Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1289

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1289 della Commissione, del 31 luglio 2019, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a livello unionale, l'impiego della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P come additivo per mangimi per tutte le specie animali. La Commissione rileva che, sulla base del parere EFSA, sono soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003, senza necessità di specifiche misure di monitoraggio post-immissione sul mercato. L'autorizzazione è accompagnata da condizioni tecniche, prescrizioni di etichettatura e da una data di scadenza dell'autorizzazione fissata al 21 agosto 2029.

Autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore mangimi che immettono sul mercato o utilizzano la L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nell'Unione europea. Riguarda l'additivo nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli amminoacidi, loro sali e analoghi, nonché le premiscele, le materie prime per mangimi, i mangimi composti e l'acqua di abbeveraggio. L'autorizzazione è soggetta alle condizioni stabilite nell'allegato e vale fino al 21 agosto 2029.

Autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1289 della Commissione autorizza l'impiego della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e si fonda sulla valutazione scientifica dell'EFSA, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte.

Base giuridica e presupposti dell'autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, riguardava la L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P, da classificare tra gli additivi nutrizionali. La Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e che, pertanto, l'autorizzazione può essere rilasciata.

Valutazione EFSA e profili di sicurezza

Nel parere del 28 novembre 2018, l'EFSA ha ritenuto che, alle condizioni d'uso proposte, la sostanza non abbia effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre riconosciuto l'additivo come fonte efficace di L-valina per l'alimentazione animale. Per le specie ruminanti, tuttavia, è indicato che l'additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine per garantirne l'efficacia. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

Ambito di applicazione e classificazione dell'additivo

L'autorizzazione riguarda un additivo della categoria "additivi nutrizionali" e del gruppo funzionale "amminoacidi, loro sali e analoghi". L'allegato identifica l'additivo con il numero 3c371 e ne descrive la composizione: polvere con un tenore minimo di L-valina del 98 % sulla sostanza secca e un tenore massimo di acqua dell'1,5 %. La sostanza attiva è L-valina (acido (2S)-2-ammino-3-metilbutanoico), formula C5H11NO2, numero CAS 72-18-4.

Condizioni tecniche di impiego

L'allegato stabilisce che la L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. È espressamente consentita anche la somministrazione nell'acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono riportare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.

Etichettatura e avvertenze

L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve contenere una specifica avvertenza: in caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli amminoacidi essenziali e quelli essenziali in determinate condizioni per evitare squilibri nutrizionali. Si tratta di una prescrizione importante per chi formula mangimi e premiscele, anche ai fini della corretta informazione dell'utilizzatore finale.

Metodi di analisi

L'allegato richiama i metodi di analisi da utilizzare per l'identificazione e la quantificazione della sostanza. Per l'identificazione della L-valina nell'additivo per mangimi è previsto il riferimento al Food Chemical Codex, monografia "L-valina". Per la quantificazione nell'additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti è indicata la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS), in linea con il regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F. Per la quantificazione nell'acqua è previsto il metodo IEC-VIS/FD.

Durata dell'autorizzazione, entrata in vigore e diretta applicabilità

Il periodo di autorizzazione termina il 21 agosto 2029. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "amminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Presupposti scientifici e valutazione EFSA

La Commissione fonda l'autorizzazione sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere EFSA del 28 novembre 2018, che conclude per l'assenza di effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana e sull'ambiente alle condizioni proposte, nonché per l'efficacia dell'additivo come fonte di L-valina; per i ruminanti è richiesta protezione dalla degradazione nel rumine.

Condizioni d'uso e indicazioni tecniche

L'allegato prevede che la L-valina possa essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato; può essere somministrata anche nell'acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono indicare condizioni di conservazione, stabilità al trattamento termico e stabilità nell'acqua di abbeveraggio.

Etichettatura

L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve riportare l'avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in determinate condizioni per evitare squilibri.

Metodo di analisi

L'allegato identifica i metodi di analisi per l'identificazione e la quantificazione della L-valina: Food Chemical Codex per l'identificazione nell'additivo; cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS) per la quantificazione nell'additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti; metodo IEC-VIS/FD per la quantificazione nell'acqua.

Periodo di autorizzazione

L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 21 agosto 2029.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisalute animalesicurezza alimentareautorizzazioni ueetichettatura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.