Cassazione Penale, Sentenza n. 22060/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 26/02/2026 con la quale è stata modificata la parte dispositiva della sentenza n. 6870/2023 eliminando la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore dello Stato. Si censura che la modifica sia stata adottata senza preventiva fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti (violazione dell'art.127 cod.proc.pen.), che la modifica costituisce un mutamento essenziale della decisione e non un mero errore materiale non sanabile con la procedura di cui all'art.130 cod.proc.pen., e che il provvedimento è stato adottato dopo che la sentenza era già stata impugnata e la Corte d'appello aveva pronunciato (16/09/2025), sicché il Tribunale era privo di competenza funzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale abbia violato le regole del contraddittorio previste dall'art.127 cod.proc.pen. e abbia impropriamente usato la procedura di correzione dell'errore materiale (art.130 cod.proc.pen.) per una modifica di carattere essenziale. Inoltre, la correzione è stata disposta dopo che la sentenza era stata oggetto di impugnazione e dopo la pronuncia della Corte d'appello, per cui il provvedimento è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale ai sensi degli artt.178, comma 1, lett.a) e 179 cod.proc.pen. La nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e giustifica l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art.513-bis cod.pen.
Norma del reato originariamente contestato; nel processo il fatto è stato poi riqualificato dal Tribunale
art.612, comma 2, cod.pen.
Norma utilizzata dal Tribunale per la riqualificazione del fatto e per la condanna dell'imputato
art.130 cod.proc.pen.
Disciplina della correzione di errore materiale: la procedura può essere attivata dal giudice che ha emesso il provvedimento solo fino a quando questo non sia stato impugnato; una volta impugnato, la correzione deve essere disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione
art.127 cod.proc.pen.
Obbligo di dare avviso alle parti della fissazione dell'udienza per trattare richieste di correzione, ossia garanzia del contraddittorio
art.178, comma 1, lett.a) cod.proc.pen.
Prevede la nullità assoluta per vizi quali la competenza funzionale mancante; richiamata per dichiarare la nullità del provvedimento adottato da giudice non competente
art.179 cod.proc.pen.
Norma sulla rilevabilità e conseguenze delle nullità assolute; sostiene che la nullità per incompetenza funzionale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
art.173 disp. att. cod.proc.pen.
Richiamata limitatamente ai limiti della motivazione richiesta nel ricorso (art.173 disposizioni di attuazione) e all'ambito della trattazione del motivo in cassazione
Massime di principio
- La correzione di un provvedimento giudiziario per mero errore materiale (art.130 c.p.p.) può essere effettuata dal giudice che ha emesso il provvedimento solo fintanto che esso non sia stato impugnato; se è pendente un'impugnazione la correzione deve essere effettuata dal giudice competente per l'impugnazione.
- Qualsiasi modifica di carattere essenziale (p.es. allocazione delle spese processuali tra Stato e parti private) non può essere realizzata tramite la procedura di correzione per mero errore materiale, ma richiede il rispetto del contraddittorio e la procedura prevista per le modifiche sostanziali.
- Il mancato avviso alle parti della fissazione dell'udienza sulla correzione costituisce violazione delle garanzie di partecipazione (art.127 c.p.p.) e può determinare nullità del provvedimento.
- Un provvedimento adottato da un giudice privo di competenza funzionale (perché l'atto è già stato impugnato e la competenza è passata al giudice dell'impugnazione) è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato del procedimento.
- Se si è ammessi al gratuito patrocinio e successivamente tale ammissione viene revocata, qualsiasi modifica relativa alla liquidazione delle spese deve seguire la procedura corretta e garantire il contraddittorio; non è lecita una modifica de plano che incida sui diritti delle parti dopo l'intervenuta impugnazione.
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