Sentenza n. 45/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung nach Aussetzung der Vollstreckbarkeit 1. des Dekrets des Abteilungsdirektors des Amtes für Wohnbauförderung Nr. -OMISSIS- vom -OMISSIS-, erhalten am -OMISSIS- (Dok. 9), mit dem der Verfall der Wohnbauförderung, welche an die heutigen Rekurssteller gewährt wurde, der entsprechende Widerruf des Beitrags in Höhe von -OMISSIS- Euro und die Rückerstattung des entsprechenden Betrags, zuzüglich gesetzlicher Zinsen innerhalb -OMISSIS- verfügt wurde; 2. des Übermittlungsschreibens des obengenannten Dekrets vom -OMISSIS- (Dok. 21); 3. der vorhergehenden Mitteilung über die Einleitung des Verwaltungsverfahrens vom -OMISSIS- betreffend das Gesuch -OMISSIS- vom -OMISSIS- (Dok. 22); 4. der Entscheidung des Wohnbaukomitees der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol vom -OMISSIS-, des entsprechenden Sitzungsprotokolls und des entsprechenden Schreibens vom -OMISSIS- (Dok. 12), übermittelt mittels ZEP am -OMISSIS- (Dok. 13) mit Betreff „-OMISSIS- – Rekurs“, mittels welcher die Aufsichtsbeschwerde der heutigen Rekurssteller vom -OMISSIS- abgewiesen wurde; 5. des Schreibens der Abteilung Wohnbau vom -OMISSIS- (Dok. 14) mit Zahlungsaufforderung eines Gesamtbetrags von -OMISSIS- Euro, welche an die Rekursstellerin, Frau -OMISSIS-, gerichtet wurde; 6. sämtlicher weiteren, zusammenhängen, vorangehenden und auch nachfolgenden eventuell auch nicht bekannten Verwaltungsmaßnahmen;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza dal contributo per mancata presentazione entro il termine della documentazione necessaria, con revoca e recupero dell'importo erogato e degli interessi, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ai ricorrenti era stato concesso ed erogato un contributo per l'acquisto di un'abitazione. A causa di errori catastali e delle difficoltà connesse al perfezionamento dell'acquisto, il termine per la presentazione della documentazione prevista dalla normativa provinciale era stato più volte prorogato. Scaduto anche l'ultimo termine senza deposito della documentazione e senza richiesta di ulteriore proroga, l'amministrazione aveva dichiarato la decadenza dal contributo e disposto la restituzione delle somme. I ricorrenti hanno dedotto: A) vizi procedimentali, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e violazione dell'art. 50-bis della legge provinciale n. 13/1998 nella determinazione del termine; B) illegittimità e, alternativamente, nullità del decreto, difetto di istruttoria, travisamento e mancata considerazione di circostanze rilevanti, nonché sproporzione e irragionevolezza della revoca, violazione dei principi di imparzialità e leale collaborazione; C) illegittimità del termine per omessa indicazione delle conseguenze del suo superamento e violazione del legittimo affidamento. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, dopo la concessione del contributo, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo e che la controversia sulla decadenza per inadempimento degli obblighi connessi all'erogazione spetta al giudice ordinario.
La decisione
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione amministrativa, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base alla natura della situazione giuridica azionata. Prima della concessione del contributo il richiedente vanta un interesse legittimo; dopo la concessione, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo. La controversia appartiene al giudice ordinario quando la decadenza, la revoca o il recupero del contributo siano fondati sull'inadempimento di obblighi posti dalla legge o dal provvedimento di concessione, anche se l'atto è formalmente qualificato come revoca o decadenza e indipendentemente dalla fondatezza della pretesa amministrativa. Nel caso concreto, il provvedimento si fondava esclusivamente sulla mancata presentazione, entro il termine, della documentazione necessaria, cioè sull'inadempimento di un obbligo successivo alla concessione del contributo e relativo alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. Il giudice ha precisato che la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, Cost.
"la Verwaltungsgerichtsbarkeit Rechtsprechungsgewalt zum Schutz der rechtmäßigen Interessen und der ordentliche Richter Rechtsprechungsgewalt zum Schutz der subjektiven Rechte ausübt"
Il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario si fonda sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata.
art. 2, comma 1, lettera E04, legge provinciale n. 13/1998
È la disposizione in base alla quale era stato concesso il contributo per l'acquisto dell'abitazione.
art. 50 legge provinciale n. 13/1998
Prevede l'obbligo di adibire stabilmente ad abitazione l'alloggio agevolato entro il termine previsto.
art. 50-bis legge provinciale n. 13/1998
Prevede il termine per la presentazione della documentazione necessaria e la conseguenza della decadenza dal contributo e della restituzione delle somme in caso di mancato rispetto, salva la possibilità di proroga su motivata richiesta.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione giuridica fatta valere, secondo il criterio della causa petendi.
- Dopo la concessione del contributo, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo quando la controversia riguarda la fase di erogazione, esecuzione o ripetizione della sovvenzione e si fonda sull'inadempimento di obblighi cui era subordinata l'attribuzione.
- La controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione dichiara la decadenza, dispone la revoca o chiede la restituzione del contributo per la mancata osservanza di condizioni o obblighi successivi alla concessione, anche se l'atto è formalmente denominato revoca, decadenza o risoluzione.
- La giurisdizione ordinaria sussiste indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa amministrativa, poiché il criterio decisivo è la causa concreta posta a fondamento dell'atto: inadempimento del beneficiario nella fase esecutiva, e non esercizio di autotutela per illegittimità originaria o per sopravvenuto contrasto con l'interesse pubblico.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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