc.pen.), che la modifica costituisce un mutamento essenziale della decisione e non un mero errore materiale non sanabile con la procedura di cui all'art.130 cod.proc.pen., e che il provvedimento è stato adottato dopo che la sentenza era già stata impugnata e la Corte d'appello aveva pronunciato (16/09/2025), sicché il Tribunale era privo di competenza funzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale abbia violato le regole del contraddittorio previste dall'art.127 cod.proc.pen. e abbia impropriamente usato la procedura di correzione dell'errore materiale (art.130 cod.proc.pen.) per una modifica di carattere essenziale. Inoltre, la correzione è stata disposta dopo che la sentenza era stata oggetto di impugnazione e dopo la pronuncia della Corte d'appello, per cui il provvedimento è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale ai sensi degli artt.178, comma 1, lett.a) e 179 cod.proc.pen. La nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e giustifica l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art.513-bis cod.pen.

    Norma del reato originariamente contestato; nel processo il fatto è stato poi riqualificato dal Tribunale

  • art.612, comma 2, cod.pen.

    Norma utilizzata dal Tribunale per la riqualificazione del fatto e per la condanna dell'imputato

  • art.130 cod.proc.pen.

    Disciplina della correzione di errore materiale: la procedura può essere attivata dal giudice che ha emesso il provvedimento solo fino a quando questo non sia stato impugnato; una volta impugnato, la correzione deve essere disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione

  • art.127 cod.proc.pen.

    Obbligo di dare avviso alle parti della fissazione dell'udienza per trattare richieste di correzione, ossia garanzia del contraddittorio

  • art.178, comma 1, lett.a) cod.proc.pen.

    Prevede la nullità assoluta per vizi quali la competenza funzionale mancante; richiamata per dichiarare la nullità del provvedimento adottato da giudice non competente

  • art.179 cod.proc.pen.

    Norma sulla rilevabilità e conseguenze delle nullità assolute; sostiene che la nullità per incompetenza funzionale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado

  • art.173 disp. att. cod.proc.pen.

    Richiamata limitatamente ai limiti della motivazione richiesta nel ricorso (art.173 disposizioni di attuazione) e all'ambito della trattazione del motivo in cassazione

Massime di principio

  • La correzione di un provvedimento giudiziario per mero errore materiale (art.130 c.p.p.) può essere effettuata dal giudice che ha emesso il provvedimento solo fintanto che esso non sia stato impugnato; se è pendente un'impugnazione la correzione deve essere effettuata dal giudice competente per l'impugnazione.
  • Qualsiasi modifica di carattere essenziale (p.es. allocazione delle spese processuali tra Stato e parti private) non può essere realizzata tramite la procedura di correzione per mero errore materiale, ma richiede il rispetto del contraddittorio e la procedura prevista per le modifiche sostanziali.
  • Il mancato avviso alle parti della fissazione dell'udienza sulla correzione costituisce violazione delle garanzie di partecipazione (art.127 c.p.p.) e può determinare nullità del provvedimento.
  • Un provvedimento adottato da un giudice privo di competenza funzionale (perché l'atto è già stato impugnato e la competenza è passata al giudice dell'impugnazione) è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato del procedimento.
  • Se si è ammessi al gratuito patrocinio e successivamente tale ammissione viene revocata, qualsiasi modifica relativa alla liquidazione delle spese deve seguire la procedura corretta e garantire il contraddittorio; non è lecita una modifica de plano che incida sui diritti delle parti dopo l'intervenuta impugnazione.

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