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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1285

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1285 della Commissione, del 30 luglio 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2019 fino al 29 settembre 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le informazioni tecniche da usare, per un periodo determinato, nel calcolo Solvency II delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. Le tabelle contenute negli allegati fissano strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e aggiustamenti per la volatilità per singola valuta e per mercato assicurativo nazionale. L’atto entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione e si applica retroattivamente dal 30 giugno 2019.

Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche, della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per la volatilità e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2019 al 29 settembre 2019.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) e riguarda il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai fini delle segnalazioni regolamentari. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE. Le informazioni tecniche devono essere utilizzate per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2019 fino al 29 settembre 2019, indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.

Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base (30 giugno 2019 - 29 settembre 2019)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1285 della Commissione stabilisce le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare ai fini della disciplina Solvibilità II per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. L’atto risponde all’esigenza di assicurare condizioni uniformi di calcolo e di rendere immediatamente disponibili le strutture per scadenza e gli spread necessari alle segnalazioni periodiche.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sulla direttiva 2009/138/CE, in particolare sull’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma. Nei considerando, la Commissione evidenzia che le informazioni tecniche devono essere basate sui dati di mercato di fine giugno 2019, trasmessi dall’EIOPA e pubblicati il 4 luglio 2019 ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva. Per ragioni prudenziali, le stesse informazioni devono essere usate da tutte le imprese interessate, a prescindere dalla data di segnalazione alle autorità competenti.

Ambito di applicazione

L’atto si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. Riguarda esclusivamente il calcolo, ai fini delle segnalazioni regolamentari, della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per la volatilità e dei fondi propri di base. La disciplina ha efficacia nell’Unione europea, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è qualificata come testo rilevante ai fini del SEE.

Periodo di riferimento temporale

L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che le informazioni tecniche devono essere utilizzate per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2019 al 29 settembre 2019. Il regolamento, quindi, ha una vigenza tecnica limitata a un trimestre di riferimento, pur entrando formalmente in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Informazioni tecniche contenute negli allegati

1. Strutture per scadenza dei tassi privi di rischio

L’allegato I riporta le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima senza aggiustamento di congruità né aggiustamento per la volatilità. Le curve sono fornite per numerose valute, tra cui EUR, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna croata, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, yuan renminbi, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen. Le tabelle coprono durate residue fino a 150 anni.

2. Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità

L’allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base, da impiegare per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Il testo precisa espressamente che tali spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

La sezione relativa alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali prevede l’applicazione degli spread a tutte le valute; per le durate da 11 a 30 anni, gli spread sono pari a quelli previsti per la durata di 10 anni. Seguono tabelle dettagliate per singolo Stato e per varie controparti/aree geografiche.

La sezione relativa alle esposizioni verso enti finanziari è articolata per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6. Per l’area euro, ad esempio, gli spread partono da 6 punti base per la classe 0 e arrivano a 1.242 punti base per la classe 6 a 1 anno; analoghe matrici sono previste per molte altre valute, tra cui corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna croata, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, yuan renminbi, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.

3. Aggiustamento per la volatilità

L’allegato III indica, per ciascuna valuta e per ciascun mercato assicurativo nazionale, l’aggiustamento per la volatilità da applicare alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Per l’area euro, l’aggiustamento è pari a 9 punti base per Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Sono poi fissati valori specifici per altre valute e mercati, tra cui 12 punti base per la corona ceca, 5 per la corona danese, 3 per il fiorino ungherese, 20 per la lira sterlina, 11 per lo zloty, 40 per la corona norvegese, 6 per il franco svizzero, 10 per il dollaro australiano, 31 per il dollaro canadese, 37 per il dollaro USA e 1 per lo yen. Alcuni valori sono anche negativi, come -1 per la kuna croata e -1 per la corona islandese.

Entrata in vigore, efficacia e portata pratica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 giugno 2019. In pratica, ciò impone alle imprese interessate di utilizzare immediatamente le nuove informazioni tecniche per tutte le segnalazioni ricadenti nel periodo di riferimento, al fine di garantire uniformità prudenziale e certezza giuridica nel più breve tempo possibile.

Disposizioni principali

Periodo di applicazione delle informazioni tecniche

L’articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2019 al 29 settembre 2019.

Contenuto delle informazioni tecniche

L’articolo 1, paragrafo 2, indica tre categorie di dati tecnici: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio dell’allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità dell’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato dell’allegato III.

Base giuridica e collegamento con Solvibilità II

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e serve a garantire condizioni uniformi di calcolo, in coerenza con gli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della direttiva.

Decorrenza e urgenza

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a decorrere dal 30 giugno 2019. I considerando motivano l’entrata in vigore urgente per la necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche.

Obbligatorietà e applicabilità diretta

L’articolo 2 chiarisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio

L’allegato I contiene le curve dei tassi di interesse privi di rischio per numerose valute, articolate per durata residua fino a 150 anni, da impiegare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità.

Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità

L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni verso enti finanziari, distinti per valuta, classe di merito di credito e durata. Il testo precisa che tali spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

Allegato III: aggiustamenti per la volatilità

L’allegato III individua, per ciascuna valuta e per ciascun mercato assicurativo nazionale, l’aggiustamento per la volatilità da applicare alla pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base. Per l’area euro, l’aggiustamento è pari a 9 punti base per i mercati elencati; sono inoltre indicati valori specifici per altre valute, tra cui, ad esempio, 12 per la corona ceca, 5 per la corona danese, 20 per la lira sterlina, 31 per il dollaro canadese e 37 per il dollaro USA.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionesolvibilitàvigilanza prudenzialemercati finanziari

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