Cassazione Civile, Ordinanza n. 28570/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori pubblici affidato dalla Provincia per il recupero urbanistico-ambientale di un'area. L'impresa appaltatrice aveva prestato cauzione definitiva e, a fine lavori, aveva sottoscritto il certificato di collaudo con riserva, chiedendo il pagamento degli interessi per il ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento di stati di avanzamento lavori e della rata di saldo, nonché lo svincolo della cauzione trattenuta. La Provincia aveva opposto che tali pretese erano inammissibili perché nuove e comunque tardive, non essendo state tempestivamente iscritte a riserva nel registro di contabilità. Il collegio arbitrale aveva dichiarato inammissibile la domanda sugli interessi da ritardata contabilizzazione e ritardato pagamento dei SAL; la Corte d'appello, in sede rescindente, aveva annullato quel capo del lodo, ritenendo ammissibile la domanda, e poi, con sentenza definitiva, aveva condannato la Provincia al pagamento di una somma per i ritardi. Con il ricorso per cassazione la Provincia ha denunciato, contro la sentenza parziale, violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello aveva male interpretato la domanda arbitrale e confuso la pretesa relativa al ritardato pagamento con quella relativa alla ritardata contabilizzazione, che invece richiedeva la tempestiva riserva. Ha inoltre denunciato, contro la sentenza definitiva, nullità del processo per violazione dell'art. 361 c.p.c. e violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse riesaminato questioni già coperte da giudicato interno dopo la sentenza non definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Provincia. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare la vicenda, poiché la domanda dichiarata inammissibile dagli arbitri riguardava la ritardata contabilizzazione dei SAL, tema distinto dal mero ritardato pagamento, e che tale pretesa era soggetta all'onere di tempestiva iscrizione di riserva nel corso dell'appalto. Conseguentemente ha ravvisato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per scostamento tra domanda e pronuncia, ha cassato sia la sentenza parziale sia quella definitiva della Corte d'appello di Trento e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ravvisandone la violazione quando il giudice di merito interpreta in modo errato la domanda e decide su una questione diversa da quella effettivamente dedotta.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per la nullità della sentenza e/o del processo.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
artt. 26, comma 1, legge n. 109 del 1994
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'appalto pubblico e degli effetti delle riserve.
artt. 116, commi 1 e 4, d.P.R. n. 554 del 1999
Richiamati dalla ricorrente come norme applicabili ratione temporis in tema di contabilità dell'appalto.
art. 165 d.P.R. n. 554 del 1999
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei lavori pubblici e delle riserve.
art. 174 d.P.R. n. 554 del 1999
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei lavori pubblici e delle riserve.
art. 31 d.m. 11 aprile 2000
Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina dei lavori pubblici applicabile al rapporto.
art. 125 C.S.A.
Richiamato dalla ricorrente come clausola del capitolato speciale d'appalto rilevante ai fini della domanda.
art. 361 c.p.c.
Invocato come parametro di nullità del processo e/o della sentenza nel ricorso avverso la sentenza definitiva.
art. 2909 c.c.
Richiamato per dedurre la preclusione da giudicato interno sulle questioni già decise con sentenza parziale.
art. 29 d.m. n. 145 del 2000
La Corte lo richiama per distinguere la fase contabile da quella di pagamento, con termini diversi per contabilizzazione e mandato di pagamento.
art. 30 d.m. n. 145 del 2000
Richiamato per la disciplina della mora e del relativo saggio, ma non ritenuto idoneo a escludere l'onere di riserva per la pretesa sulla ritardata contabilizzazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a lavori pubblici, la pretesa dell'appaltatore fondata su contestazioni della contabilizzazione dei lavori è distinta dalla mera pretesa per ritardo nel pagamento: le due domande possono avere presupposti e regime processuale differenti.
- La domanda dell'appaltatore che investe il criterio o le modalità di contabilizzazione adottate dalla stazione appaltante deve essere tempestivamente fatta valere con riserva nel corso del rapporto, pena la decadenza dalla relativa pretesa.
- Il giudice non può ritenere ammissibile una domanda sulla base di una sua riqualificazione che ne alteri il contenuto sostanziale, se così facendo decide su un oggetto diverso da quello effettivamente devoluto.
- La distinzione tra fase di contabilizzazione e fase di pagamento assume rilievo decisivo nella verifica della tempestività delle contestazioni e dell'ammissibilità delle domande successive.
- Quando una decisione rescindente definisce in modo puntuale l'oggetto devoluto alla fase successiva, il giudice del rinvio non può estendere il proprio sindacato oltre tale perimetro, pena violazione dei limiti del giudicato interno e del decisum già formatosi.
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