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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1290

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1290 della Commissione, del 31 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 per quanto riguarda il tenore minimo di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso o a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna una precedente autorizzazione UE relativa a un additivo per mangimi a base di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770). Sulla base della valutazione dell'EFSA, la Commissione modifica il tenore minimo richiesto per l'uso nei mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, riducendolo da 750 FTU/kg a 125 FTU/kg. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale ed è immediatamente vincolante e applicabile in tutta l'Unione secondo i termini ordinari di entrata in vigore.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 riducendo il tenore minimo autorizzato di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.

Ambito di applicazione

Si applica all'autorizzazione, nell'ambito della disciplina UE sugli additivi per mangimi, del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) per l'impiego nei mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. La modifica riguarda il tenore minimo dell'additivo fissato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/338, sostituendo la soglia precedente di 750 FTU/kg con 125 FTU/kg di mangime. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica del tenore minimo del preparato di 6-fitasi per mangimi avicoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1290 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 in materia di autorizzazione di un additivo per mangimi costituito da 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770). La finalità è adeguare il tenore minimo autorizzato alla luce di una nuova valutazione scientifica, mantenendo l'autorizzazione per l'impiego nei mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.

Quadro normativo e presupposti

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per il rilascio delle autorizzazioni. Il preparato era già stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/338, e il titolare dell'autorizzazione, BASF SE, ha presentato una domanda di modifica dei termini autorizzativi, chiedendo la riduzione del tenore minimo da 750 FTU/kg a 125 FTU/kg di mangime, corredata da dati giustificativi.

Valutazione scientifica e conclusioni della Commissione

La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Nel parere del 23 gennaio 2019, l'EFSA ha concluso che il preparato è potenzialmente efficace alla dose minima di 125 FTU/kg di mangime per i polli da ingrasso e che la stessa conclusione può estendersi alle pollastre allevate per la produzione di uova/per la riproduzione. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha verificato la relazione sul metodo di analisi fornita dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Modifica operativa dell'allegato del regolamento (UE) 2018/338

La disposizione centrale è contenuta nell'articolo 1: nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/338, nella voce relativa ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova, il tenore minimo passa da 750 FTU a 125 FTU. La modifica incide quindi sul parametro tecnico che condiziona l'uso autorizzato dell'additivo nei mangimi per tali categorie animali.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento della Commissione, produce effetti vincolanti senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto autorizzativo

La Commissione interviene ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, in particolare dell'articolo 13, paragrafo 3. Il preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) era già stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 per diverse specie animali, tra cui polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.

Modifica del tenore minimo autorizzato

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/338, nella colonna "Tenore minimo" relativa ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova, il valore di 750 FTU è sostituito da 125 FTU. La modifica incide quindi sul requisito quantitativo minimo di impiego dell'additivo nei mangimi destinati a tali categorie animali.

Valutazione scientifica dell'EFSA

La Commissione fonda la modifica sul parere dell'EFSA del 23 gennaio 2019, che ha concluso che il preparato è potenzialmente efficace alla dose minima di 125 FTU/kg di mangime per i polli da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova/per la riproduzione. L'Autorità ha inoltre ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha verificato la relazione sul metodo di analisi presentata dal laboratorio di riferimento.

Conformità alle condizioni di autorizzazione

La Commissione afferma che la valutazione del preparato dimostra il rispetto delle condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e ritiene pertanto opportuno autorizzarne l'uso alle condizioni aggiornate riportate nel regolamento modificativo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentareautorizzazione di additiviallevamento avicolo

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