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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-355/22

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 ottobre 2023. — BV Osteopathie Van Hauwermeiren contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent. — Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Mantenimento degli effetti di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. — Causa C-355/22

Giurisprudenza europea62022CJ0355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ribadisce che i giudici nazionali devono disapplicare la normativa interna incompatibile con la direttiva IVA e non possono mantenere per il passato i suoi effetti per ragioni di certezza del diritto. Le difficoltà pratiche nel restituire l'IVA ai clienti non bastano a giustificare una deroga al primato del diritto dell'Unione. La limitazione temporale degli effetti dell'interpretazione spetta solo alla Corte di giustizia.

IVA: impossibilità per il giudice nazionale di mantenere gli effetti retroattivi di una norma nazionale incompatibile con la direttiva 2006/112/CE per ragioni di certezza del diritto legate alla restituzione dell'IVA indebitamente riscossa

La questione giuridica

Se un organo giurisdizionale nazionale possa, autonomamente e senza rinvio pregiudiziale, avvalersi di una disposizione di diritto nazionale che gli consente di mantenere taluni effetti nel passato di una norma dichiarata incompatibile con la direttiva 2006/112/CE, al fine di evitare la restituzione dell'IVA indebitamente riscossa ai clienti, in particolare quando gli interessati sono numerosi o non dispongono di sistemi contabili idonei a identificarli; e, in via preliminare, se sia rilevante il richiamo alla sentenza Defrenne e alla facoltà del giudice nazionale di mantenere gli effetti della norma annullata.

Principio di diritto

Un giudice nazionale non può fondarsi su una disposizione nazionale che lo autorizza a mantenere gli effetti di una norma incompatibile con la direttiva 2006/112/CE per conservare provvisoriamente tale disciplina e negare il rimborso dell'IVA indebitamente riscossa, neppure invocando difficoltà pratiche o amministrative nella restituzione ai clienti; la possibilità di limitare nel tempo gli effetti dell'interpretazione del diritto dell'Unione spetta solo alla Corte di giustizia, in presenza di circostanze eccezionali e con decisione resa nella stessa pronuncia pregiudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 44 del codice IVA belga
  • Articolo 8 della legge speciale del 6 gennaio 1989 sulla Corte costituzionale

Mantenimento degli effetti di una norma IVA incompatibile con la direttiva 2006/112/CE

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, in una controversia tra una società di osteopatia e lo Stato belga relativa a IVA, ammende e interessi connessi al periodo 2013-2019. La questione centrale riguarda la possibilità per il giudice nazionale di mantenere gli effetti nel passato di una disposizione nazionale poi dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione.

Fatti e procedimento principale

La Osteopathie Van Hauwermeiren BV era stata assoggettata a IVA per l'attività di "altre attività di assistenza sanitaria". Dopo una precedente pronuncia della Corte di giustizia e una successiva sentenza della Corte costituzionale belga, l'articolo 44, paragrafo 1, del codice IVA belga è stato annullato parzialmente per la parte in cui escludeva dall'esenzione taluni servizi di chiropratica e osteopatia prestati da professionisti qualificati. Tuttavia, la Corte costituzionale ha deciso di mantenere gli effetti della disposizione annullata per i fatti imponibili anteriori al 1° ottobre 2019, richiamando esigenze di certezza del diritto e l'impossibilità pratica di rimborsare o recuperare l'IVA nei confronti di un numero elevato di persone.

La società, contestando un verbale fiscale, un avviso di accertamento e una sanzione, ha sostenuto che tale mantenimento degli effetti fosse contrario al diritto dell'Unione e che, per il periodo anteriore al 1° ottobre 2019, l'IVA versata dovesse esserle rimborsata.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se un giudice nazionale possa mantenere autonomamente gli effetti nel passato di una norma nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione, sulla base di una disposizione di diritto interno;
  • se ciò sia possibile invocando considerazioni imperative di certezza del diritto e la difficoltà pratica di restituire l'IVA indebitamente riscossa ai clienti.

Normativa rilevante

La Corte richiama l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che impone agli Stati membri di esentare le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche definite dallo Stato membro. Vengono inoltre richiamati l'articolo 267 TFUE, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, l'articolo 44 del codice IVA belga e l'articolo 8 della legge speciale belga del 6 gennaio 1989 sulla Corte costituzionale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che, in virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri devono eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell'Unione e garantire la piena attuazione dei diritti conferiti ai singoli. Spetta quindi ai giudici nazionali, investiti di un ricorso contro una normativa incompatibile con la direttiva 2006/112, adottare le misure necessarie per escluderne l'applicazione.

La Corte ribadisce poi che la facoltà di limitare temporalmente gli effetti dell'interpretazione del diritto dell'Unione spetta solo in via eccezionale alla Corte di giustizia, per ragioni imperative di certezza del diritto, e solo nella stessa sentenza che statuisce sull'interpretazione richiesta. Se i giudici nazionali potessero attribuire priorità, anche provvisoria, alle norme interne incompatibili, sarebbero compromessi il primato e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

Quanto agli argomenti relativi alla difficoltà di restituire l'IVA ai clienti, la Corte ritiene che si tratti di semplici difficoltà amministrative e pratiche. Tali difficoltà, anche se connesse al numero elevato di persone interessate o all'assenza di un sistema contabile idoneo, non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di considerazioni imperative di certezza del diritto. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui il solo riferimento a ostacoli finanziari o amministrativi non basta a giustificare una sospensione dell'effetto di disapplicazione.

Decisione

La Corte risponde che un organo giurisdizionale nazionale non può avvalersi di una disposizione nazionale che gli autorizza a mantenere determinati effetti di una norma dichiarata incompatibile con la direttiva 2006/112/CE, facendo leva sull'asserita impossibilità di restituire l'IVA indebitamente riscossa ai clienti delle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, neppure quando gli interessati siano numerosi o non dispongano di sistemi contabili adeguati.

Principi pratici per l'operatore

La pronuncia è rilevante in materia di IVA e contenzioso tributario perché conferma che:

  • la sentenza del giudice nazionale che annulli una norma interna incompatibile con la direttiva non può essere neutralizzata da un mantenimento retroattivo degli effetti deciso dal giudice stesso;
  • le difficoltà di rimborso o di recupero dell'imposta non legittimano una deroga al primato del diritto dell'Unione;
  • gli operatori economici possono invocare la disapplicazione della norma interna incompatibile e il conseguente rimborso dell'IVA indebitamente versata, salvo eventuale limitazione temporale disposta dalla Corte di giustizia, non dal giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieivafiscalità indirettaeffetti nel tempo delle sentenzeprimato del diritto dell'unionecooperazione leale

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