Regolamento (UE) 2019/1286
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione, del 30 luglio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, dopo riesame in previsione della scadenza, la persistenza di sovvenzioni compensabili concesse dall’India ai produttori esportatori di PET e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione in caso di abrogazione delle misure. Per questo istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di PET originario dell’India, con aliquote differenziate per alcune imprese esportatrici. La Commissione conclude inoltre che non vi sono motivi di interesse dell’Unione ostativi al mantenimento delle misure.
Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00, originario dell’India. Incide su importatori e operatori economici che immettono in libera pratica il prodotto nell’UE; prevede aliquote individuali per specifici produttori esportatori indiani elencati nell’articolo 1 e un’aliquota residua per tutte le altre società. Non disciplina altri prodotti né importazioni di PET non originario dell’India; si applicano, salvo diversa previsione, le normali norme doganali dell’Unione.
Dazio compensativo definitivo sul PET originario dell’India
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione chiude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 e conferma il mantenimento delle misure compensative sulle importazioni di PET originario dell’India. La Commissione fonda la decisione sulla persistenza di sovvenzioni compensabili concesse da regimi indiani di sostegno all’export e sul rischio che, in assenza di misure, tali sovvenzioni e il pregiudizio per l’industria dell’Unione si ripresentino.
Contesto procedurale
Le misure in vigore derivavano dal regolamento (CE) n. 461/2013, come modificato nel tempo, e il riesame è stato aperto il 22 maggio 2018 su domanda del comitato dei fabbricanti europei di PET, rappresentativo di oltre l’80 % della produzione unionale. La Commissione ha svolto l’inchiesta su un periodo compreso tra il 1 aprile 2017 e il 31 marzo 2018, con analisi delle tendenze dal 1 gennaio 2014 fino alla fine del periodo di riesame. Sono stati effettuati campionamenti dei produttori dell’Unione e verifiche presso le sedi delle società coinvolte e presso il governo indiano.
Prodotto e ambito materiale
Il prodotto interessato è il polietilentereftalato (PET) con viscosità intrinseca pari o superiore a 78 ml/g, classificato al codice NC 3907 61 00. La Commissione ha qualificato come simili il PET prodotto in India ed esportato nell’Unione e il PET fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione, sulla base di caratteristiche fisiche e chimiche e delle medesime applicazioni di base.
Regimi di sovvenzione esaminati
La Commissione ha esaminato diversi regimi indiani che, secondo i richiedenti, conferivano sovvenzioni: Advance Authorisation Scheme (AAS), Duty Drawback Scheme (DDS), Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS), Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) e Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme (GEDES). Per AAS, DDS, EPCGS e MEIS ha ritenuto sussistenti contributi finanziari del governo indiano, un vantaggio per gli esportatori e la specificità legata all’andamento delle esportazioni. Il GEDES è stato considerato trascurabile e non ha inciso sull’esito finale.
Risultati sui principali regimi
Per l’AAS la Commissione ha rilevato che il sottoregime utilizzato non rispettava le condizioni per essere qualificato come regime di restituzione del dazio ammissibile, anche per l’assenza di un efficace sistema di verifica dei consumi effettivi; il beneficio è stato quindi ritenuto compensabile, seppur trascurabile. Per il DDS è stato accertato che il rimborso era determinato in via settoriale e poteva essere ottenuto anche senza importazione delle materie prime, con conseguente compensabilità; le aliquote accertate per i produttori campionati sono state 0,38 % per IDIPL e 1,44 % per RIL. Per l’EPCGS la riduzione o esenzione dai dazi sui beni strumentali è stata considerata sovvenzione compensabile, con aliquote pari allo 0,09 % per IDIPL e allo 0,30 % per RIL. Per il MEIS il credito di dazio, liberamente trasferibile, è stato considerato sovvenzione compensabile, con aliquote pari all’1,92 % per IDIPL e all’1,94 % per RIL.
