Regolamento (UE) 2019/1702
Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1o agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/2031 fissando l’elenco degli organismi nocivi prioritari per l’Unione. L’elenco, contenuto in allegato, comprende 20 organismi nocivi selezionati sulla base di una valutazione scientifica e di una consultazione pubblica. La norma si applica dal 14 dicembre 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Stabilisce l’elenco degli organismi nocivi prioritari ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 in materia di protezione delle piante.
Ambito di applicazione
Si applica agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e, in particolare, a quelli qualificati come "prioritari" perché presenti nell’Unione in modo assente, limitato o sporadico e con impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto agli altri organismi nocivi da quarantena. Opera nell’ambito del diritto fitosanitario dell’Unione e vincola tutti gli Stati membri; trova applicazione dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031.
Elenco degli organismi nocivi prioritari
Il regolamento delegato (UE) 2019/1702 integra il regolamento (UE) 2016/2031 in materia di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari dell’Unione. La scelta degli organismi è stata effettuata dalla Commissione sulla base di una valutazione tecnico-scientifica e di una consultazione pubblica, tenendo conto dell’impatto economico, ambientale e sociale e del grado di presenza nel territorio dell’Unione.
Finalità e contesto normativo
L’atto si colloca nel sistema fitosanitario dell’Unione costruito dal regolamento (UE) 2016/2031, che attribuisce alla Commissione il potere di definire un elenco di organismi nocivi prioritari ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2. I considerando chiariscono che tali organismi sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e devono presentare contemporaneamente una presenza assente o molto limitata nell’Unione, un impatto più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena e l’inclusione nell’elenco adottato.
Criteri di selezione degli organismi prioritari
La Commissione ha fondato la valutazione su una metodologia elaborata dal Centro comune di ricerca e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. La metodologia combina indicatori compositi e un’analisi multi-criterio, prendendo in considerazione:
- la probabilità di diffusione e di insediamento nel territorio dell’Unione;
- le conseguenze degli organismi nocivi valutati;
- i criteri economici, sociali e ambientali richiamati nell’allegato I, sezione 1, punto 2), e sezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
La valutazione ha inoltre tenuto conto della consultazione pubblica svolta sul portale "Legiferare meglio". All’esito, sono stati individuati 20 organismi nocivi con potenziale impatto considerato più grave rispetto agli altri organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.
Elenco contenuto nell’allegato
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato, nel quale è riportato l’elenco degli organismi nocivi prioritari. Tra questi figurano specie e patogeni di particolare rilievo fitosanitario, come:
- Agrilus anxius e Agrilus planipennis;
- Anoplophora chinensis e Anoplophora glabripennis;
- Bactrocera dorsalis e Bactrocera zonata;
- Bursaphelenchus xylophilus;
- Candidatus Liberibacter spp., agente causale dell’Huanglongbing;
- Phyllosticta citricarpa;
- Popillia japonica;
- Spodoptera frugiperda;
- Thaumatotibia leucotreta;
- Xylella fastidiosa.
L’allegato ha funzione sostanziale, perché individua gli organismi cui si applica la qualificazione di "prioritari" nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031.
Applicazione temporale ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quanto all’applicazione, è espressamente previsto che si applichi a decorrere dal 14 dicembre 2019, data coincidente con quella di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031, così da garantire un’applicazione coerente delle norme fitosanitarie relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.
Natura del regolamento
Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne deriva che non richiede misure nazionali di recepimento per produrre effetti giuridici negli ordinamenti interni.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione esercita il potere conferito dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, che le consente di stabilire un elenco di organismi nocivi prioritari. Il regolamento ha quindi funzione integrativa e rende operativo uno degli strumenti centrali del sistema di protezione fitosanitaria dell’Unione.
Criteri per la qualificazione come organismo nocivo prioritario
Gli organismi nocivi prioritari sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione che soddisfano cumulativamente tre condizioni: assenza nel territorio dell’Unione oppure presenza solo limitata o sporadica, impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena, e inclusione nell’elenco adottato dalla Commissione.
Metodo di valutazione e selezione
La Commissione ha selezionato gli organismi da includere nell’elenco sulla base di una metodologia elaborata dal Centro comune di ricerca e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tale metodologia utilizza indicatori compositi e un’analisi multi-criterio, tenendo conto della probabilità di diffusione e di insediamento e delle conseguenze degli organismi nocivi nel territorio dell’Unione, nonché dei criteri economici, sociali e ambientali richiamati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2031.
Esito della valutazione e numero di organismi elencati
La valutazione, comprensiva del risultato della metodologia e della consultazione pubblica svolta sul portale "Legiferare meglio", ha portato all’individuazione di 20 organismi nocivi con impatto considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena nell’Unione.
Elenco degli organismi nocivi prioritari
L’elenco è riportato nell’allegato e comprende, tra gli altri: Agrilus anxius, Agrilus planipennis, Anastrepha ludens, Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Anthonomus eugenii, Aromia bungii, Bactericera cockerelli, Bactrocera dorsalis, Bactrocera zonata, Bursaphelenchus xylophilus, Candidatus Liberibacter spp. (agente causale della malattia di Huanglongbing o inverdimento degli agrumi), Conotrachelus nenuphar, Dendrolimus sibiricus, Phyllosticta citricarpa, Popillia japonica, Rhagoletis pomonella, Spodoptera frugiperda, Thaumatotibia leucotreta e Xylella fastidiosa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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