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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-296/22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023. — A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG e Carglass GmbH contro FCA Italy SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2018/858 – Omologazione e vigilanza del mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli – Articolo 61, paragrafi 1 e 4 – Allegato X, punto 2.9 – Informazioni diagnostiche di bordo (OBD) dei veicoli a motore – Accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio – Obblighi dei costruttori – Diritti degli operatori indipendenti. — Causa C-296/22

Giurisprudenza europea62022CJ0296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regime del regolamento 2018/858 garantisce agli operatori indipendenti un accesso ampio e non discriminatorio alle informazioni diagnostiche di bordo e ai dati necessari per riparazione e manutenzione. Il costruttore non può condizionare tale accesso a requisiti ulteriori, come registrazione preventiva o utilizzo di un server proprietario, salvo i casi espressamente previsti dall’allegato X. Le esigenze di sicurezza e i riferimenti ai regolamenti UNECE e 2019/2144 non giustificano restrizioni ulteriori rispetto al testo del regolamento.

Accesso degli operatori indipendenti alle informazioni OBD e di riparazione/manutenzione: il costruttore non può imporre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento 2018/858

La questione giuridica

Se l’articolo 61, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2018/858, in combinato disposto con l’allegato X, punto 2.9, e tenuto conto delle prescrizioni sulla sicurezza generale dei veicoli richiamate nell’allegato II, voce 63, debba essere interpretato nel senso che il costruttore può subordinare l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e manutenzione, incluso l’accesso in scrittura, a condizioni non previste dal regolamento, come registrazione preventiva, autenticazione personale e collegamento via Internet a un server del costruttore.

Principio di diritto

L’articolo 61, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2018/858, letto con l’allegato X, osta a che un costruttore di autoveicoli imponga agli operatori indipendenti condizioni ulteriori e non previste dal regolamento per accedere alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo, comprese le operazioni di scrittura necessarie. Restano ammesse solo le limitazioni espressamente previste dal regolamento, mentre esigenze di sicurezza generale o di cibersicurezza non consentono di introdurre, di fatto, barriere aggiuntive come registrazione obbligatoria o collegamento a un server del costruttore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2018/858
  • Articolo 61, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2018/858
  • Allegato X, punto 2.9, regolamento (UE) 2018/858
  • Allegato X, punti 6.2 e 6.4, regolamento (UE) 2018/858
  • Allegato II, parte I, voce 63, regolamento (UE) 2018/858
  • Regolamento (CE) n. 661/2009
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 661/2009
  • Regolamento (UE) 2019/2144
  • Articolo 4, paragrafi 4 e 5, regolamento (UE) 2019/2144
  • Regolamento n. 155 UNECE

Accesso alle informazioni OBD e di riparazione/manutenzione nel regolamento 2018/858

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Landgericht Köln relativo all’interpretazione dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2018/858, nel contesto di un sistema di protezione informatica dei veicoli predisposto da un costruttore. La controversia oppone due operatori indipendenti al costruttore FCA Italy SpA e riguarda la legittimità di condizioni tecniche e contrattuali imposte per l’accesso ai dati del veicolo.

Fatti e procedimento principale

ATU e Carglass, qualificate come operatori indipendenti ai sensi del regolamento 2018/858, svolgono attività di diagnosi e riparazione. FCA equipaggia i propri veicoli con un sistema denominato "Secure Gateway" e, per svolgere operazioni di scrittura, cancellazione di codici anomalia, tarature e attivazione di elementi del veicolo, richiede agli operatori indipendenti e autorizzati:

  • la registrazione preventiva presso il costruttore;
  • l’identificazione tramite credenziali personali su un server designato;
  • l’acquisto di un abbonamento a pagamento;
  • il collegamento via Internet delle attrezzature diagnostiche al server FCA.

Le ricorrenti hanno chiesto al giudice tedesco di far cessare tali requisiti, ritenendoli incompatibili con gli obblighi di accesso previsti dall’articolo 61 del regolamento 2018/858.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il regolamento 2018/858 consenta al costruttore di subordinare l’accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e manutenzione, comprese le operazioni di scrittura necessarie, a condizioni non espressamente previste dal regolamento, alla luce anche delle norme sulla sicurezza generale dei veicoli richiamate nell’allegato II.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 61, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2018/858;
  • l’allegato X, punto 2.9, e i punti 6.2 e 6.4 dello stesso allegato;
  • l’allegato II, parte I, voce 63, del regolamento 2018/858;
  • il regolamento (CE) n. 661/2009, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1;
  • il regolamento (UE) 2019/2144, in particolare l’articolo 4, paragrafi 4 e 5;
  • il regolamento n. 155 UNECE, il cui punto 1.3 lascia impregiudicate le norme regionali o nazionali sull’accesso al veicolo, ai dati e alle funzioni.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta l’articolo 61, paragrafo 1, nel senso che il costruttore deve garantire agli operatori indipendenti un accesso "senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio" alle informazioni OBD, alle attrezzature diagnostiche e alle informazioni sulla riparazione e manutenzione. Tale obbligo comprende non solo il contenuto delle informazioni, ma anche la possibilità di elaborarle e sfruttarle senza condizioni diverse da quelle stabilite dal regolamento.

Dal combinato disposto con l’allegato X, punto 2.9, risulta che il flusso di dati diretto del veicolo deve essere reso disponibile tramite la porta seriale del connettore normalizzato, e che, quando il veicolo è in marcia, l’accesso può essere limitato alla sola lettura. Ne deriva che, a veicolo fermo, l’accesso deve essere più ampio e non ridotto a una mera visualizzazione passiva.

La Corte osserva inoltre che i punti 6.2 e 6.4 dell’allegato X individuano espressamente i casi in cui specifiche esigenze di sicurezza possono giustificare condizioni particolari di accesso. Al di fuori di tali casi, non è consentito introdurre barriere aggiuntive. Questo orientamento è coerente con la finalità del regolamento, enunciata nei considerando 50 e 52: garantire una concorrenza effettiva nel mercato dei servizi di informazione per riparazione e manutenzione, consentendo agli operatori indipendenti di competere con i concessionari autorizzati.

La Corte valorizza anche la genesi normativa: rispetto alla disciplina precedente, il regolamento 2018/858 rafforza l’accesso prevedendo che le informazioni siano rese "facilmente accessibili" e in formato trattabile elettronicamente, il che eccede la mera modalità di lettura. Pertanto, condizioni come la connessione Internet a un server designato dal costruttore o la previa registrazione personale non sono ammesse se non previste espressamente dal regolamento.

Quanto alle argomentazioni fondate sulla sicurezza e sulla cibersicurezza, la Corte rileva che il regolamento UNECE n. 155 non incide sulle normative regionali o nazionali che disciplinano l’accesso ai dati del veicolo. Inoltre, il considerando 27 del regolamento 2019/2144 afferma espressamente che le misure di sicurezza non devono compromettere l’accesso alle informazioni diagnostiche e ai dati di bordo necessari per riparazione e manutenzione. Le prescrizioni sulla sicurezza generale di cui all’allegato II non consentono dunque di sacrificare l’accesso degli operatori indipendenti.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 61, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2018/858, in combinato disposto con l’allegato X, osta a che un costruttore di automobili subordini l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo e alle informazioni OBD, incluso l’accesso in scrittura, a condizioni diverse da quelle stabilite dal regolamento.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicoliriparazione e manutenzione dei veicoliaccesso ai dati diagnostici di bordoconcorrenza tra rete autorizzata e operatori indipendenticibersicurezza dei veicoli

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