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Sentenza

Sentenza n. 9701/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - del Decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 avente ad oggetto l'Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, avente ad oggetto l'individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 a firma dr. Luca Baldino - Direzione cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125” e relativo elenco allegato delle aziende fornitrici comunicata via pec in data 13.12.22; - del Decreto n. 24408/2022 del Direttore Dipartimento salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015.2016,2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022”, - della Determina n.2426/A1400A/2022 del Direttore Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e relativo elenco allegato delle aziende fornitrici, comunicata con pec del 15.12.22; - del Decreto n. 24681 del 14.12.22 del Direttore Sanità, Welfare e coesione sociale della Regione Toscana, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del D.l. 78/2015” e relativi elenchi allegati delle aziende fornitrici, notificato con comunicazione pec del 20.12.22; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.

Giustizia amministrativa202304892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni e provvedimenti regionali e provinciali recanti la determinazione del superamento dei tetti di spesa e delle quote di ripiano dovute dall'impresa fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni titolari del payback)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto dinanzi al TAR a seguito dell'opposizione delle amministrazioni. Ha impugnato gli atti statali, regionali e provinciali relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo, in sintesi: illegittimità derivata per contrasto della disciplina legislativa con gli artt. 3, 23, 42 e 117 Cost., con l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con l'art. 36 TFUE e con la disciplina unionale in materia di contratti pubblici e neutralità IVA; irragionevolezza, sproporzione, arbitrarietà e violazione dei principi di remuneratività e immodificabilità dei contratti pubblici; illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 per fissazione retroattiva dei tetti di spesa, violazione del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della buona fede; erronea individuazione della spesa rilevante per mancato scorporo del costo del servizio da quello del dispositivo medico; erroneità dei calcoli, difetto di istruttoria, motivazione e trasparenza; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost. per omessa partecipazione procedimentale. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere versato alle quattro amministrazioni che l'avevano inserita negli elenchi la quota ridotta del 25% prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità degli atti di payback, poiché è intervenuta la disciplina sopravvenuta dell'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025. Nei confronti della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Bolzano, preso atto del pagamento della quota del 25% e delle convergenti deduzioni delle parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Nei confronti delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte non ha dichiarato formalmente cessata la materia del contendere, poiché non erano stati depositati i provvedimenti regionali attestanti l'accertamento del versamento ridotto e tali amministrazioni non avevano formulato deduzioni sulla cessazione. Tuttavia, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e delle sue dichiarazioni di pagamento, ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (...) si intendono assolti con il versamento (...) della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali (...)

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi; l'accertamento regionale o provinciale del versamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di ripiano.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È la disposizione cui si riferiscono i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende fornitrici e delle quote di ripiano, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    Il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base di fatti successivi e del comportamento processuale delle parti, anche quando non ricorrano i presupposti documentali per una formale cessazione della materia del contendere.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il versamento, da parte dell'azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per il payback relativo agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione oggetto dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano e rende preclusa ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tale obbligo.
  • Quando l'amministrazione competente accerta formalmente il versamento della quota ridotta prevista dalla legge sopravvenuta, il giudizio promosso contro il provvedimento di ripiano deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • In assenza dell'atto amministrativo attestante formalmente l'avvenuto versamento, ma in presenza di documentazione e dichiarazioni univoche dalle quali risulti il pagamento e la conseguente perdita di interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima richiede l'accertamento della definitiva soddisfazione della pretesa secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile, mentre la seconda può essere desunta da fatti sopravvenuti e dal comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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