Effetti sul mercato e sull’industria dell’Unione
La Commissione ha rilevato che il consumo dell’Unione è aumentato del 15 % nel periodo in esame, mentre le importazioni dall’India sono quasi quintuplicate, raggiungendo 156 675 tonnellate nel PIR e una quota di mercato del 4,4 %. I prezzi medi delle importazioni indiane sono diminuiti del 14 % nel periodo considerato; senza il dazio compensativo, i prezzi sarebbero risultati inferiori a quelli dell’industria dell’Unione in una misura compresa tra l’1,7 % e il 7,1 %. L’industria dell’Unione ha mostrato miglioramenti solo recenti e limitati, con redditività ancora inferiore al 7 % di riferimento e una situazione definita fragile.
Interesse dell’Unione e decisione finale
La Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure favorisca la prosecuzione degli investimenti, in particolare nel PET riciclato, e non risulti contrario all’interesse dei fornitori di materie prime dell’Unione. Le obiezioni formulate da importatori e utilizzatori sono state respinte per carenza di elementi probatori e perché l’offerta dell’Unione è stata considerata sufficiente e competitiva. In definitiva, il regolamento conferma il dazio compensativo definitivo, con aliquote individuali per alcune società e un’aliquota residuale per tutte le altre imprese esportatrici indiane.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure
A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure compensative in vigore avrebbe comportato persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. L’inchiesta ha riguardato il periodo 1 aprile 2017 - 31 marzo 2018; l’analisi del rischio di pregiudizio ha coperto il periodo dal 1 gennaio 2014 alla fine del PIR. La Commissione ha concluso che le misure devono essere mantenute.
Prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame è il PET con coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5, classificato al codice NC 3907 61 00, originario dell’India. Il prodotto fabbricato in India ed esportato nell’Unione è stato considerato simile al prodotto fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione.
Sovvenzioni esaminate e loro persistenza
La Commissione ha esaminato, tra gli altri, l’Advance Authorisation Scheme (AAS), il Duty Drawback Scheme (DDS), l’Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS), il Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) e il Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme (GEDES). Ha ritenuto compensabili e tuttora esistenti, con importi specifici, AAS, DDS, EPCGS e MEIS; il GEDES è stato ritenuto trascurabile e non ulteriormente analizzato. Le aliquote complessive accertate per i produttori esportatori campionati sono state pari al 2,3 % per IDIPL e al 3,6 % per RIL.
Conclusioni sulla persistenza delle sovvenzioni
La Commissione ha ritenuto che i regimi indiani di sovvenzione conferiscano vantaggi reiterati, non risultando elementi di cessazione a breve termine. L’eccesso di capacità produttiva in India e l’attrattiva del mercato dell’Unione hanno portato a concludere che, in assenza di misure, vi sarebbe rischio di persistenza delle sovvenzioni e aumento delle esportazioni sovvenzionate verso l’Unione.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
Pur riconoscendo che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel PIR, la Commissione l’ha considerata ancora fragile, con redditività inferiore al profitto di riferimento del 7 % stabilito nell’inchiesta originaria. Ha inoltre rilevato che le importazioni indiane sono quasi quintuplicate nel periodo in esame, raggiungendo il 4,4 % di quota di mercato nel PIR, e che, senza dazio, i prezzi sarebbero inferiori ai prezzi UE medi in misura tra l’1,7 % e il 7,1 %. Da ciò ha desunto un elevato rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione ha valutato gli interessi dell’industria dell’Unione, dei fornitori di materie prime, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori. Ha concluso che il mantenimento delle misure favorisce gli investimenti e la stabilità dell’industria UE, non risulta contrario agli interessi dei fornitori di PTA e non emergono motivi sufficienti per ritenere che le misure danneggino in modo rilevante gli utilizzatori.
Misura finale e aliquote del dazio
L’articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sul PET originario dell’India. Le aliquote sono: Futura Polyesters Ltd 0 EUR/tonnellata (codice TARIC addizionale A184); IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited 18,73 EUR/tonnellata (C380); Pearl Engineering Polymers Ltd 74,6 EUR/tonnellata (A182); Reliance Industries Limited 29,21 EUR/tonnellata (A181); Senpet Ltd 22,0 EUR/tonnellata (A183); tutte le altre società 69,4 EUR/tonnellata (A999).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1285
- Regolamento · 29 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1272
- Regolamento · 29 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1293
- Regolamento · 31 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1390
- Regolamento · 31 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1292
- Regolamento · 31 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1290
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →