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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1292

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32019R1292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive per la situazione in Libia, ai sensi del regolamento (UE) 2016/44. A seguito del riesame previsto dall’articolo 21, paragrafo 6, il Consiglio dispone la soppressione di due nominativi dall’allegato III. La modifica produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 sulla Libia, sopprimendo due persone dall’elenco delle misure restrittive.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea adottate in considerazione della situazione in Libia, incidendo esclusivamente sull’elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. L’effetto riguarda tutti gli Stati membri, essendo il regolamento direttamente applicabile; non introduce nuovi soggetti designati, ma elimina due voci e rinumera le restanti. È applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione alla Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Libia previsto dal regolamento (UE) 2016/44. Il Consiglio, a seguito del riesame dell’elenco delle persone ed entità designate, dispone la rimozione di due soggetti dall’allegato III.

Contesto normativo e presupposti

Il provvedimento richiama il regolamento (UE) 2016/44, che disciplina le misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, che costituisce la base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che, in forza dell’articolo 21, paragrafo 6, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate contenuto nell’allegato III e ha concluso per la soppressione di due voci.

Oggetto della modifica

L’unica modifica sostanziale consiste nell’aggiornamento dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. In particolare:

  • è soppressa la voce 1 della sezione A (Persone), relativa a ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed;
  • è soppressa la voce 14 della sezione A (Persone), relativa a AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed;
  • le voci residue sono rinumerate di conseguenza.

Effetti pratici per operatori e professionisti

La conseguenza operativa è la riduzione dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive con riferimento alla Libia. Per banche, intermediari, operatori economici e consulenti che effettuano verifiche sanzionatorie, ciò comporta l’aggiornamento delle procedure di screening e compliance in coerenza con il nuovo assetto dell’allegato III.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III

L’articolo 1 modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive.

Soppressione di due voci dall’elenco

Nell’allegato III sono soppresse dalla sezione A (Persone) le voci 1, relativa a ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed, e 14, relativa a AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed. Le restanti voci sono rinumerate di conseguenza.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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